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ZES Unica del Mezzogiorno, domande al via. Approvato il modello di comunicazione online

11 Giugno, 2024

L’Agenzia delle Entrate, con Il provvedimento dell’11 giugno 2024,ha approvato il modello di comunicazione online che le imprese dovranno compilare e trasmettere telematicamente per accedere all’agevolazione fiscale. Un’importante opportunità per tutte le realtà produttive che decidono di puntare sul Mezzogiorno.

Ambito di applicazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in strutture produttive già esistenti o di nuova costruzione nelle seguenti regioni del Sud Italia, comprese nella cosiddetta ZES unica: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo. Questo incentivo fiscale è finalizzato a sostenere gli investimenti nelle aree economicamente svantaggiate del Mezzogiorno, favorendo la creazione di nuove opportunità di lavoro, lo sviluppo industriale e la crescita economica di queste regioni.

Gli investimenti ammissibili sono quelli realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. È importante sottolineare che per beneficiare del credito d’imposta, le imprese devono seguire una specifica procedura di richiesta all’Agenzia delle Entrate, rispettando le modalità e le scadenze previste.

Quali investimenti sono ammessi al credito d’imposta?

Il credito d’imposta è rivolto alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all’interno della ZES Unica del Mezzogiorno. Sono ammessi gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione situate all’interno dell’area della ZES.

Modalità e scadenze per la presentazione della comunicazione

L’Agenzia delle Entrate ha approvato un modello specifico denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”. Questo modello deve essere obbligatoriamente trasmesso in via telematica, utilizzando il software dedicato “ZES Unica” disponibile sul sito dell’Agenzia. La trasmissione può essere effettuata direttamente dall’impresa beneficiaria o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni.

La finestra temporale per l’invio della comunicazione è compresa tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024. Entro cinque giorni dalla trasmissione, l’Agenzia rilascerà una ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto della comunicazione. È importante prestare attenzione ai seguenti casi di scarto:

  • Se il richiedente non è titolare di partita IVA al momento dell’invio della comunicazione.
  • Se gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel modello non corrispondono ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate.
  • Se il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva non corrispondono a quelli comunicati (questo controllo non viene effettuato nel caso in cui la struttura produttiva non sia ancora impiantata nella ZES unica, situazione che deve essere segnalata dal beneficiario nella comunicazione).

Esempio pratico: Supponiamo che un’azienda manifatturiera abbia effettuato un investimento di 800.000 euro per l’ampliamento del proprio stabilimento situato nella regione Puglia, rientrante nella ZES unica. L’impresa dovrà compilare il modello di comunicazione indicando i dettagli dell’investimento, gli estremi delle fatture elettroniche e la certificazione rilasciata da un revisore legale. La comunicazione dovrà essere inviata tramite il software ZES Unica entro il termine del 12 luglio 2024.

Fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che indica la percentuale di riparto del bonus. Tuttavia, il credito non potrà essere utilizzato prima della data di effettiva realizzazione dell’investimento.

È importante sottolineare che, per gli investimenti superiori a 150.000 euro, l’utilizzo del credito sarà subordinato alle verifiche relative ai controlli antimafia, volti a prevenire eventuali infiltrazioni criminali.

Nello specifico, il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta:

  • Per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello Sdi (Sistema di Interscambio) le relative fatture elettroniche.
  • Per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In questo caso, il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta, in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal centro operativo Servizi fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario deve trasmettere la certificazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che individua la percentuale di riparto, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

Il provvedimento ricorda che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dall’incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010 nel rispetto del requisito di indipendenza.

Esempio pratico: Nell’esempio precedente, supponiamo che l’Agenzia delle Entrate riconosca all’azienda manifatturiera un credito d’imposta pari a 160.000 euro per l’investimento di 800.000 euro effettuato. L’impresa potrà compensare tale importo con le imposte dovute, utilizzando il modello F24, a partire dalla data stabilita dall’Agenzia e successiva alla realizzazione dell’investimento.

Percentuale di agevolazione e utilizzo del credito d’imposta

Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate emetterà un provvedimento che stabilirà la percentuale di agevolazione effettivamente spettante alle imprese. A partire dal giorno successivo, le aziende potranno fruire del credito d’imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Comunicazioni integrative

Come accennato in precedenza, per gli investimenti non ancora realizzati al momento della presentazione della comunicazione iniziale, o per quelli realizzati ma privi di fatture elettroniche o della certificazione richiesta, è possibile presentare comunicazioni integrative. Queste ultime potranno essere inviate a partire dal 31 luglio 2024 e fino al 17 gennaio 2025. L’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituirà tutte quelle precedenti.

Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa potrà essere utilizzato per la quota corrispondente agli investimenti realizzati, per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che individua la percentuale di riparto del credito d’imposta.

Esempio pratico: Riprendendo l’esempio precedente, supponiamo che al momento dell’invio della comunicazione iniziale, l’azienda manifatturiera avesse realizzato solo una parte dell’investimento di 800.000 euro, pari a 400.000 euro. In questo caso, l’impresa potrebbe beneficiare inizialmente solo di un credito d’imposta parziale, corrispondente alla quota di investimento già realizzata. Successivamente, una volta completato l’investimento e ottenuta la certificazione e le fatture elettroniche per la restante parte, l’azienda potrebbe inviare una comunicazione integrativa per richiedere il credito d’imposta sulla parte residua di 400.000 euro.

Come è strutturato Il modello di comunicazione “ZES unica”

Il modello di comunicazione per richiedere il credito d’imposta ZES è strutturato in diverse sezioni. Inizia con il frontespizio, che comprende l’informativa sulla privacy, i dati identificativi dell’impresa richiedente e dell’eventuale impresa subentrante in caso di operazioni straordinarie, le informazioni sul rappresentante legale firmatario, l’opzione per rinunciare al credito richiesto e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Seguono poi diversi quadri da compilare:

  • Il quadro A richiede i dettagli sul progetto di investimento e l’importo del credito d’imposta richiesto.
  • Il quadro B serve per indicare i dati della struttura produttiva interessata dall’investimento.
  • Nel quadro C vanno elencati i soggetti sottoposti ai controlli antimafia previsti.
  • Il quadro D è dedicato alle altre agevolazioni o aiuti di stato, comprese le agevolazioni de minimis, già ottenuti o richiesti per lo stesso investimento.
  • Infine, il quadro E richiede gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione rilasciata da un revisore per attestare l’effettivo sostenimento delle spese.

Quindi il modello raccoglie tutte le informazioni necessarie sull’impresa, l’investimento, gli aiuti già ricevuti e la documentazione comprovante le spese sostenute.

Gestione del credito d’imposta nel modello F24

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto, le imprese beneficiarie devono indicare nell’apposita sezione “Crediti d’imposta” del modello F24 i seguenti dati:

  • Il codice tributo da istituirsi per il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica;
  • L’anno di riferimento, corrispondente all’anno in cui è stata presentata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
  • L’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione.

È importante ricordare che il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito a terzi, né richiesto a rimborso. Inoltre, esso concorre alla formazione sia del reddito che della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Controlli e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli mirati sulla corretta applicazione del credito d’imposta, verificando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa. In caso di irregolarità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

  • Decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di restituire l’importo del credito d’imposta indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • Revoca del credito d’imposta se l’impresa beneficiaria è destinataria di una decisione di recupero dell’aiuto di Stato.

Inoltre, sono previste sanzioni penali in caso di indebita fruizione del credito d’imposta mediante l’utilizzo di documentazione falsa o attestante situazioni non vere.

Conclusione

Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica rappresenta un’importante opportunità per le imprese che operano o intendono investire nelle regioni del Sud Italia. Seguendo attentamente le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, le aziende potranno beneficiare di questo incentivo fiscale e contribuire allo sviluppo economico di queste aree. È fondamentale rispettare le scadenze e le modalità di presentazione della comunicazione, nonché gli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d’imposta. Inoltre, è essenziale mantenere una documentazione accurata e conformarsi alle norme per evitare sanzioni e la revoca del beneficio.


Domande e Risposte

D: Quali sono i requisiti principali per accedere al credito d’imposta?

R: I requisiti principali sono: effettuare investimenti in strutture produttive nelle regioni della ZES unica (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti e ottenere la certificazione da un revisore legale.

D: Come si trasmette la comunicazione all’Agenzia delle Entrate?

R: La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, utilizzando il software dedicato “ZES Unica” disponibile sul sito dell’Agenzia, entro il termine del 12 luglio 2024. È possibile inviare comunicazioni integrative entro il 17 gennaio 2025.

D: Quando è possibile utilizzare il credito d’imposta riconosciuto?

R: Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che indica la percentuale di riparto del bonus, ma non prima della data di effettiva realizzazione dell’investimento.

D: Quali sono le conseguenze in caso di irregolarità nella fruizione del credito d’imposta?

R: In caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate può applicare la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione dell’importo fruito, maggiorato di interessi e sanzioni, o la revoca del credito d’imposta. Sono inoltre previste sanzioni penali in caso di utilizzo di documentazione falsa.

D: È possibile cedere il credito d’imposta a terzi?

R: No, il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito a terzi, né richiesto a rimborso.

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