Le soglie per il bilancio abbreviato e per il bilancio delle micro imprese sono state alzate dal D.Lgs. 125/2024. Per molte società il bilancio 2025, da depositare nel 2026, può quindi essere più snello. La verifica, però, non si fa guardando un solo numero. Servono due esercizi consecutivi, due parametri su tre e una lettura corretta della forma di bilancio da adottare.
Il nuovo quadro dimensionale ha un effetto pratico immediato. Alcune società che fino a poco tempo fa erano obbligate al bilancio ordinario possono accedere al bilancio abbreviato. Altre, molto più piccole, possono rientrare nella disciplina delle micro imprese. Sembra un tema da ufficio bilanci. In realtà incide su nota integrativa, rendiconto finanziario, relazione sulla gestione, tassonomia XBRL e informativa verso soci e terzi.
Il rischio è quello di applicare la semplificazione in modo automatico. E sarebbe un errore. La norma civilistica consente di alleggerire il bilancio, ma non impone di farlo. Una società può avere i requisiti numerici e decidere lo stesso di depositare un bilancio più completo. In alcuni casi è persino la scelta più razionale.
Il quadro normativo aggiornato
Il riferimento centrale resta il codice civile. L’art. 2435-bis disciplina il bilancio in forma abbreviata. L’art. 2435-ter regola, invece, il bilancio delle micro imprese. Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, all’art. 16, ha modificato le soglie monetarie contenute in queste due disposizioni.
La modifica non nasce come intervento isolato. Il decreto recepisce la disciplina europea in materia di rendicontazione di sostenibilità e attua anche l’adeguamento dei criteri dimensionali previsto dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775. Dentro questo pacchetto è stato inserito l’aumento dei limiti per micro imprese, piccole imprese e gruppi.
Per il bilancio abbreviato sono stati aggiornati il totale dell’attivo e i ricavi. Il parametro dei dipendenti resta invariato. La stessa impostazione vale per le micro imprese: salgono attivo e ricavi, mentre il numero medio dei dipendenti non cambia.
| Forma di bilancio | Parametro | Vecchia soglia | Nuova soglia |
|---|---|---|---|
| Bilancio abbreviato | Totale attivo stato patrimoniale | € 4.400.000 | € 5.500.000 |
| Bilancio abbreviato | Ricavi vendite e prestazioni | € 8.800.000 | € 11.000.000 |
| Bilancio abbreviato | Dipendenti medi | 50 unità | 50 unità |
| Micro imprese | Totale attivo stato patrimoniale | € 175.000 | € 220.000 |
| Micro imprese | Ricavi vendite e prestazioni | € 350.000 | € 440.000 |
| Micro imprese | Dipendenti medi | 5 unità | 5 unità |
L’incremento dei valori monetari è pari al 25%. Questo allarga la platea delle società che possono usare uno schema semplificato. Non risolve, però, i dubbi sulla decorrenza e sulla verifica del biennio. Ed è lì che si gioca la parte più delicata del lavoro.
Bilancio abbreviato e micro imprese: la regola
La parola chiave è bilancio abbreviato e micro imprese. Entrambe le discipline utilizzano la stessa logica: nel primo esercizio, oppure per due esercizi consecutivi, la società non deve superare due dei tre limiti previsti.
La formula va letta con cura. Non significa che tutti e tre i parametri debbano restare sotto soglia. Basta che non ne siano superati almeno due. Quindi una società può superare il limite dei ricavi, ma restare nei limiti per attivo e dipendenti. In tal caso la condizione dimensionale resta rispettata.
Vale anche il ragionamento opposto. Una società supera la soglia dell’attivo e quella dei ricavi, ma resta sotto i 50 dipendenti. In quel caso ha superato due limiti su tre. Se il superamento si ripete per due esercizi consecutivi, perde la possibilità di restare nel formato abbreviato.
La formula operativa è semplice solo in apparenza. Si deve costruire una griglia per ciascun esercizio, segnare quali parametri sono sotto soglia e quali sono sopra soglia, poi verificare il risultato sul biennio. Senza questa griglia il rischio di errore aumenta parecchio.
Chi può usare il bilancio abbreviato
Il bilancio abbreviato è consentito alle società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati. Il requisito soggettivo viene prima del requisito dimensionale. Non basta quindi essere piccoli. Occorre anche rientrare tra i soggetti ammessi dalla norma.
Per accedere alla forma abbreviata, la società deve rispettare la regola dei due parametri su tre. I limiti aggiornati sono:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a € 5.500.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori a € 11.000.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio non superiori a 50 unità.
La forma abbreviata riduce il contenuto del bilancio. Lo stato patrimoniale può essere presentato con voci raggruppate. Il conto economico consente alcune aggregazioni. Il rendiconto finanziario non è richiesto. La nota integrativa resta, ma con contenuto ridotto rispetto al bilancio ordinario.
La relazione sulla gestione può non essere redatta se la nota integrativa contiene le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c. Si tratta, in sostanza, delle informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate nel corso dell’esercizio. Sembra un dettaglio. Nella pratica del deposito non lo è.
Quando la forma ordinaria resta preferibile
Una società che rientra nell’abbreviato può comunque presentare il bilancio ordinario. La scelta può sembrare antieconomica, perché comporta più lavoro. Ma non sempre lo è.
Si pensi a una società che sta negoziando un finanziamento bancario. Un bilancio troppo sintetico può costringere l’intermediario a chiedere documentazione integrativa. Lo stesso vale per società che partecipano a gare, operazioni di acquisizione, contratti di rete o rapporti con investitori. Meno informativa non significa sempre più efficienza.
Il punto è pratico: il bilancio abbreviato riduce gli obblighi verso il Registro imprese, ma non elimina il bisogno informativo degli interlocutori economici. Se la società ha una struttura patrimoniale complessa, crediti rilevanti, debiti finanziari o operazioni con parti correlate, il formato più ampio può evitare spiegazioni successive.
Chi rientra tra le micro imprese
Le micro imprese sono una categoria interna alla platea delle società che potrebbero redigere il bilancio abbreviato. L’art. 2435-ter c.c. considera micro imprese le società che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a € 220.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori a € 440.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio non superiori a 5 unità.
La semplificazione è più intensa rispetto al bilancio abbreviato. La micro impresa può redigere un bilancio composto soltanto da stato patrimoniale e conto economico, con le informazioni richieste in calce allo stato patrimoniale. Non sono richiesti rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione, purché le informazioni minime previste dalla norma siano presenti.
Le informazioni in calce non sono una formalità vuota. Devono coprire gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. Devono inoltre indicare compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci, se presenti. Per l’esonero dalla relazione sulla gestione occorre riportare anche le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di controllanti.
Errore frequente. Una società che rientra nei limiti micro ma vuole fornire una nota integrativa completa deve usare la forma abbreviata o ordinaria, con la relativa tassonomia. Non è corretto trattare il documento come micro soltanto perché i numeri sono piccoli.
Le holding pure non usano il bilancio micro
La disciplina delle micro imprese non si applica agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria. In termini pratici, il caso più ricorrente è quello delle holding pure.
Il punto merita attenzione. Una holding può avere pochi ricavi, pochi dipendenti e un attivo contenuto. Questo non basta per qualificarla come micro impresa ai fini dell’art. 2435-ter c.c. Se rientra nei parametri del bilancio abbreviato, potrà usare quello schema. Non potrà però sfruttare le ulteriori esenzioni previste per le micro imprese.
La stessa cautela riguarda la relazione sulla gestione nel bilancio abbreviato. Le indicazioni operative sul deposito ricordano che enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria sono esclusi da talune semplificazioni. Per queste società il controllo non può fermarsi alle soglie.
La decorrenza delle nuove soglie
Il D.Lgs. 125/2024 è entrato in vigore il 25 settembre 2024. Per i bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2024, le nuove soglie hanno trovato applicazione nella campagna bilanci successiva. Per il bilancio 2025, depositato nel 2026, il problema non è più sapere quali valori utilizzare. I valori sono quelli aggiornati.
La questione più sottile riguarda il periodo di osservazione. Nelle società già operative, la norma parla di due esercizi consecutivi. Per accedere al formato più semplice nel bilancio 2025, occorre quindi guardare ai dati del 2024 e del 2025, secondo l’orientamento oggi più convincente.
La dottrina prevalente ammette l’applicazione delle semplificazioni già nel secondo esercizio consecutivo in cui i requisiti risultano rispettati. Quindi, se nel 2024 e nel 2025 la società non supera due limiti su tre, può redigere il bilancio 2025 in forma abbreviata o micro, se ricorrono le altre condizioni.
Esisteva, ed è bene ricordarlo, una lettura più prudente. Secondo tale impostazione, la società avrebbe dovuto attendere l’esercizio successivo al secondo anno sotto soglia. In questa prospettiva, il biennio 2024-2025 avrebbe consentito la semplificazione dal 2026. È una lettura meno seguita nella prassi recente, ma nei casi dubbi può ancora emergere nelle discussioni interne.
I parametri possono cambiare nel biennio
Un passaggio spesso trascurato riguarda la coincidenza dei parametri. I due limiti non superati non devono essere gli stessi nei due esercizi. La norma richiede che, in ciascun esercizio, almeno due parametri siano rispettati. Non richiede che siano identici.
Questo dettaglio cambia molti casi pratici. Una società può essere sotto soglia per attivo e dipendenti nel 2024. Nel 2025 può superare l’attivo, ma rientrare nei ricavi e nei dipendenti. Il biennio resta valido, perché in entrambi gli anni due parametri su tre sono sotto soglia.
Il ragionamento vale anche per la decadenza. Se nel 2024 vengono superati attivo e ricavi, e nel 2025 ricavi e dipendenti, la società ha superato due parametri per due esercizi consecutivi. Non conta che il secondo parametro cambi.
Le società neo-costituite
Per le società costituite nel corso dell’esercizio, la verifica avviene sul primo bilancio. Se nel primo esercizio non vengono superati due dei tre limiti, la società può usare subito la forma abbreviata o micro.
Nella prassi nasce spesso una domanda: se il primo esercizio dura meno di dodici mesi, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno? L’orientamento operativo più seguito porta a non effettuare il ragguaglio. Si considerano quindi i valori effettivi del primo esercizio, anche se la durata è inferiore o superiore a dodici mesi.
Questa impostazione è coerente con il dato civilistico. Non va però letta con superficialità. Un primo esercizio molto breve può dare un’immagine parziale della dimensione economica della società. Sul piano legale la soglia può risultare rispettata. Sul piano informativo, invece, gli amministratori devono chiedersi se il bilancio semplificato rappresenti bene la realtà aziendale.
Come si calcola l’attivo patrimoniale
Il totale dell’attivo dello stato patrimoniale si determina sommando le classi A, B, C e D dell’attivo. Il riferimento è quindi lo schema civilistico dell’art. 2424 c.c. Le voci devono essere considerate al netto dei fondi rettificativi.
La precisazione conta soprattutto per immobilizzazioni, crediti e svalutazioni. Non si prende un valore lordo gestionale. Si prende il valore risultante dal bilancio, dopo le rettifiche di valore applicabili. Un credito svalutato, per esempio, incide per il valore netto iscritto nell’attivo.
Si consideri una società con immobilizzazioni nette per € 3.900.000, rimanenze per € 850.000, crediti netti per € 620.000 e disponibilità liquide per € 180.000. Il totale dell’attivo è pari a € 5.550.000. Il limite dell’attivo per il bilancio abbreviato risulta superato, anche se di poco.
Come si leggono i ricavi A.1
I ricavi delle vendite e delle prestazioni corrispondono alla voce A.1 del conto economico. Non si guarda al volume d’affari IVA e neppure al fatturato commerciale lordo. La base è il dato civilistico esposto nella voce A.1.
Il valore deve essere assunto al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse alla vendita dei beni o alla prestazione dei servizi. Questo può creare differenze rispetto ai prospetti gestionali usati durante l’anno.
Esempio. Una società emette fatture per € 11.250.000, ma contabilizza resi e abbuoni per € 310.000. La voce A.1 risulta pari a € 10.940.000. Ai fini dell’art. 2435-bis c.c., il parametro dei ricavi non è superato.
Attenzione, però, alle società con ricavi accessori o componenti positivi classificati in altre voci del conto economico. La soglia richiama i ricavi delle vendite e delle prestazioni, non tutto il valore della produzione. Anche qui la classificazione contabile deve essere corretta prima di usare il numero per decidere la forma del bilancio.
Come si contano i dipendenti
Il numero dei dipendenti si determina attraverso la media degli occupati durante l’esercizio. Nella prassi si utilizza la media giornaliera. L’obiettivo è evitare che il dato di fine anno alteri la dimensione effettiva dell’impresa.
Esempio. Una società impiega 56 dipendenti per 110 giorni e 46 dipendenti per 255 giorni. Il calcolo è: [(56 × 110) + (46 × 255)] : 365 = 49,01. Il limite dei 50 dipendenti non è superato. Se invece la società impiega 58 dipendenti per 180 giorni e 47 dipendenti per 185 giorni, la media è: [(58 × 180) + (47 × 185)] : 365 = 52,42. In questo caso il parametro dei dipendenti è superato.
I lavoratori a tempo parziale si computano in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno. L’arrotondamento all’unità superiore opera soltanto quando la frazione supera la metà dell’orario normale.
Si considerino quattro part-time con orari settimanali di 12, 18, 20 e 24 ore, in un’azienda dove il tempo pieno è pari a 40 ore. Le ore complessive sono 74. Il rapporto è 74 : 40 = 1 unità con resto di 34 ore. Poiché 34 ore superano metà dell’orario pieno, i lavoratori si computano come 2 unità.
Rapporti etero-organizzati e dato occupazionale
Un ulteriore profilo riguarda i rapporti di lavoro etero-organizzati. La ricostruzione più prudente porta a includerli nel conteggio, perché a tali rapporti si applica la disciplina del lavoro subordinato quando ricorrono le condizioni previste dall’ordinamento.
Il tema non è meramente teorico. In alcune società il personale formalmente non dipendente svolge attività continuativa, organizzata dall’impresa, con tempi e modalità decisi dal committente. Escludere questi rapporti senza analisi può alterare il parametro occupazionale.
La verifica va documentata. Non basta scrivere in bilancio che la società ha 49 dipendenti medi se il numero deriva da una selezione discutibile dei rapporti considerati. Nei casi sensibili conviene conservare il prospetto di calcolo.
Esempio 1: accesso all’abbreviato
Una società ha redatto il bilancio 2024 in forma ordinaria. Nel 2024 presenta attivo per € 5.420.000, ricavi per € 11.600.000 e 48 dipendenti medi. Nel 2025 registra attivo per € 5.480.000, ricavi per € 11.300.000 e 49 dipendenti medi.
| Parametro | 2024 | 2025 | Esito |
|---|---|---|---|
| Attivo | € 5.420.000 | € 5.480.000 | Sotto soglia in entrambi gli anni |
| Ricavi | € 11.600.000 | € 11.300.000 | Sopra soglia in entrambi gli anni |
| Dipendenti | 48 | 49 | Sotto soglia in entrambi gli anni |
La società può redigere il bilancio 2025 in forma abbreviata. In ciascun esercizio non supera due parametri: attivo e dipendenti. Il fatto che i ricavi siano oltre soglia non impedisce l’accesso alla semplificazione.
Esempio 2: accesso negato
Una società nel 2024 ha attivo per € 5.800.000, ricavi per € 11.400.000 e 47 dipendenti. Nel 2025 scende ad attivo di € 5.300.000, ricavi di € 10.900.000 e 47 dipendenti.
Nel 2025 i parametri sono tutti sotto soglia. Nel 2024, però, la società superava attivo e ricavi. Era sotto soglia soltanto per i dipendenti. Se parte dal bilancio ordinario, non può passare al bilancio abbreviato già nel 2025. Manca il rispetto della condizione per due esercizi consecutivi.
Questo è uno dei casi più insidiosi. Il dato 2025, visto da solo, sembra autorizzare la semplificazione. La norma, invece, impone di guardare anche l’esercizio precedente.
Esempio 3: parametri diversi nel biennio
Una società nel 2024 ha attivo di € 5.700.000, ricavi di € 10.800.000 e 46 dipendenti. Nel 2025 ha attivo di € 5.450.000, ricavi di € 11.250.000 e 46 dipendenti.
Nel 2024 sono sotto soglia ricavi e dipendenti. Nel 2025 sono sotto soglia attivo e dipendenti. I parametri non coincidono, ma la società rispetta due limiti su tre in entrambi gli esercizi. Il bilancio 2025 può essere abbreviato.
Il punto cieco è evidente: non bisogna cercare la stessa coppia di parametri. Bisogna verificare che in ogni anno la coppia ci sia.
Esempio 4: micro impresa
Una società nel 2024 presenta attivo di € 210.000, ricavi di € 455.000 e 4 dipendenti. Nel 2025 presenta attivo di € 225.000, ricavi di € 430.000 e 4 dipendenti.
Nel 2024 risultano sotto soglia attivo e dipendenti. Nel 2025 risultano sotto soglia ricavi e dipendenti. La società può essere considerata micro impresa, sempre che non rientri tra i soggetti esclusi, come gli enti di investimento o le imprese di partecipazione finanziaria.
In sede di deposito, però, deve decidere quale informativa fornire. Se sceglie davvero il bilancio micro, dovrà inserire le informazioni minime in calce allo stato patrimoniale. Se preferisce allegare una nota integrativa più ampia, dovrà utilizzare lo schema abbreviato o ordinario.
Esempio 5: decadenza dalle semplificazioni
Una società redige il bilancio abbreviato. Nel 2024 ha attivo di € 5.650.000, ricavi di € 10.700.000 e 52 dipendenti. Nel 2025 ha attivo di € 5.300.000, ricavi di € 11.200.000 e 52 dipendenti.
Nel 2024 supera attivo e dipendenti. Nel 2025 supera ricavi e dipendenti. I parametri superati non sono identici, ma in entrambi gli esercizi la società supera due limiti su tre. La decadenza opera dal bilancio 2025. Il documento deve essere redatto in forma ordinaria.
Se invece il superamento di due parametri si verifica solo nel 2025, la società non perde subito la semplificazione. Serve il secondo esercizio consecutivo. La soglia superata per un anno va monitorata, non produce da sola il cambio di schema.
Il contenuto del bilancio abbreviato
Nel bilancio abbreviato lo stato patrimoniale può contenere solo le voci contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani. Alcune voci possono essere comprese in altre, secondo quanto previsto dall’art. 2435-bis c.c. I crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo devono comunque essere indicati separatamente.
Il conto economico consente il raggruppamento di alcune voci. Questo rende il prospetto meno analitico. La semplificazione non autorizza, però, classificazioni scorrette. Se una voce ha natura finanziaria, straordinaria secondo vecchie abitudini contabili, o comunque non coerente con la voce usata, il problema resta.
La nota integrativa abbreviata contiene un set ridotto di informazioni. Restano, tra le altre, le indicazioni sui criteri di valutazione, sui movimenti delle immobilizzazioni, sui debiti, sugli oneri finanziari capitalizzati, sugli impegni e sulle garanzie, sui compensi ad amministratori e sindaci, sulle operazioni con parti correlate rilevanti e non concluse a condizioni normali di mercato.
È qui che spesso si commette l’errore opposto: si riduce troppo. L’abbreviato non è una nota integrativa minimale senza sostanza. È una nota integrativa selettiva, costruita sui punti richiesti dalla norma.
Il contenuto del bilancio micro
Il bilancio micro può essere limitato a stato patrimoniale e conto economico. Gli schemi e i criteri di valutazione sono quelli del bilancio abbreviato, salvo le specifiche esclusioni previste dall’art. 2435-ter c.c.
Le micro imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. Possono non predisporre la nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale riportano le informazioni dell’art. 2427, primo comma, numeri 9 e 16. Possono non predisporre la relazione sulla gestione se riportano le informazioni richieste dall’art. 2428, numeri 3 e 4.
Quando tali informazioni mancano, l’esonero non regge. Un bilancio micro senza dati in calce, in presenza di informazioni richieste, non è solo scarno. È potenzialmente incompleto.
Un altro profilo riguarda gli strumenti finanziari derivati. L’art. 2435-ter esclude l’applicazione del numero 11-bis dell’art. 2426 c.c. La scelta del micro, quindi, non è neutra se la società ha strumenti finanziari complessi. In casi simili occorre valutare con attenzione se una forma più completa sia più adatta.
Tassonomia XBRL e deposito telematico
Per la campagna bilanci 2026, il Manuale operativo Unioncamere conferma l’utilizzo della tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04 per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche successive al D.Lgs. 139/2015. La scelta della forma del bilancio deve quindi essere coerente con la tassonomia usata.
Il deposito del bilancio ordinario, abbreviato e micro utilizza i codici atto 711, 712 e 718. Il termine di presentazione resta quello ordinario: 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
La comparazione con l’esercizio precedente è obbligatoria, tranne nel caso del primo esercizio sociale. Questo aspetto non va confuso con la verifica delle soglie. La comparazione serve al bilancio. La verifica dimensionale serve a decidere la forma del bilancio.
Quando il bilancio XBRL differisce in modo sostanziale dal documento approvato dall’assemblea, è possibile il deposito anche in formato PDF/A secondo le regole operative. Non è un rimedio da usare con leggerezza. Però può diventare necessario quando la tassonomia non riesce a rappresentare correttamente specifiche informazioni approvate dai soci.
Gli errori più ricorrenti
| Errore | Perché è pericoloso |
|---|---|
| Guardare solo l’esercizio 2025 | Per le società già attive serve la verifica su due esercizi consecutivi. |
| Pretendere gli stessi parametri sotto soglia | La coppia di parametri può cambiare tra un anno e l’altro. |
| Usare il fatturato lordo | Il riferimento corretto è la voce A.1 del conto economico. |
| Contare i dipendenti al 31 dicembre | La norma richiama i dipendenti occupati in media durante l’esercizio. |
| Depositare come micro con nota integrativa completa | Se si fornisce informativa più ampia, occorre usare abbreviato o ordinario. |
| Dimenticare le holding pure | Le imprese di partecipazione finanziaria non accedono al regime micro. |
| Non coordinare forma e tassonomia | Il file XBRL deve essere coerente con lo schema scelto. |
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Il controllo prima dell’approvazione
Il controllo delle soglie dovrebbe essere chiuso prima della convocazione dell’assemblea. Non dopo. La forma del bilancio incide sui documenti messi a disposizione dei soci, sul verbale, sugli allegati e sul file destinato al deposito.
Una procedura ordinata può seguire questi passaggi:
- identificare la forma di bilancio utilizzata nell’esercizio precedente;
- calcolare attivo, ricavi A.1 e dipendenti medi per il 2024;
- calcolare gli stessi parametri per il 2025;
- segnare per ogni anno quali limiti sono rispettati e quali sono superati;
- verificare accesso o decadenza dalla semplificazione;
- controllare eventuali esclusioni soggettive, come holding pure ed enti di investimento;
- decidere se usare comunque una forma più completa;
- predisporre il file XBRL con la tassonomia coerente.
La documentazione del calcolo non deve per forza entrare nel bilancio. Conviene però conservarla nel fascicolo di lavoro. In caso di dubbio, contestazione o cambio del professionista, quel prospetto spiega perché è stato scelto uno schema invece di un altro.
Il bilancio più breve non sempre tutela
La semplificazione va accolta per quello che è: una possibilità utile. Non è una scorciatoia da applicare sempre. Il bilancio ha anche una funzione di comunicazione economica. Se diventa troppo povero, il risparmio iniziale può trasformarsi in richieste successive di chiarimento.
Il caso tipico è la società piccola, ma indebitata. Oppure la società con pochi dipendenti e molti asset. O ancora la società immobiliare con operazioni rilevanti e ricavi modesti. In questi casi la soglia consente forse il bilancio semplificato, ma la rappresentazione dell’impresa potrebbe richiedere più informativa.
La decisione corretta nasce da due domande. La prima è giuridica: la società può usare il bilancio abbreviato o micro? La seconda è professionale: quel formato racconta abbastanza bene l’impresa? Se la risposta alla seconda domanda è incerta, il formato più breve non è sempre la scelta migliore.




