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Dichiarazione integrativa ultrannuale

Dichiarazione dei redditi a zero: non è omissione secondo la Cassazione

28 Gennaio, 2026

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Con la scadenza del 29 gennaio 2026 alle porte – ultima data utile per presentare in ritardo la dichiarazione dei redditi 2025 (anno d’imposta 2024) entro i 90 giorni – molti contribuenti si trovano davanti a un bivio. Chi non ha presentato la dichiarazione entro il termine ordinario del 31 ottobre 2025 deve decidere rapidamente: presentare una dichiarazione a zero oppure non presentare proprio nulla? La convenienza a presentare, anche indicando imponibile zero, risulta piuttosto evidente se si analizzano le conseguenze. Presentando entro il 29 gennaio si configura una semplice violazione per tardività, punita con la sanzione fissa prevista dall’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 471/1997: da 250 a 1.000 euro. Una cifra contenuta, oltretutto riducibile con il ravvedimento operoso se si provvede nei giorni immediatamente successivi alla presentazione. Chi invece lascia scadere anche questa finestra temporale si espone a conseguenze ben più pesanti. Dal 30 gennaio 2026 in poi la violazione diventa omessa dichiarazione vera e propria, con tutto quello che ne consegue sul piano sanzionatorio e procedurale.

Il principio affermato dalla Cassazione

La questione appare quasi paradossale, a prima vista. Un contribuente presenta la dichiarazione ma indica redditi pari a zero, oppure – come capita più spesso nella prassi operativa – compila i quadri senza far emergere alcun imponibile. Ci si potrebbe chiedere: questa situazione va equiparata a chi proprio non presenta nulla? La risposta della giurisprudenza, in realtà, è piuttosto netta. E va in direzione contraria rispetto a quella che il Fisco talvolta vorrebbe sostenere. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la dichiarazione cosiddetta “a zero” – cioè quella regolarmente trasmessa ma priva di redditi imponibili – non può essere assimilata all’omessa presentazione. Si tratta di due fattispecie distinte, con conseguenze anche molto diverse sul piano sanzionatorio e procedurale. La differenza non è solo formale: cambia proprio il regime applicabile, i termini di accertamento, le sanzioni previste.

Nella sentenza numero 14831 del 2019, la Suprema Corte ha chiarito che presentare una dichiarazione nella quale non risultano redditi imponibili non equivale affatto a non presentarla. Secondo i giudici di legittimità, chi compila e trasmette il modello – anche senza indicare alcun dato reddituale – ha comunque adempiuto all’obbligo dichiarativo. Diverso è il caso di chi, proprio, non presenta alcunché.

Questo orientamento trova conferma in numerose pronunce successive. La Cassazione, ad esempio con l’ordinanza 23685 del 2020, ha ribadito il concetto: l’amministrazione finanziaria non può invocare il regime più severo previsto per l’omessa dichiarazione quando il contribuente ha regolarmente presentato il modello, seppur privo di imponibile. Il punto centrale è che la dichiarazione esiste, è stata depositata nei termini, è formalmente valida. Magari errata, magari incompleta, ma non omessa.

La conseguenza pratica di questa distinzione? I termini per l’accertamento seguono le regole ordinarie, non quelle più lunghe previste dall’articolo 43 del Dpr 600/1973 per chi non dichiara proprio nulla. Secondo quanto disposto dal secondo comma di tale norma, in caso di omessa presentazione della dichiarazione l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso di dichiarazione a zero, invece, si applica l’articolo 43 comma 1 nella sua versione base: il termine è quello del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, come per qualsiasi altra dichiarazione presentata. La differenza di ben due anni può sembrare poca cosa, ma nella pratica – soprattutto quando ci si avvicina alla scadenza – diventa decisiva. E non è solo una questione di tempo: cambia proprio la presunzione di partenza. Chi non dichiara nulla si pone in una posizione di maggiore esposizione rispetto a chi, almeno, ha compilato il modello.

Le sanzioni applicabili cambiano radicalmente

Sul fronte sanzionatorio la distanza tra le due ipotesi diventa ancora più evidente. L’omessa presentazione comporta sanzioni amministrative molto più pesanti, previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 471/1997. Si parla di una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Per la dichiarazione infedele, invece, la sanzione va dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata.

Ma la vera differenza sta nel profilo penale. Chi non presenta la dichiarazione, superata una certa soglia di imposta evasa, rischia l’applicazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000. La norma prevede la reclusione da due a cinque anni quando l’imposta evasa supera i 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Chi invece presenta una dichiarazione a zero – o comunque infedele – ricade nell’articolo 4 dello stesso decreto, con pene meno severe: reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi, e solo se l’imposta evasa supera i 100.000 euro.

La logica dietro la distinzione

Viene quasi da chiedersi: perché tutta questa attenzione a una differenza che, apparentemente, sembra quasi bizantina? In fondo, chi dichiara zero sta comunque nascondendo i suoi redditi. La risposta sta nel principio di collaborazione che dovrebbe ispirare il rapporto tra contribuente e amministrazione. Chi presenta la dichiarazione, anche vuota, compie comunque un atto formale che manifesta l’intenzione di rapportarsi con il Fisco.

La Cassazione ha più volte sottolineato questo aspetto. Con l’ordinanza 32223 del 2021, ad esempio, i giudici hanno evidenziato come la presentazione della dichiarazione – a prescindere dal suo contenuto – rappresenti un comportamento collaborativo minimo che non può essere ignorato. Chi si rapporta con l’amministrazione, seppur dichiarando zero, si pone in una situazione diversa rispetto a chi sparisce completamente dai radar.

Quando la dichiarazione a zero è legittima

Non bisogna pensare, peraltro, che dichiarare zero sia sempre sintomo di evasione. Ci sono situazioni in cui è perfettamente legittimo. Un contribuente che ha percepito solo redditi esenti, ad esempio, oppure che ha subito perdite tali da azzerare l’imponibile. O ancora, chi ha avuto solo compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza 3842/2018, ha proprio affrontato un caso del genere. Il contribuente aveva presentato regolarmente la dichiarazione indicando solo redditi esenti. L’Agenzia aveva tentato di applicare il regime dell’omessa dichiarazione, ma i giudici hanno respinto questa impostazione. La dichiarazione c’era, era stata presentata, conteneva informazioni – anche se queste informazioni portavano a un’imposta pari a zero.

Il caso delle società di comodo

Una situazione particolare riguarda le società cosiddette “di comodo” o “non operative”. Queste società sono tenute a presentare la dichiarazione anche in assenza di ricavi. Secondo l’articolo 30 della legge 724/1994, infatti, l’obbligo dichiarativo sussiste indipendentemente dall’esistenza di operazioni. E qui la dichiarazione a zero diventa quasi la norma.

La Cassazione, con ordinanza 18755 del 2019, ha chiarito che anche per queste società vale il principio generale: presentare una dichiarazione senza redditi non equivale a non presentarla. Anzi, in questi casi la presentazione è doverosa proprio per manifestare la propria posizione di società non operativa. Il Fisco può poi contestare questa qualificazione, ovviamente, ma attraverso gli strumenti dell’accertamento ordinario, non quelli previsti per l’omessa dichiarazione.

Gli errori formali non cambiano la sostanza

Capita che la dichiarazione a zero contenga anche errori formali. Magari manca qualche dato secondario, o ci sono imprecisioni nella compilazione di quadri non rilevanti ai fini dell’imposta. Anche in questi casi, secondo la giurisprudenza, non si configura un’omissione. La Corte di Cassazione, con sentenza 15887 del 2017, ha precisato che gli errori formali non trasformano una dichiarazione presentata in una dichiarazione omessa.

Il ragionamento è lineare: se il documento è stato trasmesso, esiste agli occhi dell’amministrazione. Potrà essere invalidato, contestato, corretto, ma non può essere considerato come mai presentato. Questa impostazione tutela il contribuente che, pur commettendo errori, ha comunque rispettato l’obbligo formale di dichiarare.

L’onere della prova spetta al Fisco

Un aspetto procedurale rilevante riguarda l’onere della prova. Quando l’amministrazione contesta una dichiarazione a zero sostenendo che nasconde redditi, deve dimostrarlo. Non può limitarsi ad affermare che, siccome è stata dichiarata un’imposta pari a zero, allora certamente c’è evasione. Deve provare, con elementi concreti, l’esistenza di redditi non dichiarati.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza 2145/2019, ha annullato un accertamento proprio per questo motivo. Il Fisco aveva emesso l’avviso applicando il regime dell’omessa dichiarazione, ma i giudici hanno rilevato che la dichiarazione era stata regolarmente presentata. E l’amministrazione non aveva fornito alcuna prova concreta dell’esistenza di redditi occultati, basandosi solo su presunzioni generiche.

Le dichiarazioni tardive a zero

Discorso a parte meritano le dichiarazioni presentate in ritardo ma che indicano zero come imponibile. Qui la situazione si complica leggermente. L’articolo 2 del decreto legislativo 471/1997 prevede una sanzione specifica per la dichiarazione tardiva: da 250 a 1.000 euro se presentata entro 90 giorni, altrimenti si applica la sanzione per omessa dichiarazione ridotta della metà.

Ma anche qui, secondo la Cassazione (ordinanza 26913 del 2020), se la dichiarazione viene presentata – seppur in ritardo – non si può applicare in automatico il regime più severo dell’omissione totale. La tardività è una violazione, certo, ma non elimina il fatto che il documento esiste. Quindi restano ferme le differenze sul piano dei termini di accertamento e del regime sanzionatorio penale.

Profili internazionali e dichiarazione a zero

Una questione emergente riguarda i contribuenti con situazioni patrimoniali all’estero. Chi possiede beni o attività finanziarie fuori dall’Italia è tenuto a compilare il quadro RW, anche se questi beni non producono redditi imponibili in Italia. In questi casi la dichiarazione può risultare a zero ai fini Irpef, ma contenere comunque informazioni rilevanti sul monitoraggio fiscale.

La Cassazione, con sentenza 31053 del 2019, ha affrontato un caso simile. Il contribuente aveva compilato solo il quadro RW, indicando investimenti esteri che però non avevano generato redditi nell’anno. Il Fisco aveva contestato l’omessa dichiarazione dei redditi. I giudici hanno chiarito che la presentazione del modello con il solo quadro RW costituisce comunque adempimento dell’obbligo dichiarativo, seppur parziale.

Gli effetti devastanti dell’omessa dichiarazione

Le conseguenze dell’omessa presentazione vanno ben oltre la sanzione amministrativa più alta. Innanzitutto, come già accennato, il termine per l’accertamento si estende di ben due anni: dal quinto al settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per il periodo d’imposta 2024, questo significa che l’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 31 dicembre 2032 anziché fino al 31 dicembre 2030.

Due anni in più possono sembrare poco, ma nella pratica significa rimanere esposti più a lungo ai controlli. E c’è un altro aspetto: l’amministrazione finanziaria, in caso di omessa dichiarazione, può avvalersi di presunzioni più forti. La mancata presentazione del modello viene vista come un indizio di occultamento sistematico dei redditi, non come una semplice dimenticanza o un errore.

Sul piano delle sanzioni amministrative, si è già detto: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con il minimo di 250 euro. Ma attenzione, questo minimo scatta solo quando proprio non c’è imposta da versare. Se invece emergono redditi non dichiarati, la sanzione sale vertiginosamente. Prendiamo un esempio: redditi accertati per 35.000 euro con imposta dovuta di 9.500 euro. La sanzione andrà da 11.400 euro (120%) a 22.800 euro (240%). Cifre che possono mettere in ginocchio un contribuente.

Il rischio penale diventa concreto

Ma il vero problema arriva quando si superano determinate soglie. L’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000 punisce l’omessa dichiarazione con la reclusione da due a cinque anni quando l’imposta evasa supera i 50.000 euro per periodo d’imposta. Soglia che, con le aliquote attuali, si raggiunge con redditi non dichiarati intorno ai 130.000-150.000 euro, a seconda della composizione del reddito.

Chi presenta una dichiarazione a zero, invece, anche se poi dovesse emergere una sottostima, ricadrebbe nell’articolo 4 dello stesso decreto – dichiarazione infedele – con soglia penale doppia: 100.000 euro di imposta evasa. E parliamo di pena detentiva da due a quattro anni e sei mesi, comunque inferiore rispetto all’omissione. La differenza tra le due soglie – 50.000 contro 100.000 euro – rappresenta uno spazio di manovra significativo.

C’è poi da considerare che il reato di omessa dichiarazione scatta più facilmente. Per la dichiarazione infedele occorre dimostrare che l’imposta evasa supera i 100.000 euro e che l’ammontare degli elementi attivi sottratti supera il 10% del totale o comunque i 2 milioni di euro. Per l’omissione basta il fatto obiettivo della mancata presentazione unito al superamento della soglia di 50.000 euro di imposta evasa. Insomma, la prova è più semplice per l’accusa.

Le difficoltà nel contraddittorio con il Fisco

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la fase di contraddittorio. Quando arriva un avviso di accertamento basato sull’omessa dichiarazione, il contribuente parte da una posizione di svantaggio. Non ha fornito alcun dato, non ha indicato elementi che possano orientare l’attività ispettiva, non ha compilato alcun quadro.

L’Agenzia delle Entrate può quindi procedere con metodi induttivi particolarmente invasivi. Può ricostruire il reddito sulla base di indici di spesa, movimenti bancari, ISA. E il contribuente si trova nella difficile posizione di dover dimostrare che quei redditi non esistono o sono inferiori a quelli accertati, senza poter fare riferimento a una propria dichiarazione iniziale.

Chi invece ha presentato una dichiarazione a zero ha almeno un documento di partenza. Può far valere i dati indicati, può contestare le ricostruzioni del Fisco sulla base di quanto dichiarato. Ha, diciamo, un terreno di confronto più solido. Anche se ha dichiarato zero, ha comunque fornito informazioni: dati anagrafici, situazione familiare, eventuali oneri deducibili o detraibili, crediti d’imposta. Elementi che possono rivelarsi utili in sede di difesa.

L’impossibilità di accedere a benefici e agevolazioni

L’omessa dichiarazione comporta anche l’impossibilità di accedere a una serie di benefici fiscali e sociali. Molte agevolazioni richiedono come presupposto la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il bonus prima casa per i giovani, ad esempio, o le detrazioni per ristrutturazioni edilizie. Senza dichiarazione, niente agevolazione.

Lo stesso vale per prestazioni assistenziali legate al reddito. L’assegno unico universale per i figli richiede l’ISEE, e l’ISEE si calcola anche sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate. Chi non dichiara rimane fuori da questi circuiti, con pesanti ripercussioni sul piano economico e familiare.

Anche per accedere al credito bancario la mancanza di dichiarazioni può essere un problema. Le banche, per valutare l’affidabilità di un cliente, guardano alla sua situazione reddituale dichiarata. Chi non presenta dichiarazioni viene visto come inaffidabile, poco trasparente. E ottenere un mutuo o un finanziamento diventa molto più complicato.

La presentazione tardiva come ancora di salvezza

Ecco perché la finestra dei 90 giorni rappresenta un’opportunità preziosa. Presentare entro il 29 gennaio 2026 significa evitare tutti questi effetti negativi. La sanzione da 250 a 1.000 euro è decisamente sopportabile rispetto alle conseguenze dell’omissione completa. E può essere ulteriormente ridotta con il ravvedimento.

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, consente di versare la sanzione ridotta insieme agli interessi. Applicando la riduzione a un decimo del minimo previsto dalla circolare 42/E del 2016, la sanzione scende a 25 euro. Un importo irrisorio se confrontato con i rischi dell’omissione.

Nella pratica, quindi, un contribuente che presenta la dichiarazione a zero il 29 gennaio 2026 e poi si ravvede nei giorni successivi potrebbe cavarsela con una sanzione di 25 euro. Contro le migliaia di euro (o decine di migliaia) che rischierebbe con l’omessa dichiarazione vera e propria, senza contare il rischio penale.

I casi particolari che rendono indispensabile la presentazione

Ci sono poi situazioni specifiche in cui presentare la dichiarazione a zero diventa quasi obbligatorio, anche se apparentemente non ci sono redditi da dichiarare. Chi ha attività finanziarie o patrimoniali all’estero, ad esempio, deve compilare il quadro RW. L’omessa compilazione di questo quadro comporta sanzioni autonome, molto pesanti: dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate.

Presentare una dichiarazione che contenga solo il quadro RW, magari con imponibile zero perché gli investimenti esteri non hanno prodotto redditi nell’anno, permette di mettersi in regola con il monitoraggio fiscale. E questo vale anche per chi ha semplicemente un conto corrente all’estero con qualche migliaio di euro, magari eredità di un periodo di lavoro fuori dall’Italia.

Altro caso: le società e i professionisti che hanno aperto partita IVA. Anche se nell’anno non hanno avuto ricavi – magari perché hanno appena iniziato l’attività – restano tenuti a presentare la dichiarazione. Per i titolari di partita IVA l’obbligo dichiarativo non viene meno per il solo fatto di non aver fatturato. E qui presentare entro il 29 gennaio, anche con dati a zero, diventa fondamentale.

Le verifiche incrociate dell’Agenzia delle Entrate

Va considerato, inoltre, che l’amministrazione finanziaria dispone oggi di strumenti di controllo sempre più sofisticati. L’incrocio dei dati provenienti da diverse fonti – datori di lavoro, banche, assicurazioni, registri immobiliari – permette di individuare con facilità chi avrebbe dovuto presentare la dichiarazione e non l’ha fatto.

Quando questi controlli incrociati fanno emergere movimenti finanziari, redditi da lavoro, affitti percepiti o altre manifestazioni di capacità contributiva, scatta il controllo. E se non trova una dichiarazione presentata, l’Agenzia parte subito con l’ipotesi di omissione totale, con tutte le conseguenze già descritte.

Chi invece ha presentato una dichiarazione a zero può sempre sostenere che quei movimenti finanziari derivavano da operazioni non imponibili, da prestiti, da vendite di beni personali. Avrà l’onere di dimostrarlo, certo, ma parte da una posizione meno compromessa. Ha comunque manifestato la volontà di mettersi in regola con il Fisco.

Considerazioni finali per chi deve decidere ora

Per chi si trova oggi davanti alla scadenza del 29 gennaio, il ragionamento da fare è piuttosto semplice. Costi e benefici della presentazione tardiva a zero sono chiaramente favorevoli rispetto all’omissione totale. La sanzione di 25 euro (dopo ravvedimento) è infinitamente preferibile alle conseguenze dell’omessa dichiarazione: sanzioni dal 120% al 240%, termine di accertamento esteso di due anni (fino al 2032 invece del 2030), soglia penale dimezzata (50.000 invece di 100.000 euro), difficoltà nel contraddittorio, impossibilità di accedere a benefici.

Anche chi è convinto di non aver avuto redditi imponibili nell’anno dovrebbe considerare seriamente la presentazione. Magari compilando solo i dati anagrafici e lasciando i quadri reddituali vuoti. Oppure indicando gli eventuali redditi esenti, le ritenute subite a titolo d’imposta, i crediti spettanti. Qualsiasi cosa che dimostri la volontà di rapportarsi con l’amministrazione.

Naturalmente, chi ha effettivamente percepito redditi imponibili dovrebbe dichiararli, anche tardivamente. Ma se proprio non si è in grado di ricostruire tutti i dati, meglio presentare una dichiarazione incompleta o con dati stimati – magari segnalando nella documentazione allegata le difficoltà incontrate – che non presentare nulla. Almeno si evita l’accusa di omissione completa.

Tabella riepilogativa delle differenze

Aspetto Dichiarazione a zero Dichiarazione tardiva (entro 90 gg) Omessa dichiarazione
Termine accertamento Quinto anno successivo Quinto anno successivo Settimo anno successivo
Anno scadenza (per 2024) 31 dicembre 2030 31 dicembre 2030 31 dicembre 2032
Sanzione amministrativa Dal 90% al 180% Da 250 a 1.000 euro (25 euro con ravvedimento) Dal 120% al 240% (min. 250 euro)
Soglia penale 100.000 euro 100.000 euro 50.000 euro
Pena prevista Da 2 a 4 anni e 6 mesi Da 2 a 4 anni e 6 mesi Da 2 a 5 anni
Onere probatorio Sul Fisco Sul Fisco Sul Fisco (presunzioni più forti)
Regime applicabile Dichiarazione infedele Dichiarazione infedele Omissione totale
Possibilità ravvedimento No
Accesso a benefici fiscali No

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