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Riduzione contributi INPS

ISCRO, DIS-COLL Gestione separata e indennità, nuovi chiarimenti INPS

7 Aprile, 2026

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Con il messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, l’INPS ha chiarito un nodo operativo che aveva generato numerosi rigetti nelle domande di accesso all’ISCRO e alla DIS-COLL: la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude più la liquidazione delle indennità, a condizione che il lavoratore abbia regolarmente versato i contributi dovuti. Il chiarimento riguarda i liberi professionisti che richiedono l’ISCRO e i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che richiedono la DIS-COLL. L’INPS ribadisce comunque la necessità di procedere alla regolarizzazione formale dell’iscrizione per evitare futuri impedimenti. Per il resto, restano validi tutti gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente, così come disciplinati dalla circolare n. 84/2024 per l’ISCRO e dalla circolare n. 115/2017 per la DIS-COLL.

Il messaggio INPS n. 1129/2026: il contesto

Con il messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, l’INPS è intervenuto in merito alle indennità di DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi e di ISCRO per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. Il chiarimento nasce da una criticità emersa in sede di istruttoria delle domande: numerosi potenziali beneficiari si erano visti rigettare la richiesta di accesso alle prestazioni a causa della mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata, nonostante avessero regolarmente assolto l’obbligo contributivo. L’Istituto ha dunque precisato che tale carenza formale non pregiudica la liquidazione dell’indennità, purché i versamenti contributivi risultino correttamente effettuati.

L’indennità ISCRO: disciplina e requisiti di accesso

L’ISCRO – Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa – è stata resa strutturale dall’art. 1, commi da 142 a 155, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), dopo essere stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023. Le istruzioni operative per il triennio 2024-2026 sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 84/2024.

I destinatari sono i liberi professionisti – compresi i partecipanti agli studi associati o a una società semplice con reddito da lavoro autonomo – iscritti alla Gestione separata e in possesso dei seguenti requisiti:

  • assenza di titolarità di pensione diretta

  • assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie

  • assenza di beneficio dell’Assegno di inclusione

  • reddito da lavoro autonomo nell’anno precedente la domanda inferiore al 70% della media dei redditi degli ultimi due anni antecedenti a tale anno

  • reddito nell’anno precedente la domanda non superiore alla soglia annualmente rivalutata (per le domande presentate nel 2026, il reddito 2025 non deve superare 12.749 euro)

  • regolarità contributiva previdenziale

  • titolarità di partita IVA attiva da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda

Quanto alla misura dell’indennità, essa è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi di lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno precedente la presentazione della domanda. L’ISCRO spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, viene erogata dall’INPS per sei mensilità e non comporta l’accredito di contribuzione figurativa.

La DIS-COLL: destinatari e requisiti

La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione introdotta dall’art. 15 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, ed è destinata ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno perduto involontariamente la propria occupazione, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Ai fini dell’accesso alla misura, la normativa richiede, tra gli altri requisiti:

  • iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata

  • stato di disoccupazione al momento della domanda

  • assenza di titolarità di pensione

  • assenza di partita IVA attiva

  • versamento di almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente all’evento di cessazione dal lavoro e il predetto evento

Con la circolare n. 115/2017, l’INPS ha chiarito che il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata si considera soddisfatto in presenza sia della formale iscrizione alla medesima Gestione sia del versamento dell’aliquota contributiva in misura piena prevista per i lavoratori non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. La domanda di DIS-COLL deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

La posizione dell’INPS: formalizzazione necessaria ma non ostativa

In ordine al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata, l’INPS – già con la circolare n. 84/2024 per l’ISCRO – aveva precisato che essa deve essere formalizzata a cura del lavoratore ai sensi dell’art. 2, commi 26 e 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335, non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati. Il messaggio n. 1129/2026 non smentisce tale principio, ma introduce una deroga operativa: ferma restando la necessità della formalizzazione, ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL la mancata formalizzazione non pregiudica la liquidazione della prestazione nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima.

Per il resto, rimane valido quanto già disciplinato per le indennità ISCRO e DIS-COLL, rispettivamente, dalle citate circolari n. 84/2024 e n. 115/2017, in ordine alla sussistenza e alla permanenza di tutti gli altri requisiti previsti per legge, sia per la fase di accesso che in corso di fruizione della prestazione.

Cosa devono fare i lavoratori interessati

Alla luce del messaggio n. 1129/2026, i soggetti che si trovano nella situazione di aver versato regolarmente i contributi alla Gestione separata senza aver formalizzato l’iscrizione possono comunque vedersi riconoscere le indennità ISCRO o DIS-COLL. È tuttavia necessario tenere presenti le seguenti indicazioni operative:

  • procedere senza indugio alla regolarizzazione formale dell’iscrizione alla Gestione separata, come previsto dall’art. 2, commi 26 e 27, della L. 335/95, per evitare futuri impedimenti nell’accesso alle prestazioni previdenziali

  • verificare se domande precedentemente rigettate per mancata iscrizione formale possano essere riesaminate alla luce del nuovo chiarimento dell’Istituto

  • accertarsi della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento (circolari n. 84/2024 per l’ISCRO e n. 115/2017 per la DIS-COLL), che restano pienamente applicabili

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