Per circa 16.000 organizzazioni non lucrative di utilità sociale ancora iscritte all’Anagrafe al 31 dicembre 2025, il conto alla rovescia è iniziato. Il 31 marzo 2026 è il termine – non perentorio in senso tecnico, ma denso di conseguenze concrete – entro il quale presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e acquisire a tutti gli effetti la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Chi non agirà entro quella data non viene formalmente espulso dall’ordinamento, ma si trova di fronte a un’alternativa scomoda: proseguire l’attività come soggetto ordinario, fuori dal perimetro del Terzo Settore, con l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale accumulato in anni di regime agevolato; oppure sciogliersi, con la conseguenza – chiarita dalla Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate – di dover devolvere l’intero patrimonio a favore di altri ETS iscritti al RUNTS. La scadenza non è caduta dal cielo. Il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) aveva da tempo disegnato il nuovo assetto del non profit, ma solo con il via libera della Commissione europea al regime fiscale degli ETS – formalizzato con il D.L. 84/2025 e il D.Lgs. 186/2025 – il quadro normativo si è completato, innescando il conto alla rovescia finale. Per i professionisti che assistono questi enti, le settimane che mancano al 31 marzo sono uno snodo operativo che richiede attenzione su più fronti: l’adeguamento statutario, la documentazione contabile da allegare, le regole sulla firma dell’istanza e – non da ultimo – la valutazione delle conseguenze fiscali legate all’eventuale rigetto della domanda.
Per le circa 16.000 ONLUS ancora iscritte all’Anagrafe al 31 dicembre 2025, il 31 marzo 2026 è il termine ultimo per presentare domanda di iscrizione al RUNTS e acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore. Chi non rispetta la scadenza rischia la devoluzione del patrimonio – in tutto o in parte, a seconda della scelta operativa – e la perdita di ogni agevolazione fiscale. L’articolo ripercorre i documenti richiesti, le regole sulla firma dell’istanza, le conseguenze della mancata iscrizione e i vantaggi concreti del passaggio al nuovo regime.
Dal vecchio regime al nuovo: cosa cambia dal 1° gennaio
Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe delle ONLUS ha cessato di esistere. Con essa, è venuto meno l’intero impianto fiscale disegnato dal D.Lgs. 460/1997, compreso l’art. 150 del TUIR che per quasi trent’anni aveva garantito la decommercializzazione delle attività tipiche. Una precisazione tecnica è però necessaria: per le ONLUS con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (es. 1° luglio – 30 giugno), le disposizioni del D.Lgs. 460/1997 – incluso l’art. 150 TUIR – continuano ad applicarsi fino al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (es. fino al 30 giugno 2026).
Il cambio di passo era atteso da anni – il D.Lgs. 117/2017 (il Codice del Terzo Settore) aveva già fissato le nuove regole – ma la scadenza definitiva è arrivata solo dopo il via libera della Commissione europea al regime fiscale degli ETS (la cosiddetta “Comfort Letter” del marzo 2025), poi recepito formalmente con il D.L. 84/2025 e con il successivo D.Lgs. 186/2025, che ha introdotto le ultime modifiche al Codice del Terzo Settore.
Il risultato pratico è che oggi le ONLUS ancora in vita si trovano in una sorta di limbo normativo: hanno tempo fino al 31 marzo per scegliere se transitare nel RUNTS oppure proseguire come enti ordinari, con tutto quello che ne consegue sul piano patrimoniale.
I documenti da allegare alla domanda di iscrizione al RUNTS
L’istanza va presentata con le modalità previste dal DM 106/2020 e deve essere trasmessa in forma telematica attraverso la piattaforma del Ministero del Lavoro. I documenti da allegare sono essenzialmente tre: l’atto costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (o, per le imprese sociali, del D.Lgs. 112/2017), e gli ultimi 2 bilanci approvati. Su questi ultimi, vale la pena fare attenzione: devono essere redatti secondo gli schemi ministeriali – non basta un qualsiasi documento contabile. E se l’ente ha superato la soglia di 1 milione di euro di ricavi prevista dall’art. 14, co. 1, del CTS, occorre anche verificare l’avvenuto deposito del bilancio sociale.
Poi c’è la questione dello statuto. È uno dei passaggi più delicati, e non solo dal punto di vista burocratico. Il documento deve contenere le clausole inderogabili richieste dal CTS, con riferimento esplicito alla sezione del RUNTS nella quale l’ente intende iscriversi – che si tratti di un’Organizzazione di Volontariato, un’Associazione di Promozione Sociale, o un ETS generico. Denominazione, attività di interesse generale, destinazione del patrimonio: tutto deve essere verificato e, dove necessario, aggiornato prima della presentazione.
Chi firma la domanda: le regole cambiano con la personalità giuridica
Per le ONLUS senza personalità giuridica – o che non intendono acquisirla – la domanda può essere presentata direttamente dal legale rappresentante o da un suo delegato, a condizione che l’organo competente (assemblea o consiglio direttivo, a seconda dello statuto) abbia deliberato in tal senso. Nessun passaggio notarile richiesto.
Diverso il caso delle ONLUS dotate di personalità giuridica, o che intendano ottenerla contestualmente all’iscrizione nel RUNTS. Qui entra in scena il notaio, al quale spetta – oltre alla documentazione già citata – verificare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall’art. 22 del CTS: 15.000 euro per le associazioni, 30.000 euro per le fondazioni. A supporto di questa verifica, l’ente deve produrre una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni dalla data della domanda, asseverata dall’organo di controllo interno o, in sua assenza, da un revisore esterno oppure da una perizia giurata.
Cosa succede se si sceglie di non iscriversi
C’è una parte della storia che tende a passare in secondo piano: quella che riguarda le ONLUS che decidono di non aderire al RUNTS. La scelta è libera – nessuna norma obbliga all’iscrizione – ma le conseguenze sono concrete e dipendono dalla strada che l’ente sceglie di percorrere.
Si aprono due scenari distinti:
- Scioglimento dell’ente. Se la ONLUS che non si iscrive al RUNTS decide di sciogliersi, è tenuta a devolvere l’intero patrimonio a favore di altri ETS iscritti al RUNTS con finalità analoghe, previo parere del Ministero del Lavoro. La Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 chiarisce che la mancata iscrizione equivale, ai fini della destinazione patrimoniale, allo scioglimento dell’ente.
- Prosecuzione come soggetto ordinario. Se l’ente decide invece di continuare ad operare come soggetto ordinario – fuori dal perimetro del Terzo Settore – l’obbligo di devoluzione è limitato al patrimonio incrementale maturato durante il periodo di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS. Vale a dire: la differenza tra la situazione patrimoniale al momento dell’acquisizione della qualifica ONLUS e quella alla data della sua perdita. Non l’intero patrimonio, quindi, ma solo l’incremento realizzato in regime agevolato.
In entrambi i casi, per quantificare le somme da devolvere serve un confronto tra bilanci, che nella prassi si affida a un professionista. Una volta determinato l’ammontare, l’ente deve presentare apposita istanza al Ministero del Lavoro per la devoluzione, indicando il destinatario tra gli ETS iscritti al RUNTS con finalità analoghe (artt. 9 e 101 del D.Lgs. 117/2017; art. 10, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 460/1997).
I vantaggi concreti dell’iscrizione al RUNTS
Al di là degli adempimenti, vale la pena ragionare su cosa porta concretamente l’iscrizione al RUNTS. Sotto il profilo civilistico, le ONLUS iscritte si liberano dai vincoli più stringenti della normativa del 1997 – in particolare quelli sui beneficiari delle attività, che nell’impianto originario erano circoscritti a soggetti svantaggiati – e possono svolgere attività di interesse generale rivolgendosi a una platea molto più ampia.
Sul fronte del lavoro, il salto è significativo. Sotto la disciplina ONLUS (art. 10, co. 6, lett. b, D.Lgs. 460/1997), i compensi ai dipendenti non potevano superare del 20% quelli previsti dai contratti collettivi per le stesse qualifiche – pena il rischio di contestazione come distribuzione indiretta di utili. Con il regime ETS, questo tetto sale al 40%, ai sensi dell’art. 8, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 117/2017. Il meccanismo non cambia – il limite resta un vincolo, non una licenza – ma la soglia più alta dà margine concreto per attrarre professionalità qualificate.
Sul piano fiscale, l’iscrizione al RUNTS presentata entro il 31 marzo 2026 produce un effetto retroattivo: se la domanda viene accolta, la qualifica di ETS si considera acquisita a partire dall’inizio del periodo d’imposta, ossia dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare. Come chiarito dalla Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, questo garantisce continuità fiscale rispetto al vecchio regime ONLUS, indipendentemente dalla data in cui l’ufficio RUNTS perfeziona formalmente l’iscrizione. Attenzione però: in caso di rigetto della domanda, l’ente dovrà procedere alla rettifica delle fatture già emesse, applicando il regime fiscale ordinario – una conseguenza che può avere impatti significativi sulla gestione contabile e IVA dell’ente.


