Per artigiani e commercianti si prospetta un 2026 all’insegna di contributi previdenziali più pesanti. L’Istituto di previdenza ha definito con la circolare 14/2026 le nuove aliquote e i parametri di riferimento per chi lavora in proprio, confermando quello che già si intuiva dai provvedimenti legislativi precedenti. Un rincaro che, seppur contenuto in termini percentuali, pesa sul bilancio di chi gestisce un’attività autonoma e deve fare i conti con margini sempre più ristretti.
Le aliquote contributive salgono ancora
La musica non cambia rispetto agli scorsi anni, anzi. Per il 2026 l’aliquota base resta ferma al 24% per tutti gli iscritti alla gestione separata degli artigiani e dei commercianti, a cui si aggiunge però un contributo specifico destinato al finanziamento delle prestazioni di maternità e di alcune licenze particolari. Si tratta di una quota che varia tra le due categorie professionali: 0,62 euro al mese per gli artigiani (che tradotto su base annua fa circa 7,44 euro), mentre per i commercianti scende a 0,48 euro mensili, quindi poco meno di 6 euro l’anno.
Ma non finisce qui, perché c’è anche un’aliquota aggiuntiva dell’1% che scatta quando il reddito supera la prima fascia pensionabile. Quest’anno quella soglia si attesta a 56.224 euro. Tradotto in soldoni: chi guadagna fino a questa cifra versa il 24%, mentre sulla parte eccedente l’aliquota sale al 25% (24% più quell’1% aggiuntivo). Un meccanismo che penalizza, come sempre accade, chi riesce a produrre redditi più elevati.
Quanto si paga concretamente nel 2026
I contributi vengono calcolati applicando le aliquote sul reddito d’impresa dichiarato ai fini fiscali, quello che emerge dalla contabilità. Se un artigiano dichiara 40.000 euro di reddito, dovrà versare circa 9.600 euro di contributi (il 24% di 40.000), più ovviamente quei pochi euro di quota fissa per la maternità. Se invece un commerciante supera la soglia dei 56.224 euro e arriva a 70.000 euro, applicherà il 24% sui primi 56.224 euro (circa 13.494 euro) e il 25% sulla quota eccedente di 13.776 euro (altri 3.444 euro circa), per un totale che sfiora i 17.000 euro.
Però c’è un però. Quando il reddito effettivo scende sotto una certa soglia, entra in gioco il famoso minimale di reddito. Per il 2026 questo valore è fissato a 18.808 euro, il che significa che anche chi ha guadagnato meno è comunque tenuto a versare contributi come se avesse prodotto almeno quella cifra. Il contributo minimo annuale che ne deriva ammonta a 4.521,36 euro per gli artigiani e a 4.611,64 euro per i commercianti. Una differenza di quasi 90 euro che deriva dalle diverse aliquote applicate per le prestazioni accessorie.
I massimali di reddito da considerare
Sul versante opposto c’è il massimale, cioè il tetto oltre il quale non si versano più contributi. Per chi è soggetto al metodo di calcolo misto della pensione (e parliamo di chi aveva anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il massimale 2026 è di 93.707 euro. Chi invece è entrato nel sistema contributivo dal 1° gennaio 1996 in poi, può arrivare fino a 122.295 euro di reddito imponibile. Una bella differenza che riflette le diverse modalità di calcolo della futura pensione.
Va detto che questi valori non sono fissi per sempre, anzi. L’INPS li rivede annualmente sulla base dell’andamento dell’inflazione e di altri parametri economici, quindi per il 2027 potrebbero già cambiare. E non necessariamente al ribasso, visto come vanno le cose.
Le quattro scadenze di pagamento
I contributi previdenziali si versano tramite modello F24, suddivisi in quattro rate distribuite durante l’anno. Per il 2026 le date da segnare in agenda sono: 18 maggio (prima rata), 20 agosto (seconda), 16 novembre (terza) e infine 16 febbraio 2027 per la quarta e ultima rata. Ognuna di queste scadenze corrisponde al versamento di un quarto del contributo calcolato sul minimale di reddito, oppure sul reddito effettivo se questo è superiore.
Chi ha aderito al concordato preventivo biennale con il Fisco (quello previsto dalla normativa del 2024) può trovarsi in una situazione particolare. L’adesione al concordato non è automaticamente vincolante anche per i contributi previdenziali, nel senso che l’INPS fa i suoi calcoli sulla base del reddito dichiarato, a prescindere da quanto concordato con l’Agenzia delle Entrate. Resta però fermo che se il reddito concordato è più alto di quello minimo, su quello bisogna pagare i contributi. Una questione che sta creando non pochi grattacapi a commercialisti e consulenti.
Forfettari e nuove aperture: regole diverse
Chi opera in regime forfettario ha una vita contributiva un po’ diversa. Il minimale di reddito non si applica a questi soggetti, che quindi versano contributi solo sul reddito effettivamente dichiarato secondo le regole del forfettario. Lo stesso vale per chi esercita l’attività in una provincia diversa da quella di iscrizione alla gestione INPS: anche in questo caso il minimale non opera.
Per chi ha avviato l’attività nel 2025 usufruendo del regime forfettario, c’è l’obbligo di comunicare questa scelta all’INPS entro il 28 febbraio 2026. Chi invece apre partita IVA nel corso del 2026 deve effettuare la comunicazione tempestivamente, meglio se subito dopo l’iscrizione alla gestione artigiani o commercianti. Un dettaglio apparentemente burocratico, ma che evita problemi con l’applicazione del minimale.
Chi già fruisce del forfettario e intende proseguire non deve invece presentare una nuova domanda ogni anno. L’opzione resta valida finché non si esce dal regime, cambiando natura dell’attività o superando i limiti di ricavi previsti dalla normativa.
La riduzione per chi ha superato i 65 anni
Una piccola nota positiva arriva per chi ha già compiuto 65 anni e continua a lavorare. La legge di bilancio 2025 ha confermato uno sconto del 50% sulla quota di contributi calcolata sul minimale di reddito, a patto che il lavoratore autonomo risulti iscritto alla gestione artigiani o commercianti entro il 2025. Si tratta di una prima quota minimale che viene quindi dimezzata, con un risparmio che per un artigiano significa pagare circa 2.260 euro invece di 4.521 euro.
La misura si applica anche nel 2026, ma va verificata la persistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma. In particolare, l’interessato non deve essere titolare di pensione diretta e deve aver maturato il diritto al trattamento pensionistico. Una condizione un po’ contraddittoria a prima vista (hai diritto alla pensione ma non la percepisci), che però trova spiegazione in chi sceglie di continuare a lavorare nonostante potrebbe già smettere.
| Categoria | Aliquota base | Contributo maternità | Aliquota su reddito oltre 56.224 € |
|---|---|---|---|
| Artigiani | 24% | 7,44 €/anno | 25% |
| Commercianti | 24% | 5,76 €/anno | 25% |
| Parametro | Valore 2026 |
|---|---|
| Minimale reddito | 18.808 € |
| Massimale metodo misto | 93.707 € |
| Massimale metodo contributivo | 122.295 € |
| Prima fascia pensionabile | 56.224 € |
| Contributo minimo artigiani | 4.521,36 € |
| Contributo minimo commercianti | 4.611,64 € |



