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Stretta sui crediti d’imposta bonus edilizi: la strategia di contrasto della GdF

7 Maggio, 2025

L’audizione tenutasi presso la Commissione Finanze del Senato ha delineato un nuovo paradigma operativo della Guardia di Finanza nel contrasto all’utilizzo fraudolento dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia evidenzia un progressivo inasprimento dei controlli sui meccanismi di cessione, con significative implicazioni per i cessionari dei crediti.

Quadro normativo di riferimento e principali interventi legislativi

La disciplina dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi, originariamente introdotta con il D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), ha subito molteplici modifiche legislative in risposta all’emersione di fenomeni fraudolenti su vasta scala. Il percorso normativo si è articolato attraverso successivi interventi correttivi, dal D.L. n. 115/2022 che ha introdotto il criterio della “colpa grave” per la responsabilità del cessionario, fino al D.L. n. 11/2023 che ha definito il “set documentale” idoneo a escludere la responsabilità.

La ratio legis sottesa agli interventi normativi più recenti evidenzia il tentativo del legislatore di bilanciare due interessi contrapposti: da un lato, la tutela dell’integrità del sistema fiscale attraverso il contrasto alle frodi; dall’altro, la salvaguardia del legittimo affidamento dei cessionari in buona fede.

Analisi dei profili di responsabilità del cessionario

La giurisprudenza tributaria e penale ha progressivamente delineato i contorni della responsabilità del cessionario di crediti d’imposta inesistenti. L’elemento centrale dell’accertamento concerne la diligenza utilizzata nella verifica della genuinità del credito. Gli elementi costitutivi della colpa grave del cessionario includono l’omessa verifica della documentazione essenziale quali il titolo abilitativo, le fatture e il contratto d’appalto, nonché l’acquisto di crediti a prezzi manifestamente incongrui rispetto al valore nominale. Rilevano inoltre la mancata verifica dell’effettiva esecuzione dei lavori edilizi e l’assenza di due diligence sul dante causa.

Il comma 6-bis dell’art. 121, introdotto dal D.L. n. 11/2023, ha cristallizzato un safe harbor documentale: l’acquisizione preventiva di specifici documenti esclude la responsabilità del cessionario, salvo i casi di concorso doloso nella frode. Tale documentazione comprende la conformità urbanistica, il visto di conformità e l’asseverazione tecnica.

Criticità operative e procedimentali nell’accertamento

L’azione di contrasto della Guardia di Finanza segue una procedura standardizzata articolata in tre fasi distinte. La fase preliminare prevede la richiesta di esibizione documentale ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973, seguita dalla fase istruttoria che comporta la verifica formale e sostanziale dei presupposti per l’accesso ai bonus. Il procedimento culmina nella fase conclusiva con l’emissione dell’atto di recupero ex art. 1, comma 421, L. n. 311/2004.

La peculiarità dell’accertamento sui crediti d’imposta inesistenti risiede nell’inversione dell’onere probatorio: il cessionario deve dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione, nonostante non sia il beneficiario originario del bonus. Tale circostanza determina una significativa complessità probatoria, aggravata dalla frequente carenza di accesso diretto alla documentazione primaria.

Regime sanzionatorio e profili penali

Il quadro sanzionatorio presenta una duplice articolazione che coinvolge sia l’ambito tributario che quello penale. Sul versante tributario, le conseguenze includono il recupero integrale del credito indebitamente compensato, l’applicazione di sanzioni amministrative comprese tra il 100% e il 200% dell’importo non versato, nonché l’impossibilità di accesso agli istituti deflattivi con pagamento rateale.

In ambito penale, le fattispecie rilevanti comprendono l’indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la confisca obbligatoria del profitto del reato. L’orientamento giurisprudenziale emergente, come evidenziato dalla Cassazione Penale, Sezione III, ammette il sequestro preventivo dei crediti d’imposta non ancora utilizzati nel cassetto fiscale del cessionario, con evidenti ricadute operative sul mercato delle cessioni.

Strategie di compliance e risk management

La gestione del rischio nelle operazioni di cessione richiede l’implementazione di procedure strutturate che contemplino sia la fase di pre-acquisition due diligence che il monitoraggio continuativo. La prima fase implica la verifica della catena di cessioni precedenti, l’analisi approfondita della documentazione progettuale e contabile, il controllo dello stato di avanzamento lavori attraverso perizie tecniche indipendenti e la valutazione della congruità del prezzo di cessione.

Il monitoraggio continuativo si sostanzia nella tracciatura delle operazioni di compensazione, nella conservazione della documentazione per il periodo di decadenza dell’accertamento e nell’aggiornamento periodico del risk assessment. L’adozione di procedure di compliance rigorose rappresenta l’unico presidio efficace contro il rischio di coinvolgimento in fattispecie fraudolente.

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