La manovra finanziaria per il 2026 porta con sé una delle modifiche più discusse degli ultimi mesi nel panorama del commercio digitale e della logistica internazionale. Chi acquista online da mercati extra-europei – prevalentemente dalla Cina, ma non solo – deve fare i conti con un prelievo di 2 euro per ogni pacco con valore dichiarato fino a 150 euro. Una misura che sulla carta avrebbe dovuto entrare in vigore dal primo gennaio di quest’anno, ma che invece ha subito un rinvio tecnico. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare numero 37/D il 30 dicembre scorso, seguita poi dalla numero 1/D datata 7 gennaio. Quest’ultimo documento ha modificato sostanzialmente il calendario di applicazione originario. Il motivo? I sistemi informativi dell’amministrazione doganale e quelli dei corrieri espressi necessitano di aggiustamenti tecnici per gestire correttamente la riscossione del nuovo contributo. Non si tratta di un passo indietro politico, piuttosto di una sospensione operativa dettata dalla complessità degli automatismi che regolano le operazioni di sdoganamento.
Fase transitoria fino a fine febbraio
Il legislatore ha previsto un periodo transitorio che si estende dal primo gennaio fino al 28 febbraio 2026. Durante questi due mesi, le spedizioni provenienti da Stati terzi che rientrano nei parametri stabiliti dalla legge verranno registrate normalmente negli archivi doganali, ma l’obbligo di versare immediatamente i 2 euro viene sospeso. Questo lasso di tempo serve per permettere alle piattaforme logistiche e agli uffici preposti di adeguare le procedure informatiche, evitando blocchi nelle catene di fornitura che avrebbero potuto compromettere i flussi commerciali già nelle prime settimane dell’anno.
Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane, i contributi dovuti sulle importazioni effettuate tra gennaio e febbraio verranno contabilizzati e versati in un’unica soluzione. La dichiarazione riepilogativa dovrà essere presentata entro il 15 marzo 2026, seguendo il modello allegato alla circolare 37/2025. Questa modalità di pagamento differito rappresenta una facilitazione operativa pensata sia per gli operatori economici che per l’amministrazione stessa, che così può calibrare meglio i controlli e le verifiche.
Va segnalato che durante il bimestre transitorio l’assenza del codice tributo 159 – quello specificamente istituito per questo contributo – nelle dichiarazioni doganali ordinarie in formato H1 non comporterà sanzioni né sospensioni dello svincolo delle merci. Una scelta coerente con i principi dello Statuto del contribuente previsti dall’articolo 3, comma 2, della Legge 212/2000, che impone un’applicazione non vessatoria dei tributi di nuova introduzione specialmente nella fase iniziale di implementazione.
Contributo e-commerce piccole spedizioni: modalità operative dal primo marzo
A partire dal primo marzo 2026, il meccanismo andrà a regime. Per le dichiarazioni doganali ordinarie – quelle identificate con il tracciato H1 – il contributo dovrà essere liquidato e pagato direttamente all’interno della dichiarazione stessa, utilizzando il codice tributo 159. Questo significa che al momento dello sdoganamento, l’operatore logistico o l’intermediario dovrà già corrispondere i 2 euro per ogni pacco che rientra nei limiti previsti dalla normativa.
Diversa la situazione per le dichiarazioni semplificate, quelle che seguono il tracciato H7 e che rappresentano la stragrande maggioranza delle operazioni legate all’e-commerce. Per queste ultime rimane in vigore il sistema di contabilizzazione e pagamento periodici già previsto dalla circolare 27, che verrà presentata con cadenza quindicinale tramite bolletta modello A22. La prima scadenza utile per questo tipo di adempimento sarà proprio il 15 marzo, mentre successivamente si applicheranno le tempistiche ordinarie stabilite dalle norme doganali.
Chi si occupa di importazioni su piccola scala deve considerare che il doppio binario creato per H1 e H7 riflette l’esigenza di distinguere tra operazioni commerciali strutturate e flussi massivi di pacchi destinati ai consumatori finali. Le dichiarazioni ordinarie presuppongono un controllo più puntuale e immediato, mentre quelle semplificate beneficiano di procedure aggregate proprio per evitare che l’enorme volume di spedizioni provenienti dalle piattaforme online possa paralizzare gli uffici doganali.
Ambito di applicazione del prelievo
Il contributo colpisce tutte le spedizioni che soddisfano contemporaneamente due requisiti: provenienza da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e valore dichiarato non superiore a 150 euro. La soglia dei 150 euro non è casuale, ma corrisponde esattamente al limite oltre il quale le normative doganali comunitarie richiedono una dichiarazione completa anziché procedure semplificate.
Occorre sottolineare che il prelievo non guarda alla natura della transazione. Vengono colpite le spedizioni dirette ai consumatori finali (il classico modello business-to-consumer dell’e-commerce), ma anche quelle destinate ad altri operatori commerciali che acquistano merci da fornitori esteri attraverso piattaforme digitali, così come gli scambi tra privati che si inviano pacchi contenenti beni anche privi di carattere commerciale. L’unica esclusione riguarda le merci portate al seguito dai viaggiatori e immesse in libera pratica con dichiarazione verbale, perché non rientrano tecnicamente nella definizione di spedizione.
Una precisazione contenuta nella documentazione amministrativa riguarda la compatibilità con il regime IOSS, ovvero l’Import One-Stop Shop che consente ai venditori online di assolvere l’IVA al momento della vendita anziché all’importazione. Il contributo di 2 euro si applica comunque, indipendentemente dall’utilizzo di questo sistema di riscossione anticipata dell’imposta sul valore aggiunto.
Scadenze e modalità di versamento
Per le importazioni effettuate fino al 28 febbraio 2026, il calendario prevede una gestione aggregata. Gli operatori dovranno predisporre una dichiarazione complessiva che raccolga tutti i contributi maturati durante i primi due mesi dell’anno e presentarla entro il 15 marzo. Dal mese successivo, chi gestisce dichiarazioni semplificate seguirà cadenze quindicinali, mentre per le ordinarie il pagamento diventa contestuale allo sdoganamento.
Una particolarità da considerare riguarda le spedizioni con tracciato H7 registrate dal primo marzo in poi. Per queste, la seconda quindicina di marzo comporterà una scadenza che non coincide con la fine del mese, ma cade necessariamente entro i 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di riferimento. Chi opera con volumi consistenti farà bene a organizzare sin d’ora i flussi di cassa per far fronte a questi adempimenti ricorrenti.
Gli uffici doganali hanno inoltre chiarito che nella determinazione del valore della spedizione occorre fare riferimento al valore in dogana per le dichiarazioni ordinarie, mentre per quelle semplificate si considera il valore statistico della merce. Questa distinzione può sembrare sottile, ma in realtà riflette differenze nei criteri di valutazione previsti dal Codice Doganale dell’Unione, che tratta diversamente le operazioni a seconda della loro complessità e del grado di controllo richiesto.
Ratio della misura e contesto europeo
Il governo italiano ha giustificato l’introduzione di questo contributo con l’esigenza di coprire i costi amministrativi legati agli adempimenti doganali sulle spedizioni di modico valore provenienti da Stati terzi. Un argomento non secondario, visto che nel 2024 le dichiarazioni doganali per pacchi di valore inferiore a 150 euro sono aumentate del 61,5%, passando da 54,2 milioni a 87,5 milioni di unità. Un incremento che ha messo sotto pressione le strutture operative dell’Agenzia delle Dogane, chiamata a gestire volumi sempre crescenti senza un corrispondente aumento di risorse.
Ma dietro la giustificazione formale si intravede anche un obiettivo di riequilibrio competitivo. Le piattaforme asiatiche – Shein, Temu, AliExpress su tutte – hanno conquistato quote importanti del mercato digitale europeo proprio grazie a prezzi estremamente competitivi, spesso legati a produzioni delocalizzate e a strategie logistiche che sfruttano le esenzioni doganali per piccole spedizioni. Secondo le stime del Consiglio europeo, oltre il 50% delle importazioni in Europa coinvolge spedizioni di basso valore esenti da dazi, e più del 65% di questi pacchi risulta sottovalutato per eludere i prelievi ordinari.
L’Italia non si muove in solitudine. La Romania ha già introdotto una misura analoga con un importo di 5 euro, mentre Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo hanno previsto contributi simili dal primo gennaio 2026. L’Unione Europea nel suo complesso ha deciso nelle riunioni Ecofin di novembre e dicembre 2025 di abolire la soglia de minimis – cioè l’esenzione dai dazi per le spedizioni sotto i 150 euro – e di introdurre dal primo luglio 2026 un prelievo comunitario di 3 euro per le spedizioni destinate ai consumatori finali e di 50 centesimi per quelle dirette ai magazzini europei. L’anticipo italiano rispetto al calendario europeo si colloca quindi in una strategia più ampia che vede diversi Stati membri adottare soluzioni transitorie in attesa dell’entrata in vigore delle nuove regole comunitarie previste per il 2028 con l’operatività dell’EU Customs Data Hub.
Impatto sul commercio elettronico e sui consumatori
Le conseguenze pratiche di questa misura toccano diversi soggetti. I corrieri e gli intermediari doganali dovranno rivedere i propri sistemi informatici per gestire correttamente la riscossione e il riversamento del contributo. Le piattaforme di e-commerce hanno diverse opzioni: possono aumentare i prezzi delle merci, assorbire solo parzialmente il costo aggiuntivo, oppure addebitarlo esplicitamente nelle spese di spedizione. Nella maggior parte dei casi, tutto lascia prevedere che l’onere verrà traslato sui consumatori finali, magari con modalità non sempre trasparenti.
Per chi acquista abitualmente online da mercati extra-europei, l’impatto economico può diventare rilevante. Prendiamo il caso di chi effettua cinque o sei ordini al mese da queste piattaforme: nell’arco dell’anno si trova a pagare tra i 120 e i 144 euro solo per questo contributo. Su acquisti di piccolo importo, poi, l’incidenza percentuale diventa significativa. Un pacco da 5 euro vede aumentare il costo totale del 40%, rendendo meno conveniente l’acquisto rispetto ai canali tradizionali.
Dal punto di vista delle imprese italiane, specialmente quelle che operano nel commercio al dettaglio, la misura viene vista come un primo passo per ridurre il divario competitivo con i colossi digitali asiatici. Tuttavia, alcuni osservatori segnalano il rischio che le grandi piattaforme riorganizzino le proprie catene logistiche per aggirare il problema. Siccome il mercato europeo garantisce la libera circolazione delle merci, un pacco che entra da un Paese dell’Unione può circolare liberamente in tutti gli altri Stati membri senza ulteriori controlli doganali. Questo potrebbe spingere i grandi operatori a preferire gli hub doganali di Paesi che non applicano contributi analoghi, causando perdite di traffico e di indotto per aeroporti e centri logistici nazionali.
Aspetti procedurali e verifica delle dichiarazioni
L’amministrazione doganale dovrà presidiare con attenzione la veridicità delle dichiarazioni di valore. Con una soglia fissata a 150 euro, diventa cruciale evitare che gli operatori dichiarino valori inferiori al reale solo per beneficiare del contributo di 2 euro invece dei dazi ordinari che scattano oltre quella cifra. I controlli a campione potrebbero intensificarsi, specialmente su determinate categorie merceologiche o su operatori che mostrano andamenti anomali nelle statistiche di importazione.
Per le piccole e medie imprese che importano campionature o piccoli quantitativi per testare nuovi prodotti, il ripetersi di questo onere fisso può diventare un problema. La strategia suggerita dagli esperti prevede di valutare fornitori europei quando possibile, oppure di consolidare gli ordini per ridurre il numero di spedizioni separate. Ogni spedizione comporta infatti il pagamento del contributo, indipendentemente dalla quantità di articoli contenuti, purché il valore complessivo rimanga sotto i 150 euro.
Nei primi mesi di applicazione potrebbe verificarsi qualche rallentamento nei tempi di sdoganamento. L’introduzione di un ulteriore adempimento burocratico richiede rodaggio, e le procedure automatizzate dovranno trovare il giusto equilibrio tra velocità di evasione delle pratiche e correttezza formale delle dichiarazioni. Chi ha necessità di ricevere merce con urgenza farà bene a considerare possibili ritardi almeno fino a quando il sistema non si sarà stabilizzato.
Profili di legittimità e discussioni aperte
Non sono mancate le critiche sulla compatibilità della norma con l’ordinamento comunitario. Il Codacons ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale e comunitaria della misura, sostenendo che un singolo Stato membro non potrebbe introdurre unilateralmente dazi o ostacoli al commercio internazionale, dato che le norme doganali devono essere uniformi su tutto il territorio dell’Unione secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Trattato sul Funzionamento dell’UE. L’amministrazione replica che non si tratta di un dazio in senso tecnico – materia effettivamente di esclusiva competenza europea – ma di un contributo alle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali, che rientrerebbe nella discrezionalità nazionale.
La questione non è puramente accademica. Se nei prossimi mesi dovessero emergere contestazioni formali da parte della Commissione Europea, lo scenario potrebbe complicarsi. Tuttavia, il fatto che altri Stati membri abbiano adottato misure analoghe senza particolari rilievi da Bruxelles lascia pensare che vi sia uno spazio di manovra nazionale, almeno fino all’entrata in vigore del prelievo armonizzato previsto per luglio 2026.
Dal punto di vista operativo, resta da capire come si coordinerà la misura italiana con il contributo europeo che scatterà tra pochi mesi. Se il prelievo comunitario dovesse sostituire integralmente quelli nazionali, il contributo di 2 euro italiano avrebbe vita breve. Se invece i due livelli si sommassero, si rischierebbe una duplicazione di oneri che renderebbe ancora meno competitivo il commercio transfrontaliero per i consumatori europei.
Ricadute sul settore logistico
Il comparto dei corrieri espressi e delle case di spedizione specializzate nell’e-commerce è quello più direttamente coinvolto dalla novità. Questi operatori gestiscono ogni giorno decine di migliaia di piccole spedizioni, molte delle quali provenienti da hub asiatici. L’obbligo di dichiarare e versare il contributo comporta modifiche nei software gestionali, negli accordi con i committenti, nelle procedure di fatturazione verso i destinatari finali.
Alcune imprese del settore hanno segnalato difficoltà nell’adeguare in tempi così stretti i propri sistemi informatici, soprattutto quelli che dialogano automaticamente con le banche dati doganali. Il periodo transitorio concesso fino a fine febbraio rappresenta un cuscinetto utile, ma non elimina del tutto le complessità. Occorrerà verificare nei prossimi mesi se emergeranno colli di bottiglia operativi o se invece il passaggio avverrà in modo sufficientemente fluido.
Per i grandi marketplace online, la situazione è più gestibile sul piano tecnico – dispongono di strutture informatiche avanzate – ma più delicata sul piano commerciale. Dovranno decidere come comunicare l’aggravio di costo ai propri clienti, se assorbirlo in tutto o in parte nelle proprie marginalità, se modificare le politiche di spedizione per incentivare ordini più corposi che riducano il numero di pacchi separati. Ogni scelta ha implicazioni competitive, perché in un mercato dove anche pochi euro fanno la differenza nella percezione di convenienza, il rischio è di perdere quote di mercato a favore di piattaforme concorrenti che adottano strategie diverse.
Prospettive future
L’evoluzione del quadro normativo nei prossimi mesi sarà determinante. Dal primo luglio 2026 dovrebbe entrare in vigore il prelievo europeo di 3 euro, che nelle intenzioni della Commissione rappresenta una soluzione temporanea in attesa dell’operatività completa della piattaforma doganale digitale unionale prevista per il 2028. A quel punto, i controlli sulle piccole spedizioni saranno gestiti in modo centralizzato e integrato, con procedure standardizzate per tutti gli Stati membri.
Se il sistema europeo funzionerà come progettato, potrebbe diventare superfluo mantenere contributi nazionali autonomi. Ma se i tempi di implementazione dovessero allungarsi – come spesso accade con i progetti informatici di ampia portata – è probabile che le misure transitorie vengano prorogate o consolidate. In questo scenario, la convivenza tra normative nazionali e regole comunitarie potrebbe protrarsi più a lungo del previsto, creando ulteriori complessità per gli operatori che lavorano su scala internazionale.
Un altro elemento da monitorare riguarda l’effettivo gettito che questa misura genererà per lo Stato. Le stime della Ragioneria Generale parlano di circa 327 milioni di spedizioni annue interessate dal contributo, il che porterebbe a entrate teoriche nell’ordine di 650 milioni di euro. Tuttavia, occorre considerare che l’introduzione del prelievo potrebbe modificare i comportamenti di acquisto: alcuni consumatori potrebbero ridurre gli ordini da piattaforme extra-UE, altri potrebbero concentrare più articoli in un’unica spedizione per ammortizzare il costo fisso, altri ancora potrebbero orientarsi verso fornitori europei. L’elasticità della domanda rispetto a questo tipo di onere fisso non è scontata e dipenderà molto dalla percezione che i consumatori avranno dell’effettivo valore aggiunto rispetto alle alternative disponibili.
Resta infine aperta la questione della sostenibilità ambientale. Il fenomeno delle microspedizioni internazionali ha un impatto significativo in termini di emissioni di CO2, imballaggi, trasporti aerei a lunga distanza. Alcune voci del dibattito pubblico sostengono che un disincentivo economico alle spedizioni frazionate potrebbe avere effetti positivi anche sotto questo profilo, spingendo verso modalità di acquisto meno impattanti. Altri obiettano che senza interventi più strutturali sulle filiere produttive e logistiche, un contributo di pochi euro non modificherà in modo significativo i comportamenti collettivi.



