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Regimi forfetari ETS dal 2026: come funzionano e chi può accedervi

23 Aprile, 2026

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Il 2026 è l’anno della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo Settore. Per gli enti iscritti al RUNTS che svolgono attività commerciale in modo accessorio o limitato, il legislatore ha predisposto due regimi forfetari alternativi: quello dell’art. 80, riservato alla generalità degli ETS non commerciali, e quello dell’art. 86, riservato esclusivamente alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale con ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro – soglia ridotta dal D.Lgs. 186/2025 rispetto ai precedenti 130.000 euro per effetto dell’armonizzazione con la direttiva UE 2020/285. La circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate costituisce la guida operativa di riferimento: chiarisce i coefficienti di redditività applicabili, le regole di opzione e revoca, il trattamento IVA e le clausole di neutralità fiscale nel passaggio tra regimi. Per le OdV il coefficiente è dell’1%, per le APS del 3%, rendendo l’onere fiscale quasi simbolico per chi ha ricavi commerciali contenuti. Gli ex iscritti all’Anagrafe Onlus avevano tempo fino al 31 marzo 2026 per richiedere l’iscrizione al RUNTS: chi non ha provveduto è rimasto fuori dal perimetro agevolato.

Nuova vita per gli ETS

Il 2026 segna un passaggio concreto per il mondo del no profit italiano. Dopo anni di attesa – e qualche rinvio legato alle procedure di autorizzazione europea – le disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore sono finalmente operative per il periodo d’imposta in corso. Tra queste, due regimi forfetari alternativi al metodo analitico ordinario, pensati per semplificare la determinazione del reddito degli enti che svolgono attività commerciale in modo accessorio o limitato. A mettere ordine su come funzionano questi strumenti è arrivata la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone. Un documento corposo – oltre cento pagine – che costituisce la prima guida operativa organica sulla fiscalità degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale (RUNTS). Tra gli argomenti affrontati, i regimi forfetari degli artt. 80 e 86 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il Codice del Terzo settore, CTS) occupano un posto centrale. Non si tratta di una scelta unica per tutti. Il legislatore ha costruito un sistema a due livelli: uno riservato alla generalità degli ETS non commerciali, l’altro pensato per le realtà più piccole e con una vocazione solidaristica più marcata, cioè le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS). I due regimi sono alternativi tra loro. OdV e APS devono scegliere: o applicano il regime dell’art. 80, condiviso con tutti gli altri ETS non commerciali, oppure optano per quello più favorevole dell’art. 86. Non è possibile cumulare i due.

Il regime forfetario dell’art. 80: per tutti gli ETS non commerciali

Il primo regime riguarda tutti gli ETS qualificati come non commerciali ai sensi dell’art. 79, comma 5, del CTS. In pratica, si tratta degli enti per i quali i proventi derivanti da attività commerciali restano sotto la soglia rilevante rispetto alle entrate complessive.

La disciplina dell’art. 80 riprende in larga parte quella già prevista dall’art. 145 del TUIR per gli enti non commerciali. La differenza principale – e non è di poco conto – sta nel fatto che il nuovo regime consente l’accesso anche agli enti in contabilità ordinaria. Prima, chi superava i limiti dimensionali per la contabilità semplificata era automaticamente escluso. Dal 2026 non è più così.

La circolare 1/E/2026 precisa con chiarezza che il regime dell’art. 80 opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi. Per l’IVA, invece, restano valide le regole ordinarie del D.P.R. n. 633/1972, in relazione alle specifiche attività svolte dall’ente.

Coefficienti di redditività e meccanismo di calcolo

Il meccanismo è semplice: si applica un coefficiente di redditività – differenziato per tipo di attività e per scaglioni di ricavi – all’ammontare dei ricavi derivanti dalle attività di interesse generale (art. 5 CTS) e da quelle diverse (art. 6 CTS), quando esercitate con modalità commerciali. Rientrano nel calcolo anche i proventi da raccolta fondi continuativa, quando questa assume natura commerciale secondo i principi del TUIR.

Tipo di attività Ricavi fino a 130.000 € Ricavi da 130.001 € a 300.000 € Ricavi oltre 300.000 €
Prestazioni di servizi 7% 10% 17%
Altre attività 5% 7% 14%

Quando l’ente svolge contemporaneamente sia prestazioni di servizi sia altre attività, il coefficiente da applicare è quello dell’attività prevalente per ammontare di ricavi. C’è però una condizione: occorre tenere una distinta annotazione dei ricavi delle due categorie. Se manca questa separazione contabile, l’Agenzia considera prevalente per default l’attività di prestazione di servizi – che porta coefficienti più alti. Meglio, quindi, non trascurare questo aspetto nella tenuta della contabilità.

Al reddito così determinato occorre però aggiungere alcune voci che restano fuori dal meccanismo forfetario. Secondo quanto previsto dalla norma, concorrono comunque alla formazione del reddito le plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR), le sopravvenienze attive (art. 88 TUIR), i dividendi e gli interessi (art. 89 TUIR) e i proventi immobiliari (art. 90 TUIR). Su questi componenti si applica la tassazione ordinaria.

Opzione, revoca e neutralità fiscale

L’accesso al regime avviene tramite opzione da indicare nella dichiarazione annuale dei redditi. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene esercitata ed è vincolante per un triennio. Resta valida finché non viene revocata espressamente.

Per gli enti di nuova costituzione che avviano un’attività commerciale, la comunicazione deve avvenire nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.

Un tema spesso sottovalutato è quello dei componenti reddituali la cui tassazione o deduzione era stata rinviata secondo le regole del TUIR. La circolare stabilisce che tali componenti partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta immediatamente precedente a quello di efficacia del regime forfetario. In questo modo si evitano fenomeni di doppia tassazione o, all’opposto, di salti d’imposta. Una clausola di neutralità fiscale che tutela sia l’ente sia l’Erario.

Il regime forfetario dell’art. 86: riservato a OdV e APS

Il secondo regime è riservato a una platea più ristretta. Possono accedervi solo le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nelle rispettive sezioni del RUNTS. Non basta, quindi, avere natura di OdV o APS: l’iscrizione al registro è un requisito imprescindibile.

La norma – e qui la circolare 1/E/2026 chiarisce un punto che non era del tutto scontato – non richiede che l’ente abbia una qualificazione fiscale non commerciale. Anche le OdV e le APS che assumono natura commerciale possono accedere al regime forfetario dell’art. 86, purché rispettino i limiti dimensionali previsti.

La soglia di 85.000 euro: una riduzione rispetto al passato

Per accedere al regime – e per restarci – l’ente deve aver conseguito nel periodo d’imposta precedente ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro. Si tratta di una soglia ridotta rispetto ai 130.000 euro originariamente previsti dall’art. 86 CTS: il D.Lgs. 186/2025 l’ha abbassata in recepimento dell’art. 284 della direttiva UE 2020/285, che armonizza i regimi IVA semplificati a livello europeo. La riduzione restringe la platea dei potenziali beneficiari rispetto all’impostazione originaria del Codice.

Non tutti i proventi dell’ente rilevano ai fini del calcolo. La circolare traccia una distinzione netta.

Entrano nel plafond: i ricavi da attività di interesse generale (art. 5 CTS) svolte con modalità commerciali, cioè senza rispettare i criteri di non commercialità dell’art. 79, commi 2, 2-bis e 3; i proventi da attività diverse (art. 6 CTS) svolte in forma d’impresa; i corrispettivi da raccolta fondi continuativa (art. 7 CTS), quando non rispettano i limiti dell’art. 79, comma 4, lettera a).

Non rilevano, invece, i proventi da attività commerciali svolte in modo occasionale – classificabili tra i redditi diversi – e le componenti straordinarie: plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi. Questi ultimi, non essendo classificati come ricavi dalla norma, restano assoggettati a tassazione ordinaria e non incidono sul conteggio per la verifica della soglia.

Voce Conta ai fini della soglia? Tassazione
Ricavi da attività di interesse generale (modalità commerciale) ✅ Sì Nel regime forfetario
Ricavi da attività diverse (art. 6 CTS) in forma d’impresa ✅ Sì Nel regime forfetario
Corrispettivi raccolta fondi continuativa ✅ Sì Nel regime forfetario
Proventi da attività commerciale occasionale ❌ No Redditi diversi (ord.)
Plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi ❌ No Tassazione ordinaria

Il primo anno: valutazione prospettica e ragguaglio pro tempore

Per il 2026, che è il primo anno di applicazione del regime, le OdV e le APS possono optare per il regime forfetario dell’art. 86 se ritengono di conseguire nel medesimo periodo d’imposta ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro. Si tratta di una valutazione prospettica. Lo stesso vale per gli enti di nuova costituzione.

Un caso particolare riguarda gli enti che iniziano l’attività in corso d’anno, con un periodo d’imposta inferiore all’anno solare. In questo caso, la soglia di 85.000 euro va ragguagliata ai giorni di effettiva attività. Un’associazione costituita, ad esempio, il 1° luglio 2026 dovrà verificare la soglia su base semestrale: circa 42.500 euro per il periodo residuo dell’anno.

Va precisato che il superamento della soglia in corso d’anno non comporta un’uscita immediata dal regime: la decorrenza è differita all’inizio del periodo d’imposta successivo. Pertanto, un’OdV che nel 2026 supera i 85.000 euro di ricavi commerciali rimane nel regime forfetario per tutto il 2026 e ne esce dal 1° gennaio 2027.

Coefficienti e calcolo del reddito imponibile

Il meccanismo di calcolo del reddito imponibile è estremamente semplice. Si applica all’ammontare complessivo dei ricavi percepiti – non a quelli maturati per competenza, ma a quelli effettivamente incassati – un coefficiente fisso: 1% per le OdV, 3% per le APS.

Ente Coefficiente Esempio: ricavi 60.000 € Reddito imponibile
OdV 1% 60.000 € 600 €
APS 3% 60.000 € 1.800 €

L’agevolazione è evidente: si tratta di coefficienti molto bassi rispetto a quelli dell’art. 80, e soprattutto rispetto alla tassazione analitica ordinaria. Per una OdV con 60.000 euro di ricavi, il reddito imponibile è di soli 600 euro.

Il superamento della soglia di 85.000 euro non produce effetti immediati. L’uscita dal regime ha decorrenza differita: avviene dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il superamento. Lo stesso vale per la perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla norma.

Anche in questo caso, come per il regime dell’art. 80, la circolare garantisce la neutralità fiscale nel passaggio tra il regime forfetario e quello ordinario (o viceversa). I componenti reddituali che hanno già concorso alla formazione del reddito in anni precedenti non vengono tassati una seconda volta. E specularmente, quelli che non hanno ancora trovato collocazione fiscale vengono recuperati nel periodo di transizione, evitando salti d’imposta.

Il regime IVA per OdV e APS: semplificazioni significative

Il regime dell’art. 86 ha effetti anche sul piano IVA, e qui le semplificazioni sono significative. La circolare 1/E/2026 chiarisce che la disposizione riprende, nella sostanza, le regole del regime forfetario già previsto per professionisti e imprese minori, e che il regime opera con riferimento all’attività complessivamente svolta dall’ente: non è possibile, quindi, applicarlo selettivamente solo ad alcune operazioni. Per tutto ciò che non viene esaminato specificamente, si fa rinvio alle circolari n. 10/E/2016 e n. 9/E/2019, in quanto compatibili con il quadro normativo vigente.

In concreto: le OdV e le APS che optano per il regime forfetario dell’art. 86 non applicano l’IVA in rivalsa sui propri clienti o committenti. Di conseguenza, non possono neppure esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti interni, sugli acquisti intracomunitari e sulle importazioni.

Gli obblighi formali risultano fortemente alleggeriti. Questi enti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, dalle comunicazioni sulle liquidazioni periodiche e dall’obbligo di tenuta dei registri IVA (sia delle fatture emesse sia di quelle ricevute).

Una precisazione operativa importante riguarda la fatturazione volontaria. Se l’ente decide comunque di emettere fattura – ad esempio su esplicita richiesta del cliente – la fattura elettronica deve riportare il codice natura N2.2. Questo codice identifica le operazioni non soggette a IVA per effetto di un regime agevolativo, e la sua corretta indicazione è necessaria per evitare problemi in sede di controllo o di interoperabilità con il Sistema di Interscambio.

La fine delle Onlus e il passaggio al RUNTS

Fino al 31 dicembre 2025, le Onlus operavano sotto una disciplina fiscale differente, ormai abrogata. Con l’entrata in vigore del sistema CTS, quel regime si è chiuso definitivamente. Gli enti che erano ancora iscritti all’Anagrafe Onlus al 31 dicembre 2025 hanno avuto tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare domanda di iscrizione al RUNTS, con retroattività degli effetti fiscali dal 1° gennaio 2026. Chi non ha provveduto è rimasto fuori dal perimetro degli ETS, con applicazione delle regole ordinarie sugli enti non commerciali e obbligo di devoluzione patrimoniale secondo il D.Lgs. n. 460/1997.

Per chi ha effettuato la transizione in tempo, il passaggio ai nuovi regimi forfetari rappresenta, nella maggior parte dei casi, una semplificazione concreta. I coefficienti dell’art. 86, in particolare, sono pensati per enti che svolgono attività commerciale in modo limitato e residuale rispetto alla missione istituzionale. L’onere fiscale risultante – soprattutto per le OdV con il coefficiente all’1% – è in molti casi trascurabile.

Quando il regime ordinario può essere più conveniente

Restano da valutare, caso per caso, le situazioni in cui il regime ordinario analitico potrebbe rivelarsi più vantaggioso. Ad esempio, un ente con costi elevati rispetto ai ricavi commerciali potrebbe preferire determinare il reddito in modo analitico, portando in deduzione i costi effettivi. Prima di esercitare l’opzione per il forfetario, una simulazione comparativa è quasi sempre opportuna.

Va inoltre ricordato che per le OdV esiste anche il regime di cui all’art. 84 del CTS, che introduce criteri di non commercialità specifici per questa categoria di enti – con un perimetro più ampio rispetto a quello generale dell’art. 79. L’interazione tra l’art. 84 e il regime forfetario dell’art. 86 merita un approfondimento dedicato, che la circolare 1/E/2026 affronta nel suo impianto sistematico e che potrà essere oggetto di un prossimo contributo.

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