La disciplina del bonus mobili conserva un ruolo significativo nel panorama delle agevolazioni Irpef destinate al recupero edilizio. Il documento di sintesi pubblicato dall’Agenzia delle Entrate a gennaio 2026 – dopo il via libera parlamentare alla manovra economica – non stravolge l’impianto esistente. L’operazione condotta dall’amministrazione fiscale ha privilegiato un approccio diverso: riordinare il quadro interpretativo, fissare soluzioni già applicate nella pratica, sciogliere nodi operativi che avevano generato incertezze tra professionisti e contribuenti.
Il riferimento normativo resta ancorato all’articolo 1 della legge 190/2025 (legge di bilancio per il 2026), che inserisce il bonus mobili nel perimetro dell’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. La struttura dell’incentivo rimane quella nota: si recupera il 50% delle somme spese, calcolato su un massimale di 5.000 euro, distribuito in dieci quote annuali identiche.
Il perimetro dell’agevolazione fiscale
L’accesso al beneficio non è indiscriminato. La detrazione presuppone l’avvio di lavori edilizi che abbiano una certa consistenza tecnica: manutenzione straordinaria, restauro con finalità conservative, ristrutturazione edilizia. Gli interventi di manutenzione ordinaria – tinteggiatura, piccole riparazioni – non aprono la strada al bonus. Occorre che l’intervento incida sulle caratteristiche dell’immobile, modificandone aspetti strutturali o distributivi, oppure aggiornandone la funzionalità complessiva.
La platea dei soggetti ammessi è estesa. Non si limita a chi ha materialmente sostenuto i costi dei lavori edilizi. Possono accedere alla detrazione i contribuenti che beneficiano dello sconto fiscale per interventi pagati da un coniuge, secondo quanto precisato nella circolare 29/E del 2013 al punto 3.1. Vi rientrano anche persone fisiche residenti o non residenti, titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione), soci di cooperative edilizie a proprietà divisa, assegnatari.
Acquisti oltre confine: requisiti documentali
Uno degli aspetti su cui la guida 2026 ha fatto maggiore chiarezza riguarda la possibilità di comprare mobili ed elettrodomestici all’estero. Il documento di gennaio, riprendendo indicazioni già contenute nella circolare 22 del 28 maggio 2022, conferma senza ambiguità che il bonus spetta anche per acquisti effettuati fuori dall’Italia.
La condizione è che vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti dall’ordinamento nazionale. Sul piano documentale serve: fattura con intestazione al soggetto che richiede la detrazione, oppure documento commerciale (scontrino) riportante il codice fiscale dell’acquirente. La fattura deve contenere la descrizione precisa dei beni acquistati, specificando tipologia, caratteristiche qualitative, quantità. Altro requisito inderogabile: il pagamento deve risultare tracciabile attraverso strumenti che ne consentano la verifica.
Se anche uno solo di questi elementi manca, il diritto all’agevolazione decade. Non esistono margini di tolleranza, né soluzioni alternative. La documentazione deve essere completa e conforme alle prescrizioni.
Beni ammessi e standard energetici
Sul versante oggettivo, il bonus riguarda esclusivamente l’acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici da destinare all’unità immobiliare che è stata oggetto dell’intervento edilizio. Per i mobili non ci sono vincoli particolari oltre alla novità del bene: rientrano cucine, armadi, letti, divani, tavoli, sedie, librerie, credenze, materassi, lampade che completano l’arredamento.
Per i grandi elettrodomestici, invece, il legislatore ha previsto requisiti di efficienza energetica. L’obbligo di rispettare determinate classi minime riguarda frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, apparecchi per la cottura, il riscaldamento e la climatizzazione. Secondo le nuove etichette europee, servono almeno: classe A per i forni, classe E per lavatrici e lavastoviglie, classe F per frigoriferi e congelatori. Se per una certa tipologia di elettrodomestico non esiste ancora l’obbligo di etichettatura energetica, l’acquisto resta comunque agevolabile.
Coordinamento temporale tra lavori e acquisti
Il criterio temporale rappresenta un punto delicato. I lavori edilizi devono essere stati avviati dal 1° gennaio dell’anno che precede quello in cui si acquistano mobili o elettrodomestici. Per spese sostenute nel 2026, occorre dimostrare che i lavori siano partiti dopo il 31 dicembre 2024. La data di inizio può risultare da diversi documenti: titolo abilitativo (SCIA, CILA, permesso di costruire), comunicazione all’Azienda sanitaria locale quando obbligatoria, comunicazione all’amministratore di condominio per interventi su parti comuni. In assenza di tali documenti, serve una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Non viene fissato un termine ultimo entro cui completare gli acquisti. Si possono effettuare anche a distanza di tempo dall’avvio dei lavori, purché il collegamento tra intervento edilizio e spese per l’arredamento resti verificabile.
Un chiarimento importante: non è necessario che le spese per i lavori siano sostenute prima di quelle per mobili ed elettrodomestici. Basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella dell’acquisto dei beni.
Modalità di pagamento e tracciabilità
La normativa ammette solo pagamenti tracciabili. Sono validi: bonifico bancario o postale (anche quello ordinario, non necessariamente il bonifico parlante previsto per le ristrutturazioni), carte di credito, carte di debito. Assegni bancari e contanti sono esclusi in modo tassativo.
Se l’acquisto avviene tramite finanziamento rateale, la detrazione spetta a condizione che la società finanziaria paghi il fornitore con uno dei metodi tracciabili previsti, e che il contribuente conservi tutta la documentazione relativa all’operazione.
| Metodo di pagamento | Ammesso | Note |
|---|---|---|
| Bonifico bancario/postale | Sì | Anche ordinario, non solo parlante |
| Carta di credito | Sì | Rilevante la data della transazione |
| Carta di debito | Sì | Bancomat e similari |
| Contanti | No | Esclusione assoluta |
| Assegni bancari | No | Non consentiti |
| Finanziamento | Sì | Se la finanziaria paga con mezzi tracciabili |
Comunicazioni Enea e adempimenti
Per alcuni elettrodomestici è prevista la comunicazione telematica all’Enea: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici. L’invio va effettuato attraverso il portale dedicato sul sito dell’ente. Una volta completata correttamente la trasmissione, viene rilasciato un codice CPID che attesta l’avvenuta ricezione dei dati.
Va detto che la risoluzione 46/E del 18 aprile 2019 ha precisato che la mancata o tardiva comunicazione all’Enea non comporta la perdita del diritto alla detrazione. Si tratta comunque di un adempimento che andrebbe rispettato per evitare contestazioni in fase di controllo.
Casi particolari e limitazioni
Alcune situazioni meritano attenzione. Se i lavori riguardano le parti comuni di un condominio, i singoli condomini possono detrarre le spese per arredi destinati a tali spazi comuni (ad esempio l’alloggio del portiere, la guardiola), ma non quelle per mobili ed elettrodomestici della propria abitazione privata.
Nel caso di più interventi sullo stesso immobile, il plafond di 5.000 euro è unico e non può essere moltiplicato. Se nel 2025 sono già stati acquistati mobili per 2.000 euro collegati allo stesso intervento, nel 2026 restano disponibili solo 3.000 euro. Il massimale è riferito all’unità immobiliare e all’intervento edilizio, non all’anno solare.
La detrazione non utilizzata – in tutto o in parte – non si trasferisce agli eredi in caso di decesso del contribuente, né al nuovo proprietario in caso di vendita dell’immobile. Il beneficio fiscale resta legato al soggetto che ha sostenuto la spesa.
Un’agevolazione selettiva ma coerente
Il bonus mobili del 2026 conferma un approccio pragmatico. Non si tratta di un incentivo generoso o particolarmente innovativo, né di una misura che garantisce automatismi. Richiede pianificazione, documentazione accurata, rispetto di vincoli temporali e formali. Proprio questa struttura regolamentare – che potrebbe apparire rigida – costituisce la garanzia di stabilità dell’agevolazione. Chi organizza correttamente l’intervento edilizio e gli acquisti successivi può contare su un beneficio fiscale concreto, spalmato su un decennio. Chi invece sottovaluta gli adempimenti o confonde questa detrazione con uno sconto indistinto sull’arredamento rischia di trovarsi escluso dal beneficio.
L’estensione agli acquisti esteri rappresenta un elemento di flessibilità operativa non trascurabile, soprattutto per chi vive in aree di confine o preferisce rivolgersi a fornitori stranieri per determinate tipologie di prodotto. La condizione resta sempre la medesima: rispetto integrale della normativa italiana quanto a documentazione e tracciabilità dei pagamenti.
