Un colpo di scena normativo ha modificato il quadro della tassazione dei premi sportivi. Dal primo gennaio di quest’anno, chi eroga compensi ad atleti e tecnici per manifestazioni o raduni deve applicare la ritenuta fiscale sull’intero importo, senza più alcuna franchigia. Una storia che merita di essere raccontata per bene, perché le conseguenze pratiche toccano migliaia di associazioni e sportivi dilettanti.
La vicenda ha radici recenti ma piuttosto intricate. Nel 2024 era stata prevista una soglia: sotto i 300 euro non scattava alcuna ritenuta fiscale sui premi erogati dagli enti sportivi ai propri tesserati. Una regola che avrebbe dovuto valere dal 29 febbraio fino a fine anno, grazie al decreto Milleproroghe. Poi, il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (quello che gli addetti ai lavori chiamano TUVR) aveva confermato questa esenzione anche per il 2026, attraverso l’articolo 45 del decreto legislativo 33 del 2025.
Ma le cose sono andate diversamente. Il 2025 si è aperto senza proroghe: chi ha corrisposto premi sportivi in quell’anno ha dovuto – almeno sulla carta – applicare la ritenuta indipendentemente dall’importo. L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello numero 265 dello scorso ottobre, aveva persino chiarito che i sostituti d’imposta erano tenuti a versare la ritenuta del 20% su qualsiasi somma, salvo poi chiedere eventualmente il rimborso per i premi sotto i 300 euro erogati nel 2025. Una soluzione complicata, che creava non pochi grattacapi amministrativi.
Il colpo di spugna definitivo
Arriviamo al punto cruciale. Il decreto legislativo 192 del 2025, entrato in vigore il 20 dicembre scorso, ha proprio abrogato quella norma che riportava in vita la franchigia. Parliamo dell’articolo 18, comma 4, lettera h), che ha cancellato il comma 9 dell’articolo 45 del decreto 33. Risultato? Dal 1° gennaio 2026 i premi sportivi vengono tassati per intero, senza sconto sui primi 300 euro.
È un cambio di rotta che sorprende, anche perché arriva dopo mesi in cui sembrava tutto definito. Le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive, gli enti di promozione sportiva – insomma, tutto l’ecosistema che ruota attorno al CONI, al CIP e alle federazioni – devono ora fare i conti con un regime fiscale più severo. O comunque diverso da quanto previsto fino a poche settimane fa.
Chi deve applicare la ritenuta e quando
Facciamo chiarezza sui soggetti coinvolti. La norma si applica ai premi che vengono erogati da CONI, Comitato Italiano Paralimpico, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche. I destinatari sono atleti e tecnici tesserati come dilettanti, quando ricevono compensi per la partecipazione a manifestazioni sportive o raduni. La base normativa è l’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 36 del 2021.
La ritenuta è del 20% e viene applicata a titolo d’imposta. Significa che per chi la riceve, quella trattenuta chiude il discorso fiscale: non deve poi dichiarare quel reddito nella dichiarazione annuale. Almeno, questa è la regola generale. Perché se il percipiente è un’impresa – magari un tecnico che opera con partita IVA – allora la ritenuta diventa a titolo d’acconto e andrà poi considerata nella determinazione del reddito complessivo.
Casistiche particolari: premi ippici e altre distinzioni
Non tutto è uguale nel mondo dei premi sportivi. C’è una particolarità che riguarda il settore ippico: quando la Federazione Italiana Sport Equestri eroga direttamente i premi, si applica una ritenuta ridotta al 4%. Un regime agevolato che resta in piedi, almeno per ora.
Poi bisogna distinguere tra premi “aleatori” e quelli “contrattualizzati”. I primi sono quelli legati alla performance sportiva, al risultato ottenuto in gara: su questi si applica la ritenuta del 20% a titolo d’imposta. I secondi invece rientrano nella retribuzione vera e propria, rappresentano una componente variabile del compenso e vengono trattati di conseguenza dal punto di vista fiscale.
Un’altra situazione da considerare è quella dei premi erogati da soggetti esterni al sistema sportivo ufficiale. Se un’impresa o una società privata decide di premiare un atleta, entrano in gioco regole diverse: si applica la ritenuta ordinaria del 20% prevista per i compensi di lavoro autonomo (articolo 25 del DPR 600 del 1973), oppure le ritenute IRPEF progressive se si configura un rapporto di lavoro dipendente.
La questione IVA resta aperta
Sul fronte dell’imposta sul valore aggiunto, il discorso cambia ancora. L’IVA scatta solo quando il premio remunera una vera e propria prestazione, un rapporto sinallagmatico – per esempio, se c’è un compenso per lavoro autonomo con partita IVA. Se invece si tratta di una liberalità, di un riconoscimento spontaneo senza controprestazione, l’IVA non c’entra.
Cosa fare ora per mettersi in regola
Chi ha erogato premi nel 2025 senza applicare la ritenuta si trova in una situazione delicata. L’Agenzia delle Entrate aveva detto che bisognava trattenere l’imposta comunque, salvo poi – forse – recuperare l’eccedenza per gli importi sotto soglia. Adesso quella possibilità di rimborso sembra tramontata. Occorre quindi regolarizzare la posizione, verificare se ci sono versamenti da effettuare o posizioni da sanare.
Per il 2024, invece, la franchigia resta valida. Dal 29 febbraio al 31 dicembre di quell’anno, i premi fino a 300 euro complessivi per ciascun percipiente non dovevano subire trattenute. Se qualcuno ha già versato ritenute su quei premi, può valutare se sussistono i presupposti per chiedere il rimborso.
Dal 2026 in poi, invece, non ci sono più dubbi: ogni euro di premio sportivo erogato secondo le modalità previste dall’articolo 36 del decreto 36/2021 deve essere assoggettato alla ritenuta del 20%. Le associazioni e società sportive devono organizzarsi di conseguenza, aggiornare i propri sistemi contabili e amministrativi, informare i tesserati.
Riflessioni finali su un quadro in continuo movimento
Questa vicenda racconta bene quanto sia complesso orientarsi nel diritto tributario italiano, specie quando si intrecciano più livelli normativi. Abbiamo avuto una regola per il 2024, un’altra (o forse la stessa, dipende da come si leggevano le norme) per il 2025, e ora una terza per il 2026. Il risultato è che chi gestisce un’associazione sportiva deve stare costantemente aggiornato, perché una modifica normativa di dicembre può ribaltare tutto quello che si era pianificato.
Certo, l’abolizione della soglia di esenzione comporta maggiori oneri amministrativi. Ma bisogna anche dire che semplifica la vita dal punto di vista operativo: non serve più verificare se si è superato o meno il tetto dei 300 euro per singolo tesserato nell’anno. Si applica la ritenuta e basta. Meno calcoli, più certezza. Almeno fino alla prossima riforma.



