La raccolta fondi, anche quando è strutturata, continuativa e ben organizzata, non entra nel test di commercialità dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 117/2017. L’elemento che cambia le carte in tavola è uno solo: la presenza di un rapporto sinallagmatico tra l’ente e il sovventore. Se c’è uno scambio – bene ceduto contro corrispettivo, servizio erogato contro pagamento – il regime fiscale dell’operazione muta in modo significativo. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, con i primi chiarimenti organici sul nuovo regime fiscale degli ETS.
Tre attività, una sola disciplina di riferimento
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) classifica le attività di un ETS in tre categorie distinte. Ci sono le attività di interesse generale (art. 5 CTS), essenziali per acquisire e conservare la qualifica di ente del Terzo Settore . Ci sono le attività diverse, secondarie e strumentali (art. 6 CTS), soggette ai limiti quantitativi del D.M. 107/2021 . E c’è, appunto, la raccolta fondi (art. 7 CTS), pensata per finanziare le prime – non le seconde .
La Circolare n. 1/2026 lo precisa con nettezza: i fondi raccolti non possono alimentare le attività diverse . Questa regola, apparentemente semplice, ha risvolti pratici rilevanti per gli enti che gestiscono entrambe le tipologie di attività.
Come funziona il test di commercialità
Il meccanismo dell’art. 79, comma 5, CTS è, nella sostanza, un confronto aritmetico. Da un lato stanno i proventi da attività commerciali – attività di interesse generale svolte in forma d’impresa oltre la soglia di tolleranza del 6%, più ricavi da attività diverse. Dall’altro, le entrate non commerciali: contributi, liberalità, quote associative, sovvenzioni. Se i primi superano le seconde, l’ETS perde la qualifica di ente non commerciale.
Le raccolte fondi non entrano in questo confronto, come chiarito dalla Circolare n. 1/2026 . Vale sia per le raccolte occasionali che per quelle abituali. Non significa però che siano sempre fiscalmente irrilevanti – e qui sta il punto centrale di tutta la questione.
Raccolta fondi ETS: il nodo del corrispettivo
La raccolta fondi ETS priva di corrispettivo – donazioni, lasciti, appelli al pubblico, liberalità – non forma reddito imponibile . L’art. 79, comma 4, lett. a), CTS esclude dal reddito i fondi da raccolte pubbliche occasionali, anche con cessione di beni di modico valore, purché in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione . La Circolare n. 1/2026 va oltre: estende l’irrilevanza fiscale a tutte le raccolte fondi prive di sinallagma, indipendentemente dalla frequenza con cui sono svolte .
Va precisato, però, che questa irrilevanza ai fini del test del comma 5 non equivale all’azzeramento di qualsiasi conseguenza fiscale. Il quadro cambia quando esiste uno scambio vero e proprio. Se l’ETS eroga servizi o cede beni ai sovventori in cambio di un corrispettivo definito, e lo fa in modo continuativo e organizzato, l’Agenzia delle Entrate qualifica l’attività come commerciale ai sensi dell’art. 55 del TUIR (esercizio in “forma d’impresa”) . I relativi proventi entrano nella base imponibile secondo il regime forfetario dell’art. 80 del D.Lgs. 117/2017: si applicano coefficienti di redditività e l’aliquota IRES scende al 12%, pari alla metà dell’ordinario 24% previsto dall’art. 77 TUIR.
La qualifica non commerciale dell’ente, però, rimane intatta. Questo è il punto che più sorprende i non addetti ai lavori: l’ETS può svolgere raccolte fondi con carattere commerciale in modo abituale, senza perdere la propria qualifica soggettiva, a condizione che il test del comma 5 sia superato grazie alle altre attività .
Un caso per chiarire
Prendendo come esempio un’associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS che, ogni bimestre, propone ai propri sostenitori l’acquisto di un abbonamento a una newsletter specializzata di divulgazione scientifica. C’è un prezzo fisso, c’è una struttura dedicata, c’è continuità. Siamo in un contesto di commercialità . I proventi di questo servizio rientrano nella base imponibile ex art. 80 CTS, con regime forfetario e IRES al 12%.
Se invece la stessa associazione, in occasione del proprio anniversario, distribuisce una pubblicazione celebrativa ai donatori che versano una cifra libera, senza listino definito, il quadro è del tutto diverso. Non c’è corrispettivo, non c’è struttura commerciale. Si applica l’esenzione dell’art. 79, comma 4, lett. a), CTS, e l’art. 89, comma 18, esclude anche IVA e ogni altro tributo .
Cosa accade se l’ETS diventa commerciale
Il passaggio da ente non commerciale a ente commerciale ha conseguenze che vanno ben oltre la singola raccolta fondi. L’ente classificato come commerciale – per aver superato il test del comma 5 dell’art. 79 – viene ricondotto nell’alveo dell’art. 73, comma 1, lett. b), del TUIR . Tutti i suoi proventi diventano redditi d’impresa, soggetti all’aliquota IRES ordinaria del 24%.
In questa ipotesi, anche i proventi da raccolta fondi – sia occasionali che abituali, con o senza corrispettivo – confluiscono nel reddito d’impresa . Non esiste più separazione. La qualifica commerciale “omogenizza” tutto, cancellando i vantaggi del regime ETS. Un esito che chi gestisce un ente filantropico o un’associazione strutturata deve tenere ben presente nella pianificazione delle attività.
Il quadro normativo operativo dal 2026
La nuova disciplina fiscale degli ETS è in vigore dal 1° gennaio 2026, per effetto del D.L. 84/2025. Il D.M. 9 giugno 2022 fissa le linee guida ministeriali per le raccolte fondi. Ogni raccolta richiede uno specifico rendiconto e una relazione illustrativa: non è formalità burocratica, ma documentazione che chiarisce – in sede di eventuale verifica fiscale – la natura commerciale o meno dell’attività .
Per gli ETS con ricavi complessivi non superiori a 300.000 euro, la Circolare n. 1/2026 prevede una semplificazione: è possibile valutare unitariamente tutte le attività di interesse generale, anche se disomogenee. Una misura pensata per gli enti più piccoli, che spesso non dispongono di contabilità analitica separata per ogni singola attività.
Schema del trattamento fiscale delle raccolte fondi ETS


