Con la risposta a interpello n. 63 del 3 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su un punto che da tempo creava incertezza tra le imprese del settore appalti: i versamenti derivanti da avvisi bonari – quelli emessi ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 – rientrano nel calcolo dei versamenti utili a raggiungere la soglia del 10% richiesta per ottenere il documento unico di regolarità fiscale (DURF). La risposta è sì, senza riserve. Non è un dettaglio da poco. Per molte aziende che operano in regime di appalto, la possibilità di annoverare questi pagamenti nel computo triennale può fare la differenza tra ottenere il certificato o restarne escluse.
Cos’è il DURF e perché serve
Chi opera nel mercato degli appalti lo conosce bene – o dovrebbe. Il DURF, documento unico di regolarità fiscale, è la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesta la posizione fiscale dell’impresa appaltatrice. Funziona, in un certo senso, come il DURC in campo previdenziale: senza di esso, le imprese coinvolte in contratti di appalto sono soggette a una serie di obblighi aggiuntivi, a partire dalla trasmissione mensile delle deleghe F24 relative alle ritenute dei lavoratori impiegati.
La norma di riferimento è l’art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall’art. 4 del D.L. 124/2019 (convertito nella L. 157/2019) e successivamente riscritto dall’art. 7 del D.Lgs. 33/2025. L’obiettivo dichiarato del legislatore era – ed è ancora – contrastare comportamenti fraudolenti nell’ambito della somministrazione di manodopera e delle catene di subappalto.
Il DURF si applica ai committenti che affidano appalti di importo annuo superiore a 200.000 euro, con prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali riconducibili al committente stesso. In presenza di queste condizioni, scatta il regime di controllo rafforzato. Salvo che l’appaltatore non esibisca, appunto, il DURF.
Il certificato ha validità 4 mesi ed è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese. Va richiesto all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, oppure – per i grandi contribuenti – alla Direzione regionale.
I requisiti per ottenere il documento unico di regolarità fiscale
Per vedersi rilasciare il DURF, l’impresa deve soddisfare una serie di condizioni cumulativamente. Occorre essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi non sospesi per importi superiori a 50.000 euro.
Ma il requisito che più spesso fa discutere è quello quantitativo: i versamenti complessivi registrati nel conto fiscale, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio, devono essere almeno pari al 10% del totale dei ricavi o compensi risultanti dalle stesse dichiarazioni. Sotto quella soglia, il DURF non si ottiene.
Come precisato dalla circolare n. 1/E del 2020, nel numeratore del rapporto rientrano tutti i versamenti F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo delle compensazioni. Restano fuori, invece, i pagamenti di debiti iscritti a ruolo.
Il triennio di riferimento – questo è un punto su cui l’interpello torna con attenzione – decorre dalla data di inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota fino alla fine del periodo d’imposta della dichiarazione più recente. I versamenti si imputano in base alla data in cui il pagamento è stato effettivamente eseguito.
| Requisito | Contenuto |
|---|---|
| Anzianità aziendale | Attività svolta da almeno 3 anni |
| Obblighi dichiarativi | Dichiarazioni fiscali presentate regolarmente |
| Soglia versamenti | Almeno 10% dei ricavi/compensi del triennio |
| Assenza debiti critici | Nessun ruolo o accertamento esecutivo > 50.000 euro non sospeso |
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Avvisi bonari: sì, contano nel calcolo
Con l’interpello n. 63/2026, una società operante nel settore degli appalti ha chiesto se i pagamenti eseguiti a seguito di comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 – i cosiddetti avvisi bonari – potessero concorrere alla formazione della soglia del 10% per il rilascio del DURF appalti.
L’Agenzia ha risposto affermativamente. Il ragionamento seguito è lineare: quei versamenti attestano in modo inequivocabile la volontà dell’impresa di regolarizzare la propria posizione fiscale e di adempiere ai propri obblighi tributari. Sono confluiti nel conto fiscale, dunque – secondo la lettera dell’art. 17-bis, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 241/1997 – vanno computati. Non c’è ragione per escluderli.
È un’apertura importante, considerato che nella prassi gli avvisi bonari non sono eventi eccezionali: molte imprese regolari li ricevono semplicemente per piccoli disallineamenti tra dichiarazioni e pagamenti, e vi provvedono prontamente. Escluderli dall’aggregato avrebbe penalizzato contribuenti sostanzialmente in regola.
Come si calcola il triennio: la finestra temporale
La disposizione parla di versamenti “eseguiti nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio”. La formula è meno immediata di quanto sembri.
In concreto: se al momento della richiesta del DURF le ultime tre dichiarazioni presentate riguardano i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024, la finestra temporale da considerare va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Tutti i versamenti F24 eseguiti in quel lasso di tempo – inclusi quelli da avvisi bonari – concorrono al calcolo, indipendentemente dalla competenza fiscale a cui si riferiscono.
Il parametro è, quindi, la data di effettivo pagamento. Non rileva quando sia sorto il debito o a quale anno d’imposta sia riferibile: ciò che conta è quando il versamento è stato materialmente eseguito.
Un esempio per capire meglio
Si consideri una società Alfa Costruzioni S.r.l., con i seguenti dati:
| Anno d’imposta | Ricavi dichiarati | Versamenti F24 (conto fiscale) |
|---|---|---|
| 2022 | € 1.800.000 | € 195.000 |
| 2023 | € 2.100.000 | € 220.000 |
| 2024 | € 2.300.000 | € 240.000 |
| Totale triennio | € 6.200.000 | € 655.000 |
Il rapporto è 655.000 / 6.200.000 = circa 10,6%. Soglia rispettata. Ma supponiamo che nel 2023 la società abbia ricevuto e pagato un avviso bonario da 18.000 euro: se quel versamento fosse stato escluso, i versamenti totali scenderebbero a 637.000 euro, con un rapporto del 10,27% – ancora sufficiente, ma in altri scenari l’esclusione potrebbe essere decisiva. Con il chiarimento dell’Agenzia, quei 18.000 euro restano nel calcolo. Punto.
Il contraltare: la scissione con scorporo blocca il DURF
L’interpello n. 63 non è arrivato da solo. Pochi giorni prima – il 25 febbraio 2026 – l’Agenzia aveva pubblicato la risposta n. 50, su un caso molto diverso e con esito opposto. Una società neocostituita a seguito di una scissione mediante scorporo (ex art. 2506.1 c.c.) aveva ereditato dalla società scissa un ramo operativo con oltre 28 anni di attività. L’istante riteneva di poter trasferire anche l’anzianità aziendale, così da richiedere subito il DURF senza dover attendere i tre anni dall’iscrizione.
L’Agenzia ha detto no. Il requisito triennale, ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 – così come modificato dal D.Lgs. 33/2025 – va verificato in capo alla singola persona giuridica richiedente, senza possibilità di “trasfusione” dell’anzianità dalla società di provenienza. La continuità economica non equivale a continuità soggettiva.
Due risposte, due orientamenti netti: più apertura sulla sostanza dei versamenti (gli avvisi bonari contano), più rigidità sui requisiti soggettivi (l’anzianità non si trasferisce). È la linea che l’Amministrazione sembra voler tracciare.
Cosa cambia nella pratica per le imprese appaltatrici
Per le imprese già dotate di DURF o in fase di richiesta, il chiarimento dell’interpello n. 63/2026 ha un effetto diretto: i pagamenti da avvisi bonari vanno inseriti nell’aggregato dei versamenti da dichiarare. Ignorarli sarebbe un errore a proprio danno.
Chi invece non ha ancora raggiunto la soglia del 10% farebbe bene a verificare se nel triennio rilevante siano stati eseguiti versamenti di questo tipo. Nella prassi – soprattutto per imprese con volumi di ricavi elevati – anche importi relativamente modesti possono risultare determinanti.
Il monitoraggio del conto fiscale, dunque, diventa un’attività ricorrente e non episodica. Sapere esattamente quanto si è versato, quando e a che titolo, non è solo una questione di buon ordine contabile: è la base per costruire un percorso solido verso la certificazione fiscale.



