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Trust interposto: quando la forma non basta a ingannare il fisco

3 Aprile, 2026

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La Risposta n. 81 del 18 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate riapre in modo concreto il dibattito sui confini dell’interposizione fiscale dei trust esteri. Il caso riguarda un trust irrevocabile di diritto statunitense, formalmente ben strutturato, con trustee professionale indipendente e advisor terzo, nel quale la beneficiaria primaria intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Nonostante l’apparente distacco patrimoniale, l’Amministrazione individua nel potere di nomina dei beneficiari finali del patrimonio residuo – esercitabile per testamento o tramite contratto fiduciario revocabile – una notevole capacità di incidere sul destino del trust e qualifica la struttura come fiscalmente interposta ex art. 37, comma 3, DPR 600/1973. La conseguenza è che i redditi e gli asset del trust diventano fiscalmente “trasparenti” nei confronti della beneficiaria residente, che dovrà assoggettare ad IRPEF i proventi secondo le categorie dell’art. 6 TUIR, adempiere al monitoraggio nel quadro RW e versare l’IVAFE sulle attività finanziarie estere. La posizione dell’Agenzia, tuttavia, non è pacifica: dottrina e giurisprudenza mettono in discussione l’equiparazione tra un potere di nomina post mortem – fisiologico in molte architetture di common law – e un controllo sostanziale sul patrimonio, segnalando il rischio di un’estensione eccessiva della nozione di trust interposto.

L’equivoco del trust “ben costruito”

C’è un equivoco che circola con una certa ostinazione nella pianificazione patrimoniale internazionale. L’idea, semplificando, è che basti costruire un trust sufficientemente articolato – irrevocabile, governato da legge straniera, con un trustee professionale e un advisor indipendente – per ottenere la separazione fiscale del patrimonio. Il fisco guarderà la forma, dirà bene, e si fermerà lì. La risposta n. 81 del 18 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate dimostra che le cose non stanno così. Non bastava neanche due decenni fa, e non basta oggi. Il documento affronta il caso di una persona fisica che, in procinto di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, chiedeva all’Amministrazione finanziaria di riconoscere l’autonoma soggettività di un trust irrevocabile di diritto statunitense – specificamente del Delaware – costituito nel 2024 dalla ristrutturazione di un precedente trust del 2008. L’istante era la beneficiaria primaria della struttura e riteneva di non essere tenuta, a titolo personale, agli obblighi di monitoraggio fiscale né al pagamento delle imposte sui redditi prodotti dal trust. L’Agenzia non era d’accordo. E le ragioni del suo disaccordo meritano di essere lette con attenzione.

Il caso: un trust del Delaware e la residenza italiana

La struttura presentata all’Agenzia non era, almeno in apparenza, una di quelle costruzioni rozze che il fisco smonta quasi per automatismo. Il trustee era una società professionale appartenente a un gruppo bancario con sede in Delaware; l’istante non deteneva partecipazioni nella trust company né ricopriva cariche al suo interno. L’advisor era un avvocato statunitense senza alcun legame di parentela con il soggetto disponente. L’accordo era disciplinato dalla legge del Delaware e, secondo il diritto fiscale americano, il trust si qualificava come complex trust – con distribuzioni interamente discrezionali da parte del trustee.

Nel passaggio dal vecchio al nuovo assetto, l’istante aveva formalmente rinunciato al ruolo di Investment Advisor che rivestiva nel trust originario, e al potere di nominare e revocare il trustee. Questi poteri erano stati attribuiti rispettivamente al trustee stesso e al Special Advisor indipendente. In altri termini: sulla carta, il distacco patrimoniale sembrava reale e la governance sembrava nelle mani di soggetti terzi.

L’Agenzia però ha guardato oltre la carta. E ha trovato qualcosa che, ai suoi occhi, compromette l’intera operazione.

Il potere di nomina che non convince l’Agenzia

Il punto critico riguarda il potere di nomina sui destinatari finali del patrimonio residuo e del reddito accumulato. Questo potere, esercitabile mediante testamento oppure tramite un contratto fiduciario revocabile destinato a diventare irrevocabile alla morte dell’istante, rimane formalmente in capo alla beneficiaria primaria. L’Agenzia vi legge una “notevole capacità di incidere” sulla gestione del trust – abbastanza, secondo la sua lettura, da configurare un’influenza sostanziale sul destino finale dei beni.

Da questa premessa discende la qualificazione: il trust è fiscalmente interposto ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non è un soggetto passivo autonomo ai fini delle imposte dirette. I redditi che formalmente risultano prodotti dal trust vengono imputati direttamente all’interponente residente in Italia, secondo le categorie dell’art. 6 del TUIR. Vale anche per gli asset finanziari esteri riconducibili alla struttura: scattano gli obblighi di dichiarazione (quadro RW), il pagamento dell’IVAFE e, ove applicabile, il monitoraggio fiscale.

Art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973: “In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona.”

Cosa significa davvero “spossessamento” del patrimonio

Per capire la posizione dell’Agenzia occorre tornare ai tre requisiti che, secondo la prassi consolidata – dalle circolari 43/E/2009 e 61/E/2010 fino alla circolare 34/E del 20 ottobre 2022 – rendono un trust un soggetto tributario effettivo: separazione patrimoniale reale tra i beni del trust e quelli del disponente, del trustee e dei beneficiari; intestazione formale dei beni al trustee, che ne diviene titolare giuridico; autonomia decisionale e gestionale del trustee, libera da condizionamenti del disponente o dei beneficiari.

Se manca anche uno solo di questi tre elementi, il trust non produce effetti fiscali autonomi. I redditi vengono attribuiti al soggetto interponente – disponente o beneficiario di fatto – e tassati secondo le regole ordinarie dell’IRPEF. Il fatto che il trust sia “ben costruito” sul piano formale non sposta di un millimetro questa valutazione. Anzi, spesso la complessità della struttura serve solo a rendere meno evidente una sostanza che l’Agenzia, nel tempo, ha imparato a leggere molto bene.

Nella prassi, gli indicatori di un trust interposto includono: la coincidenza tra disponente e beneficiario (o la sovrapposizione dei rispettivi ruoli nella governance), la sistematica distribuzione di utilità al disponente in violazione dello statuto, la revocabilità sostanziale del trust anche in assenza di revocabilità formale, o – come nel caso in esame – la conservazione di un potere di indirizzo finale sui beni, anche se esercitabile solo per via testamentaria.

Il beneficiario individuato e la tassazione per trasparenza

Un passaggio distinto, ma collegato, riguarda la nozione di “beneficiario individuato” ai fini delle imposte dirette. La circolare 48/E del 6 agosto 2007 aveva già chiarito che per beneficiario individuato si intende il soggetto che “esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva effettiva” – e che deve avere il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Non basta essere nominati beneficiari: occorre che questo diritto sia concreto, azionabile, non subordinato a valutazioni discrezionali del trustee.

Questa distinzione è fondamentale perché separa il trust trasparente – dove il reddito è tassato in capo al beneficiario individuato per imputazione, indipendentemente dall’effettiva percezione – dal trust opaco, dove il reddito è tassato direttamente in capo al trust come soggetto IRES. Nel caso di trust interposto, invece, neanche queste regole si applicano: si torna all’imputazione diretta in capo all’interponente, con le categorie reddituali dell’art. 6 TUIR.

Tipologia di trust Chi paga le imposte sui redditi
Trust trasparente (beneficiario individuato) Il beneficiario residente, per imputazione (anche senza percepire)
Trust opaco (nessun beneficiario individuato) Il trust, come soggetto IRES
Trust interposto (interposizione fittizia) Il disponente o il beneficiario di fatto residente in Italia

Vent’anni di prassi: come si è arrivati qui

La risposta n. 81/2026 non è un colpo di teatro. È l’ultimo passaggio – per ora – di un percorso che l’Agenzia delle Entrate ha costruito in circa vent’anni, con una coerenza di fondo che è utile ricostruire.

Il punto di partenza è la circolare 48/E del 2007, con cui l’Agenzia inquadra per la prima volta il trust nel sistema tributario italiano dopo l’attribuzione della soggettività passiva IRES operata dalla Legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 74, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha riscritto l’art. 73 del TUIR). Classificazione nelle tre forme – opaco, trasparente, misto – e prime indicazioni sul trattamento dei redditi. Poi arriva la circolare 61/E del 2010, che sposta l’attenzione dalla forma alla sostanza: non conta solo come è strutturato il trust, ma se il trustee è davvero autonomo. Se non lo è, emerge il trust interposto.

La circolare 34/E del 20 ottobre 2022 rappresenta il punto più maturo di questa evoluzione. È un documento ampio, che riordina l’intera disciplina alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, e degli orientamenti della Corte di Cassazione in materia di imposizione indiretta. Consolida il primato della sostanza, definisce con precisione i criteri per individuare il trust interposto, affronta il tema del monitoraggio fiscale e chiarisce le conseguenze in caso di decesso del disponente-interponente. È ancora questo il testo di riferimento, insieme alla risposta 81/2026, per chi voglia orientarsi nel labirinto della fiscalità dei trust.

Documento Anno Contributo principale
Circolare 48/E 2007 Prima classificazione fiscale del trust in Italia (opaco, trasparente, misto); soggettività passiva IRES
Circolare 43/E 2009 Prime indicazioni sulla nozione di trust fiscalmente interposto
Circolare 61/E 2010 Sostanza sulla forma: se il trustee non è autonomo, il trust è interposto
Circolare 34/E 2022 Riorganizzazione complessiva della disciplina; primato della sostanza; imposizione indiretta; monitoraggio fiscale
Risposta n. 81 2026 Applicazione concreta al trust del Delaware: potere di influenza residua = trust interposto

Le conseguenze concrete per il contribuente

Qualificare un trust come interposto non è questione astratta. Per il contribuente residente in Italia – o che si appresta a diventarlo – le conseguenze sono immediate e rilevanti. Dal periodo d’imposta in cui diventa fiscalmente residente nel Paese, dovrà dichiarare i redditi prodotti dal trust come se fossero propri, imputandoli alle categorie previste dall’art. 6 del TUIR a seconda della loro natura (redditi di capitale, redditi diversi, e così via). Se il trust detiene asset finanziari esteri, dovrà indicarli nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Dovrà pagare l’IVAFE sui beni esteri riconducibili alla struttura. E dovrà rispettare tutti gli obblighi dichiarativi previsti per i soggetti residenti che detengono patrimoni all’estero.

Si consideri, a titolo di esempio, una persona fisica che trasferisce la residenza fiscale in Italia e ha in capo un trust irrevocabile estero con un portafoglio di titoli e fondi monetari del valore complessivo di 2 milioni di euro. Se il trust viene considerato interposto – per le ragioni illustrate dall’Agenzia – il contribuente dovrà compilare il quadro RW dichiarando l’intera consistenza del portafoglio, pagare l’IVAFE (attualmente pari allo 0,2% annuo del valore degli asset) e dichiarare i proventi del portafoglio – dividendi, interessi, plus e minusvalenze – come redditi propri soggetti a IRPEF o a imposta sostitutiva secondo la natura del reddito. Non c’è, in questo scenario, alcuna schermatura fiscale: il trust “trasparente verso il fisco” diventa il contribuente.

Una questione aperta: il trust era davvero interposto?

Vale la pena segnalare che la risposta 81/2026 non è accettata unanimemente come corretta sul piano tecnico. Alcuni commentatori hanno osservato che il potere di nomina sui beneficiari finali – esercitabile per testamento o tramite contratto fiduciario revocabile – è un elemento frequente e fisiologico in molte strutture di trust anglosassoni. Non sarebbe, di per sé, equivalente a un controllo sui beni o a un’influenza sulla gestione corrente del trust fund. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, con la sentenza n. 620/2024, aveva del resto ribadito che la mera coincidenza tra disponente e beneficiario subordinato non basta a configurare l’interposizione, se il trustee conserva un’autonomia effettiva nella gestione.

Il punto – per ora irrisolto – è dove si traccia il confine tra un potere di nomina post mortem (che non incide sulla gestione corrente) e un’influenza sostanziale sul destino dei beni (che invece la condiziona). L’Agenzia, nel caso in esame, ha ritenuto di trovarsi nel secondo scenario. Ma si tratta di una valutazione che dovrà confrontarsi, prima o poi, con il vaglio della giurisprudenza tributaria.

Resta, in ogni caso, il messaggio di fondo: la scenografia giuridica non vale nulla se la realtà sostanziale racconta un’altra storia. Il fisco non si ferma alla prima fila del palcoscenico. Va dietro le quinte. E quello che trova, quello tassa.

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