Chi ha aderito alla rottamazione quinquies – o ha intenzione di farlo – può tirare un respiro di sollievo. L’effetto sulla posizione contributiva e fiscale del debitore è quasi immediato. Stando a quanto emerge dall’attività concreta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le istanze telematiche vengono elaborate in tempi strettissimi: i carichi presenti nella domanda passano dallo stato “da saldare” a quello “saldati” nell’arco di una settimana, talvolta meno. E questo, come si vedrà, cambia parecchie cose.
Cosa succede davvero dopo l’adesione
Il meccanismo è disciplinato dall’art. 1, comma 91, della legge 199/2025 – la legge di bilancio 2026 – che ha introdotto e regolato la quinta edizione della rottamazione (commi da 82 a 101). La norma è chiara su un punto fondamentale: dalla data di presentazione dell’istanza, il debitore non è più considerato inadempiente ai fini delle verifiche previste dagli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973. Inoltre, il medesimo comma 91 richiama espressamente l’art. 54 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito dalla L. 96/2017): questa norma prevede che il DURC sia rilasciato in presenza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, a condizione che sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dal D.M. 30 gennaio 2015.
Detto in termini pratici: i carichi presenti nella domanda cessano di rilevare sia per il rilascio del DURC sia per le verifiche di inadempienza che scattano prima di certi pagamenti pubblici. Non si tratta di un dettaglio marginale. Nella prassi quotidiana, questa sospensione ha effetti concreti e piuttosto rilevanti per chi ha rapporti con la pubblica amministrazione.
La regola del DURC e le sue implicazioni
Chiunque voglia stipulare o mantenere contratti con enti pubblici deve presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva – il cosiddetto DURC. Senza quel documento, o con un DURC irregolare, il contratto non si fa. Punto.
Il problema, fino ad ora, era che le cartelle esattoriali pendenti finivano per inceppare tutto. Con l’adesione alla rottamazione quinquies, invece, i carichi iscritti a ruolo e inclusi nella domanda vengono “congelati”. Non rilevano più ai fini della verifica. Anche se la definizione agevolata è ancora in corso – tecnicamente, i debiti non sono stati ancora pagati – il sistema li tratta come se non costituissero un ostacolo.
Attenzione, però, a un aspetto spesso trascurato: l’art. 54 del D.L. 50/2017 prevede che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata della definizione, i DURC rilasciati in virtù dell’adesione alla rottamazione siano annullati dagli enti preposti alla verifica. Non è un rischio teorico: significa che un’impresa che dipende dal DURC per i propri appalti potrebbe trovarsi all’improvviso con il documento revocato se non rispetta il piano di pagamento.
Pagamenti PA e verifica ex art. 48-bis
Va ricordato che le verifiche disciplinate dall’art. 48-bis del DPR 602/73 impongono alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica di interrogare preventivamente il riscossore prima di effettuare pagamenti a fornitori per importi superiori a 5.000 euro. Se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, il pagamento viene bloccato.
Con la rottamazione quinquies, questo meccanismo si interrompe: il debitore che ha presentato l’istanza non è considerato inadempiente e il pagamento può essere effettuato normalmente.
La procedura dell’art. 28-ter e i rimborsi fiscali
C’è poi un secondo profilo, altrettanto delicato. L’art. 28-ter del DPR 602/1973 disciplina la procedura attraverso cui il beneficiario di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro – comprensivi di interessi – può trovarsi a vedersi compensare quel credito con il debito iscritto a ruolo, in caso di inadempienza rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
Anche qui, l’adesione alla rottamazione quinquies congela la situazione. Il debitore che ha presentato domanda non è considerato inadempiente e, di conseguenza, il rimborso non viene automaticamente “catturato” per compensare il debito.
È opportuno notare che questi effetti sospensivi hanno anche portata inibitoria sulle procedure già in corso. Come indicato nel dossier pubblicato dal servizio studi della Camera dei Deputati e del Senato, nonché nella relazione illustrativa alla legge 199/2025, l’agente della riscossione – a seguito della presentazione della dichiarazione e anche se la verifica per riscontrare l’eventuale inadempienza aveva già avuto luogo in precedenza – è tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento. Questo vale ai sensi del combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602 del 1973, oltre che del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008.
Quando si rischia la decadenza
Attenzione, però. Gli effetti sospensivi hanno una durata legata alla regolarità dei pagamenti. Il comma 95 della L. 199/2025 prevede tre distinte cause di decadenza dalla definizione agevolata:
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mancato o insufficiente versamento dell’unica rata, per chi ha scelto il pagamento in soluzione unica (scadenza 31 luglio 2026);
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mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, per chi ha optato per la rateizzazione;
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mancato o insufficiente versamento dell’ultima rata del piano di rateizzazione.
La terza causa merita un’attenzione particolare. Il meccanismo di imputazione dei pagamenti adottato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione opera “a scalare”: se il contribuente salta una rata intermedia (ad esempio la n. 3) e versa regolarmente la successiva (n. 4), il sistema imputa il pagamento alla rata scaduta e non pagata. Questo “trascinamento” può lasciare scoperta l’ultima rata del piano, con conseguente decadenza automatica al termine del percorso.
Per chi ha scelto il pagamento in unica soluzione, il termine è il 31 luglio 2026. Per chi ha optato per la rateizzazione, la prima rata scade anch’essa il 31 luglio 2026, la seconda il 30 settembre 2026 e la terza il 30 novembre 2026, proseguendo poi con scadenze bimestrali fino al 31 maggio 2035.
Qualora il beneficiario o fornitore risulti poi effettivamente inadempiente, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di segnalarlo all’agente della riscossione e procedere al preventivo pagamento dell’ente. Il sistema, insomma, non perdona chi non rispetta gli impegni assunti con la definizione.
Il quadro di sintesi
| Aspetto | Effetto dell’adesione |
|---|---|
| Verifica DURC (art. 54 D.L. 50/2017) | I carichi inclusi nella domanda non rilevano; DURC rilasciato ma annullabile in caso di inadempimento |
| Pagamenti PA (art. 48-bis) | Nessun blocco per importi superiori a 5.000 euro |
| Rimborsi d’imposta (art. 28-ter) | Nessuna compensazione automatica con il debito |
| Portata degli effetti | Anche inibitoria su verifiche già effettuate |
| Scadenza unica soluzione | 31 luglio 2026 |
| Scadenza prima rata (rateizzazione) | 31 luglio 2026 |
| Decadenza | Unica rata insoluta; oppure 2 rate insolute (anche non consecutive); oppure ultima rata insoluta |
Il messaggio pratico, per le imprese e i professionisti che hanno posizioni debitorie con il fisco, è abbastanza netto. Presentare l’istanza di adesione alla rottamazione quinquies non è soltanto un modo per dilazionare i pagamenti. Produce effetti immediati e tangibili sulla propria posizione nei confronti della pubblica amministrazione – e farlo in fretta, considerati i tempi di lavorazione dell’Ader, può fare la differenza in situazioni concrete. Ma chi dipende dal DURC per la propria attività deve tenere ben presente che gli effetti positivi sono condizionati al puntuale rispetto del piano di pagamento: l’art. 54 del D.L. 50/2017 prevede l’annullamento dei DURC rilasciati in caso di inadempimento.


