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Superbollo auto

Superbollo auto: l’utilizzatore risponde, non solo il proprietario

15 Ottobre, 2025

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La Corte di Giustizia Tributaria ha chiarito un aspetto che, nella prassi, ha sollevato non pochi dubbi: quando si parla di superbollo per veicoli di lusso, a dover rispondere del pagamento non è soltanto chi risulta intestatario al PRA. Anche chi utilizza il mezzo, magari attraverso formule contrattuali particolari, finisce nel mirino del Fisco. E non si tratta di una sottigliezza formale – o almeno, non solo. La vicenda nasce da una contestazione dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società intestataria di un veicolo ad alta potenza. Il soggetto passivo non era però il proprietario effettivo della vettura, bensì l’utilizzatore attraverso un contratto di leasing. La sentenza numero 1824/2025, depositata lo scorso 12 marzo dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Milano, ha rigettato il ricorso presentato dal contribuente, confermando che il superbollo grava anche su chi, pur non essendo proprietario, detiene il veicolo a titolo di utilizzo.

🕒 Cosa sapere in un minuto

🎯 Chi deve pagare: Non solo il proprietario intestatario al PRA, ma anche chi utilizza effettivamente il veicolo (leasing, noleggio lungo termine, usufrutto).

⚖️ Sentenza chiave: CTR Milano n. 1824/2025 conferma che basta l’utilizzo sostanziale del veicolo, anche senza trascrizione al PRA.

💰 Calcolo: 20€ per ogni kW oltre 185 kW (251 CV), con riduzioni progressive per anzianità del veicolo.

📅 Scadenze: Stesso termine del bollo auto, versamento con F24 (codice 3364), non compensabile.

⚠️ Sanzioni: 35% dell’importo dovuto, possibile ravvedimento operoso con sanzioni ridotte.

💡 Punto chiave: La sostanza prevale sulla forma – l’accertamento può basarsi su elementi fattuali che dimostrano l’effettivo utilizzo del veicolo.

 

L’impianto normativo e la genesi del superbollo

L’addizionale erariale sulla tassa automobilistica (questo il nome tecnico del superbollo) è stata introdotta con il decreto legge 19 settembre 1992, n. 348, e poi modificata nel corso degli anni. In particolare, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214) ne ha ridefinito i contorni. La natura di questa imposta non coincide con quella del bollo auto ordinario – che pure ne costituisce, per così dire, la base di partenza. Mentre la tassa automobilistica ordinaria presenta caratteristiche tributarie peculiari (tanto che la giurisprudenza talvolta la considera una tassa, talvolta un’imposta di possesso), il superbollo si configura come vera e propria espressione di capacità contributiva riferita a un bene di lusso.

Secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 20 e seguenti del citato decreto legge n. 201/2011, sono tenuti al pagamento coloro che risultano, alla scadenza del termine utile per il versamento, utilizzatori secondo le risultanze del pubblico registro automobilistico. Non importa se il contratto di locazione finanziaria (o altra forma contrattuale) risulti trascritto o registrato presso gli uffici competenti: ciò che conta, ha precisato la Corte, è la qualità sostanziale di utilizzatore.

Quando scatta l’obbligo: proprietari o utilizzatori?

Nella pratica professionale si osserva spesso una certa confusione tra le due figure. Il legislatore ha però voluto estendere l’ambito soggettivo dell’imposizione, ricomprendendovi anche chi dispone del veicolo senza esserne formalmente proprietario. Come spesso accade in materia tributaria, la sostanza prevale sulla forma. E qui la sostanza è rappresentata dall’effettivo godimento del bene.

Chi risulta intestatario del veicolo al PRA è sicuramente tenuto al versamento. Ma la legge prevede che, nei casi di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, l’obbligo ricada rispettivamente sull’utilizzatore, sull’usufruttuario o sull’acquirente. Dal primo gennaio 2020 – come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate – l’obbligo si estende pure a chi detiene il veicolo mediante contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, purché risulti utilizzatore alla scadenza prevista per il pagamento.

Vale la pena notare che la Corte, nel caso esaminato, ha sottolineato come l’esistenza di un contratto di sublocazione non registrato o trascritto al PRA non escluda comunque la pretesa impositiva. In altri termini, se l’ufficio accerta che un soggetto sta utilizzando il veicolo, diventa irrilevante stabilire se questi figura o meno negli archivi pubblici. L’accertamento può fondarsi su elementi fattuali, anche quando le formalità risultino carenti.

Il profilo sanzionatorio e il ravvedimento

La disciplina prevede, all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che in caso di mancato o insufficiente versamento del superbollo si applichi la sanzione amministrativa nella misura del 35% dell’importo dovuto. Si tratta di una percentuale non trascurabile, che può incidere in modo sensibile qualora si tratti di veicoli di elevata potenza (e quindi con superbollo elevato).

Tuttavia, il richiamo alla medesima disciplina sanzionatoria del bollo ordinario consente al contribuente di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Nella prassi applicativa, ciò significa che chi si accorge di non aver versato il superbollo può sanare spontaneamente la violazione, versando l’importo dovuto maggiorato di sanzioni e interessi in misura ridotta. Per il versamento di sanzioni e interessi occorre utilizzare rispettivamente i codici tributo 3365 (“Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione”) e 3366 (“Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi”).

È opportuno notare che, a differenza del bollo auto ordinario, il superbollo si versa tramite il modello F24 “elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo 3364. Non è ammessa la compensazione con eventuali crediti tributari. Il versamento ha validità annuale e non può essere frazionato o rateizzato.

Gli aspetti processuali e le motivazioni della sentenza

Nel caso esaminato dalla CTR di Milano, la società contribuente aveva impugnato l’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, sostenendo di non essere qualificabile come soggetto passivo dell’imposta. L’argomentazione si fondava sull’assenza di una formale trascrizione al PRA del contratto di utilizzo. La Corte resistente ha invece accolto le argomentazioni dell’ufficio, evidenziando che l’accertamento si basava su elementi concreti che dimostravano l’effettivo utilizzo del veicolo da parte della società.

In altre parole, la mancata iscrizione al registro non vale a rendere illegittima la pretesa impositiva quando l’ufficio è in grado di dimostrare, attraverso altri mezzi di prova, che il contribuente deteneva materialmente il veicolo. La Corte ha quindi confermato la debenza del superbollo e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 350,00 a favore dell’Erario.

Le riduzioni per vetustà del veicolo

Un aspetto spesso trascurato riguarda il meccanismo di decurtazione dell’addizionale in ragione dell’anzianità del mezzo. La legge prevede che il superbollo si riduca progressivamente man mano che il veicolo invecchia, fino ad azzerarsi dopo venti anni dalla costruzione.

Secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 20, del D.L. n. 201/2011, si applicano le seguenti riduzioni:

  • 60% dell’importo per i veicoli che hanno tra 5 e 10 anni dalla data di costruzione
  • 30% dell’importo per i veicoli che hanno tra 10 e 15 anni
  • 15% dell’importo per i veicoli che hanno tra 15 e 20 anni
  • Esenzione totale per i veicoli con oltre 20 anni dalla data di costruzione

Attenzione: i periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione del veicolo, non dalla data di immatricolazione. Questo elemento costituisce, nella pratica, una delle principali fonti di errore nei calcoli. Un veicolo costruito nel 2008, per esempio, beneficia della prima riduzione (40%) a partire dai pagamenti con scadenza dal primo gennaio 2014 in poi, della seconda riduzione (70%) dal primo gennaio 2019, e così via.

Esenzioni e casistiche particolari

Tenuto conto del rapporto di complementarietà tra superbollo e tassa automobilistica ordinaria, l’addizionale non risulta dovuta nei casi in cui il veicolo beneficia di esenzione o sospensione dal pagamento del bollo auto. Si pensi, ad esempio, ai veicoli intestati a persone con disabilità (nei limiti di cilindrata previsti dalla legge) oppure ai veicoli storici che hanno maturato i requisiti per l’esenzione dalla tassa di possesso.

Nella casistica comune si riscontrano situazioni in cui il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo. In questi casi, contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, l’obbligo di versamento del superbollo permane. Il fermo amministrativo, infatti, non comporta automaticamente l’esenzione dal pagamento delle imposte di possesso, né del bollo né del superbollo.

Profili applicativi: calcolo e modalità di versamento

L’importo del superbollo si determina moltiplicando per 20 euro ogni kilowatt di potenza eccedente la soglia di 185 kW (corrispondenti a circa 251 cavalli vapore). Per un veicolo con potenza di 230 kW, ad esempio, l’eccedenza è di 45 kW, e dunque il superbollo ammonta a 900 euro annui (45 x 20). Se il veicolo ha più di cinque anni dalla costruzione, l’importo si riduce al 60%, quindi 540 euro, e così via secondo il meccanismo di decurtazione già illustrato.

Il versamento deve avvenire entro il medesimo termine previsto per il bollo auto. Se la tassa automobilistica scade, poniamo, a fine aprile, il pagamento deve essere effettuato entro il 31 maggio. Il superbollo, pur seguendo la medesima scadenza, va versato separatamente rispetto al bollo ordinario, utilizzando il già citato modello F24 con codice tributo 3364.

Considerazioni sulla ratio dell’imposizione

Dal punto di vista sistematico, il superbollo assolve a una duplice funzione. Da un lato, costituisce un prelievo aggiuntivo sui beni di lusso, intercettando manifestazioni di capacità contributiva ritenute meritevoli di tassazione rafforzata. Dall’altro lato – almeno nelle intenzioni originarie del legislatore – dovrebbe fungere da disincentivo all’utilizzo di veicoli ad elevata potenza e, presumibilmente, a maggior impatto ambientale.

Occorre tuttavia osservare che, nella prassi, l’efficacia deterrente dell’imposta risulta piuttosto limitata. Le associazioni di categoria dei costruttori, già all’indomani dell’entrata in vigore della disciplina, avevano evidenziato come il provvedimento avesse inciso negativamente sul mercato di determinati segmenti di vetture, senza peraltro produrre significativi benefici ambientali. Anzi, si era registrata una proliferazione di operazioni elusive, con il ricorso a “falsi leasing” o altre modalità contrattuali finalizzate a eludere l’imposizione.

Resta il fatto che la giurisprudenza ha costantemente affermato la legittimità dell’addizionale e ne ha confermato l’applicabilità anche nelle situazioni in cui il rapporto contrattuale tra utilizzatore e proprietario non risulti trascritto presso i pubblici registri. Come dimostra la sentenza in commento, l’accertamento può fondarsi su elementi di fatto che provino l’effettivo utilizzo del veicolo, senza che la mancata registrazione del contratto valga ad escludere l’obbligo tributario.

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