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Conferimento holding e passaggio generazionale: niente abuso del diritto

20 Febbraio, 2026

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C’è una famiglia, tre soci, due società e un obiettivo preciso: mettere ordine in un patrimonio imprenditoriale che rischia di frammentarsi. Il padre, insieme ai suoi due figli, si trova a gestire partecipazioni in due realtà distinte – una nel settore delle costruzioni, l’altra nel commercio di prodotti petroliferi – e decide di avviare una riorganizzazione strutturata in due fasi. Prima si costituisce una holding, poi si trasferisce ai figli la nuda proprietà delle relative quote. Tutto lecito, secondo l’Agenzia delle Entrate. Ma non senza qualche precisazione. La risposta n. 42, pubblicata il 18 febbraio 2026, offre uno spaccato abbastanza nitido di come l’Amministrazione finanziaria ragiona oggi sull’abuso del diritto in materia di riorganizzazioni societarie familiari. Il responso finale è favorevole agli istanti, ma il percorso argomentativo è tutt’altro che scontato.

Il caso

La vicenda riguarda tre soggetti: un padre e i suoi due figli. Insieme partecipano alla società Alfa, attiva nella costruzione di immobili, dove i due figli detengono ciascuno il 50% del capitale. Poi c’è la società Beta, operante nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi: qui il padre controlla il 48,8% circa, mentre i figli hanno una quota del 25,6% a testa.

I tre decidono di procedere a una riorganizzazione societaria in due fasi. Nella prima, costituiscono una holding nella forma di srl e vi conferiscono congiuntamente tutte le quote di Alfa e Beta – l’intero 100% – in regime di realizzo controllato, come previsto dall’art. 177, secondo comma, del TUIR. Il regime si applica a condizione che la conferitaria acquisisca o integri il controllo della società conferita ai sensi dell’art. 2359 c.c. e che i conferenti ricevano quote o azioni della conferitaria: nel caso di specie entrambi i presupposti sono soddisfatti. In questa modalità, l’incremento del patrimonio netto della conferitaria viene riconosciuto per un importo pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, senza che emerga alcuna plusvalenza tassata in capo ai soci persone fisiche.

Vale sin da ora precisare che il regime in esame non costituisce un meccanismo di neutralità fiscale in senso proprio: esso rileva ai fini IRPEF come criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute, vale a dire come criterio alternativo al valore normale di cui all’art. 9 del TUIR. Una distinzione che l’Agenzia tiene a sottolineare per evitare interpretazioni estensive.

Nella seconda fase, il padre dona ai due figli la nuda proprietà delle quote della holding neo costituita – quelle che egli ha ottenuto come corrispettivo del conferimento. Un passaggio, questo, che apre una serie di questioni fiscali non banali.

L’esenzione dall’imposta di donazione

Il primo punto critico riguarda l’imposta di donazione. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, come riscritto dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, con effetto dal 1° gennaio 2025. La norma riformata prevede l’esenzione per i trasferimenti gratuiti di partecipazioni societarie a favore di discendenti, ma a condizione che il trasferimento attribuisca ai beneficiari il controllo della società, da mantenere per almeno cinque anni.

La donazione della sola nuda proprietà, in linea di principio, non è automaticamente ostativa all’esenzione: l’Agenzia delle Entrate ha precisato con la risposta n. 271 del 27 ottobre 2025 che l’esenzione è applicabile anche alla donazione di nuda proprietà, purché nell’atto sia inserita un’apposita convenzione che trasferisca il diritto di voto ai nudi proprietari, integrando così il trasferimento del controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 c.c. (deroga convenzionale consentita dall’art. 2352 c.c.).

Nel caso esaminato dall’interpello n. 42/2026, tuttavia, tale condizione non è soddisfatta, sicché la donazione della nuda proprietà delle quote della holding non può fruire dell’esenzione. La donazione sarà quindi soggetta a imposta ai sensi del D.Lgs. 346/1990. Nulla si evince, peraltro, dal testo dell’interpello in merito all’eventuale erosione della franchigia di 1 milione di euro prevista per i trasferimenti in linea retta.

La valutazione antiabuso

È a questo punto che i contribuenti chiedono all’Agenzia una valutazione antiabuso. L’operazione, così strutturata, può essere considerata elusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto del contribuente)?

L’Agenzia richiama la disciplina dell’abuso del diritto, precisando che per integrare la fattispecie devono ricorrere tre presupposti contemporaneamente:

Presupposto Definizione Esito nel caso in esame
Vantaggio fiscale indebito Risparmio d’imposta contrario alla ratio della norma Presente
Assenza di sostanza economica Operazione priva di effetti economici reali Non presente
Essenzialità del vantaggio Il risparmio è lo scopo principale Non valutabile (manca il 2° requisito)

La logica è chiara: se anche uno solo dei tre requisiti – che sono cumulativi – manca, l’abuso non può essere contestato. E nel caso di specie, il secondo – l’assenza di sostanza economica – non ricorre. Quindi, niente abuso.

Il primo requisito, però, c’è. L’Agenzia lo riconosce apertamente. La donazione della nuda proprietà delle quote della holding, rispetto alla donazione diretta della nuda proprietà delle quote di Beta, genera un risparmio fiscale misurabile in termini di imposta di donazione.

Il motivo è tecnico ma abbastanza lineare: la base imponibile dell’imposta di donazione, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 346/1990, si determina facendo riferimento al patrimonio netto della società le cui quote vengono donate. Il patrimonio netto della holding – appena costituita e che detiene le partecipazioni al costo fiscalmente riconosciuto – risulta inferiore rispetto al patrimonio netto di Beta. Quindi, donare le quote della holding costa fiscalmente meno che donare direttamente le quote di Beta.

L’Amministrazione precisa che questo vantaggio è da considerarsi indebito, perché si pone in contrasto con la ratio dell’art. 16 del D.Lgs. 346/1990. La norma individua nel patrimonio netto il parametro per valutare le quote societarie ai fini dell’imposta di donazione, con l’obiettivo di semplificare il processo valutativo, ma comunque nel rispetto della capacità contributiva del contribuente. Utilizzare il conferimento come “filtro” per abbassare artificialmente il valore da dichiarare altera questo equilibrio.

La sostanza economica

Eccolo, il punto dirimente. L’operazione non è priva di sostanza economica. E questa constatazione è sufficiente a escludere l’abusività, venendo a mancare uno dei presupposti cumulativi richiesti dalla norma.

L’Agenzia osserva che la costituzione della holding mediante conferimento di partecipazioni in Alfa e Beta, seguita dalla donazione della nuda proprietà delle quote ai figli, “appare idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio fiscale”. L’operazione mira a qualcosa di concreto: la gestione coordinata e unitaria delle società, il rafforzamento della governance, la graduale trasmissione del controllo imprenditoriale ai figli.

Non si tratta di obiettivi generici. La bozza di Statuto della holding, stando a quanto illustrato nell’interpello, prevede una specifica clausola antistallo, segno che i soci hanno ragionato in modo strutturato sulla governance futura. E la scelta di creare un unico veicolo di controllo per ottimizzare la gestione delle risorse economiche generate dalle singole società operative – riducendo i conflitti e accentrando la governance – risponde a logiche imprenditoriali che vanno ben al di là del semplice risparmio fiscale.

Si consideri, del resto, che quegli stessi obiettivi non potrebbero essere raggiunti con la sola donazione diretta delle quote di Beta dal padre ai figli. Quella strada avrebbe lasciato Alfa fuori dall’ombrello della struttura unitaria, rendendo impossibile l’integrazione strategica delle due realtà.

L’Agenzia richiama anche l’Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025 (prot. 7), che ha ribadito come la valutazione antiabuso debba concentrarsi sull’eventuale conseguimento di un vantaggio fiscale indebito rispetto alla ratio delle norme applicabili, e sull’assenza di valide ragioni extrafiscali, concrete e prevalenti. Un documento che ha contribuito a definire il perimetro entro cui l’Amministrazione si muove oggi in questi casi.

Conclusione operativa

Il quadro che emerge dalla risposta n. 42 è abbastanza chiaro. Una riorganizzazione societaria finalizzata al conferimento in holding e al passaggio generazionale non è automaticamente elusiva. Occorre guardare alla sostanza dell’operazione, non alla sua forma o al risparmio d’imposta che genera. Se l’operazione persegue obiettivi economici reali – gestione unitaria, governance coordinata, trasmissione graduale del controllo – il vantaggio fiscale, anche se qualificabile come “indebito” sul piano formale, non è sufficiente da solo a far scattare la contestazione di abuso.

Una lettura, questa, coerente con l’impostazione dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, che impone all’Amministrazione di dimostrare tutti e tre i presupposti in modo congiunto. Non basta uno. Non bastano due. Servono tutti e tre.

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