info@studiopizzano.it

Rottamazione quater

Scadenza Rottamazione-quater: ultima chiamata il 9 marzo 2026 per la rata di febbraio

6 Marzo, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

Chi ha aderito alla Rottamazione-quater e deve ancora versare la rata con scadenza ordinaria al 28 febbraio 2026 ha ancora qualche giorno di tempo: i pagamenti effettuati entro lunedì 9 marzo 2026 saranno considerati tempestivi. La finestra si apre grazie alla combinazione tra i 5 giorni di tolleranza previsti dall’art. 1, comma 244, L. 197/2022 e lo slittamento automatico determinato dalla coincidenza della scadenza con il sabato. Fa eccezione – al momento ancora in attesa di conferma ufficiale – la posizione dei contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi recenti, per i quali potrebbe operare una sospensione specifica: si tratta però di un profilo ancora incerto, privo di provvedimento formale pubblicato al momento di chiusura di questo articolo.

In breve
  • La rata della Rottamazione-quater con scadenza ordinaria al 28 febbraio 2026 può essere versata entro lunedì 9 marzo 2026, grazie ai 5 giorni di tolleranza previsti dall’art. 1, comma 244, L. 197/2022 e allo slittamento per il fine settimana.
  • Il termine riguarda chi deve pagare l’undicesima rata del piano originario e chi – riammesso ex Legge n. 15/2025 – versa la terza rata del nuovo piano individuale.
  • Il mancato o parziale pagamento entro il 9 marzo produce la decadenza dalla definizione agevolata: riprendono i termini di prescrizione e possono ripartire le procedure esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).
  • Le somme già versate non si perdono, ma vengono imputate come acconto sul debito residuo complessivo, senza più le condizioni agevolate.
  • La riapertura per i decaduti non è entrata nel Milleproroghe (L. 15/2025): l’ipotesi si sposta sul prossimo decreto fiscale, ma senza date né conferme ufficiali.
  • Le prossime rate 2026 per il piano originario scadono il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre.

Chi deve pagare

La scadenza del 9 marzo 2026 riguarda due distinte categorie di contribuenti.

La prima è quella dei contribuenti in regola con tutti i versamenti precedenti del piano originario, per i quali il 28 febbraio coincide con l’undicesima rata.

La seconda è quella dei riammessi alla definizione agevolata ai sensi della Legge n. 15/2025 – vale a dire coloro che avevano aderito originariamente alla Rottamazione-quater, erano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento (oltre i 5 giorni di tolleranza o per importo inferiore al dovuto) di una o più rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, e avevano presentato domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. Per questi contribuenti il 28 febbraio 2026 rappresenta la terza rata del nuovo piano di dilazione individuale. Sono invece esclusi da qualsiasi beneficio i contribuenti decaduti che non rientrano nella riammissione ex Legge n. 15/2025 e per i quali non è intervenuto alcun nuovo provvedimento normativo di riapertura.

Cosa copre la Rottamazione-quater

La Rottamazione-quater, introdotta dall’art. 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022, consente di definire in via agevolata i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il contribuente è tenuto a versare esclusivamente il capitale, le spese di notifica e le spese per le eventuali procedure esecutive già avviate, con esclusione di sanzioni tributarie, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio di riscossione.

Per i debiti derivanti da sanzioni amministrative non tributarie – come le multe per violazioni al Codice della Strada – la sanzione principale rimane dovuta nella sua interezza, mentre non sono dovuti gli interessi comunque denominati, le maggiorazioni e l’aggio.

Le conseguenze del mancato pagamento

Il mancato pagamento entro il 9 marzo 2026, o il versamento di un importo inferiore a quello dovuto, produce la decadenza dalla definizione agevolata. Il meccanismo è disciplinato dall’art. 1, comma 244, L. 197/2022, secondo cui “la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”. Le somme già versate non vengono perse, ma vengono imputate a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute, con conseguente riemersione integrale di tutte le voci escluse dalla definizione. Va sottolineato che, caduta la protezione della definizione agevolata, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può riavviare immediatamente le procedure cautelari ed esecutive precedentemente sospese – fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti – per il recupero del debito.

Come e dove si paga

I canali di pagamento autorizzati sono: banche, uffici postali, tabaccherie e ricevitorie abilitate, ATM abilitati, canali telematici di banche e Poste Italiane, PSP aderenti al nodo pagoPa, portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it), App Equiclick e sportelli fisici previo appuntamento.

Sul fronte dei bollettini occorre distinguere le due categorie. Per chi segue il piano originario, i moduli per le rate successive alla decima devono essere scaricati dall’area riservata del sito o richiesti tramite i canali dell’area pubblica, poiché la comunicazione originaria ne conteneva solo i primi dieci. Per i riammessi ex Legge n. 15/2025, i moduli di riferimento sono esclusivamente quelli allegati al nuovo piano di pagamento trasmesso dall’Agente della riscossione a seguito dell’accoglimento dell’istanza. Il servizio ContiTu, disponibile sul portale dell’Agente della riscossione, consente di selezionare e versare i singoli carichi compresi nella comunicazione delle somme dovute.

Le prossime scadenze 2026

Il calendario delle rate residue per il 2026 è differente a seconda del piano di appartenenza. Per i contribuenti che seguono il piano originario della Rottamazione-quater, le prossime scadenze sono fissate al 31 maggio, al 31 luglio e al 30 novembre 2026. Per i riammessi ex Legge n. 15/2025, le scadenze successive al 28 febbraio sono definite nel piano individuale ricevuto dall’Agente della riscossione: è fondamentale fare riferimento esclusivamente a quel documento, poiché le date possono non coincidere con quelle del piano ordinario. Per tutte le scadenze si applica il meccanismo dei 5 giorni di tolleranza previsto dall’art. 1, comma 244, L. 197/2022, con eventuali ulteriori slittamenti per coincidenza con giorni non lavorativi o fine settimana.

Riapertura per i decaduti: la partita si sposta sul decreto fiscale

La riapertura della Rottamazione-quater per i contribuenti decaduti che non avevano versato la rata del 30 novembre 2025 non è entrata nel testo definitivo del DL Milleproroghe convertito con Legge n. 15/2025. L’emendamento proposto in sede parlamentare – che puntava a consentire il recupero della posizione versando due rate entro il 9 marzo – non ha trovato approvazione. Dopo la conversione del Milleproroghe si è aperta la discussione sull’opportunità di inserire una riapertura nel prossimo decreto fiscale, con l’individuazione di nuove scadenze e delle relative coperture finanziarie. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha lasciato intendere attenzione al tema, ma al momento non vi sono provvedimenti formali adottati né date certe. Chi si trova in questa situazione non può fare altro che monitorare l’evoluzione legislativa nelle prossime settimane.

Articoli correlati per Categoria