Chiudere i debiti col Fisco usando la rottamazione quinquies, pur avendo rispettato gli impegni della quater? Sembrava quasi possibile, ma il tentativo di modificare le regole è già morto in culla. Un deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Volpi, aveva proposto in Commissione Bilancio della Camera un emendamento al decreto Milleproroghe 2026 per ribaltare una delle esclusioni più discusse della nuova definizione agevolata.
L’idea, apparentemente logica, prevedeva di ammettere alla rottamazione quinquies anche quei contribuenti che il 30 settembre 2025 risultavano perfettamente in regola coi versamenti della precedente sanatoria. Una sorta di premio, o comunque di possibilità aggiuntiva, per chi aveva dimostrato affidabilità nei pagamenti. La Commissione però ha risposto con un secco “inammissibile” il 27 gennaio scorso, facendo cadere sul nascere ogni velleità di ampliamento.
La proposta bocciata: cosa voleva cambiare l’emendamento
Il testo presentato da Volpi interveniva direttamente sul comma 100 della legge di Bilancio 2026, quello che ha tracciato – con mano piuttosto ferma – i confini della rottamazione quinquies. La versione vigente esclude proprio chi al 30 settembre 2025 aveva già versato tutte le rate dovute della quater o della procedura di riammissione successiva. Un paradosso, se vogliamo: chi è stato virtuoso si ritrova tagliato fuori.
L’emendamento proponeva di capovolgere questa logica. Sostituendo integralmente il comma 100, avrebbe consentito l’estinzione secondo le nuove regole anche dei debiti affidati agli agenti della riscossione tra il primo gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, purché alla fatidica data del 30 settembre fossero state pagate tutte le rate scadute della precedente sanatoria. In pratica, veniva cancellato il divieto e trasformato in via d’accesso.
La modifica avrebbe riguardato sia chi aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 235, della legge 197/2022, sia chi era passato dalla riammissione disposta con l’articolo 3-bis del decreto-legge 202/2024, poi convertito nella legge 15/2025. Due platee distinte, accomunate però dal medesimo status: essere in regola coi pagamenti al 30 settembre scorso.
Perché l’esclusione è così criticata
Diciamolo: escludere dalla nuova rottamazione proprio chi ha dimostrato di saper pagare suona strano. La rottamazione quinquies offre infatti condizioni migliori rispetto alla quater, soprattutto dal punto di vista della dilazione: fino a 54 rate bimestrali su 9 anni contro le 18 rate su 5 anni della precedente. Un margine che, per molte imprese e contribuenti, può fare la differenza tra riuscire a chiudere davvero le pendenze o accumulare ulteriori ritardi.
Associazioni di categoria, commercialisti, imprese – un po’ tutti, insomma – avevano fatto pressione affinché questo confine venisse ripensato. E non solo per una questione di equità: chi ha già avviato un percorso di regolarizzazione, spesso a fatica, dovrebbe poter accedere a strumenti che rendano più sostenibile il debito residuo. Tagliarlo fuori significa, nella sostanza, premiare chi non ha aderito alla quater piuttosto che chi l’ha rispettata.
Ma il Governo, almeno stando alla bocciatura dell’emendamento, sembra intenzionato a non allargare le maglie. E qui si innesta un’altra considerazione: forse c’è anche una questione di gettito. Permettere il passaggio dalla quater alla quinquies significherebbe posticipare ulteriormente incassi che lo Stato si aspetta di ricevere nei prossimi anni secondo le vecchie scadenze.
Le condizioni della rottamazione quinquies
Va detto che la quinquies presenta alcune caratteristiche che la rendono più conveniente ma anche più rigida sotto certi aspetti. La possibilità di dilazionare su 9 anni è sicuramente un vantaggio. Parliamo di 54 rate bimestrali di importo costante, con un minimo di 100 euro per rata. Dal primo agosto 2026 si applicano interessi del 3% annuo sulle somme rateizzate.
Ma c’è un aspetto che peggiora rispetto alla quater: la quinquies elimina i cinque giorni di tolleranza che erano previsti nelle precedenti rottamazioni. Prima, un ritardo fino a cinque giorni non comportava la decadenza – ora invece la puntualità è assoluta. Un giorno di ritardo e si rischia tutto.
Quanto alle condizioni di decadenza, la quinquies prevede che si perdano i benefici in caso di omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano. Nella quater bastava saltare una sola rata per decadere – quindi da questo punto di vista c’è un minimo di margine in più. Ma attenzione: senza più i cinque giorni di tolleranza, il rischio resta elevato per chi non riesce a essere puntuale.
I confini ristretti della rottamazione quinquies
Ma non è solo l’esclusione di chi paga la quater a rendere stringente la rottamazione quinquies. Il perimetro è già di per sé limitato. Possono rientrare soltanto i debiti derivanti da controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni regolarmente presentate – secondo gli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972. Più i contributi INPS non versati, però solo se non emersi da accertamento.
Cosa resta fuori? Parecchio. Tutte le cartelle che derivano da attività accertative vere e proprie, per esempio. E poi le tasse locali: IMU, TARI, tutto ciò che è gestito dai Comuni – a meno che il singolo ente locale non abbia aderito espressamente alla definizione agevolata. Anche i contributi agli enti privati di previdenza – pensiamo alle Casse professionali – non possono essere rottamati. Chi credeva di poter sanare con la quinquies una gamma ampia di debiti si è dovuto ricredere già nelle prime settimane di apertura dello sportello.
Il meccanismo, lo si capisce bene, privilegia una tipologia specifica di irregolarità: quella legata a versamenti omessi ma su dichiarazioni comunque presentate. Una scelta che lascia fuori molte situazioni, forse anche le più complesse dal punto di vista della regolarizzazione.
Per quanto riguarda le multe stradali, la situazione è particolare: possono rientrare solo quelle irrogate dalle amministrazioni statali come le Prefetture, e solo per la parte relativa agli interessi – non per la sanzione principale. Le multe degli enti locali seguono regole diverse e non sempre sono rottamabili.
Prospettive future: la partita è chiusa?
La dichiarazione di inammissibilità dell’emendamento, arrivata durante i lavori della Commissione Bilancio, sembra chiudere definitivamente il discorso. E non è un segnale da poco: parliamo di una proposta presentata da un deputato del principale partito di maggioranza, Fratelli d’Italia. Se nemmeno questa spinta politica è bastata – e considerando che tra gli emendamenti dichiarati inammissibili ce ne sono stati circa 250 su oltre 1.100 proposte – difficile immaginare che altre iniziative possano avere migliore fortuna.
Certo, le dinamiche parlamentari sono imprevedibili. Ma al momento tutto lascia pensare che il Governo voglia mantenere una linea rigida sui requisiti della rottamazione quinquies. D’altronde i margini di manovra, considerati i vincoli di bilancio, sono sempre più ridotti. Ogni concessione sul fronte delle definizioni agevolate ha un costo in termini di minori entrate, e questo pesa sulle scelte politiche.
Chi sperava in un ripensamento dovrà quindi rassegnarsi. Chi è in regola con la quater proseguirà su quel binario, senza poter sfruttare la dilazione più lunga della quinquies. Chi invece era rimasto fuori dalla precedente sanatoria, o non era riuscito a rispettarla, avrà – sempre nei limiti previsti – la possibilità di rimettersi in carreggiata con tempi più distesi.
Resta da vedere se, nei prossimi mesi, emergeranno altre questioni interpretative o problemi applicativi che costringeranno il legislatore a intervenire. Per ora, però, la strada sembra segnata: niente rottamazione quinquies per chi ha onorato la quater. Il decreto Milleproroghe, atteso in Aula alla Camera dal 16 al 20 febbraio, non porterà modifiche su questo fronte.
Cosa valutare prima di aderire
Prima di presentare domanda per la rottamazione quinquies occorre fare alcune valutazioni attente. Innanzitutto verificare se i propri debiti rientrano effettivamente nel perimetro applicativo – il servizio online dell’Agenzia delle Entrate Riscossione consente di richiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi definibili.
Secondo: calcolare la sostenibilità del piano. Nove anni sembrano tanti, ma bisogna essere certi di riuscire a pagare le rate della rottamazione e contemporaneamente le tasse correnti. Se si decade per mancato pagamento di due rate, si torna al debito pieno senza più la possibilità di contestare le cartelle – perché presentare domanda equivale a un riconoscimento di debito.
Terzo punto: considerare le alternative. Se il debito è vicino alla prescrizione, o se ci sono vizi di notifica che potrebbero portare all’annullamento della cartella, potrebbe convenire valutare un ricorso invece della rottamazione. In questi casi meglio farsi assistere da un professionista prima di decidere.
Infine, attenzione alle scadenze: la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 esclusivamente online, attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Entro il 30 giugno arriverà la comunicazione delle somme dovute con il piano di pagamento. La prima rata, o l’unica soluzione, scade il 31 luglio 2026.



