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Ravvedimento speciale CPB

Rottamazione quinquies: doppio binario per la pace fiscale

4 Agosto, 2025

Le strategie del Ministero dell’Economia per la gestione del magazzino della riscossione prendono forma attraverso un articolato sistema di definizione agevolata. La rottamazione quinquies 2026 non sarà più un intervento uniforme ma si strutturerà secondo criteri differenziati che distinguono nettamente tra debitori con cartelle di diversa entità. Un approccio che riflette le criticità emerse dalle precedenti esperienze di condono fiscale e l’esigenza di razionalizzare l’attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il quadro che emerge dalle interlocuzioni parlamentari rivela una consapevolezza maturata: il trattamento indifferenziato dei debiti fiscali genera inefficienze sistemiche e costi amministrativi sproporzionati rispetto ai recuperi effettivi. La nuova architettura normativa, ancora in fase di definizione, mira a superare tali problematiche attraverso meccanismi selettivi di accesso alle agevolazioni.

Rottamazione quinquies: Quadro normativo e riferimenti legislativi della riforma

Il progetto di legge depositato dal Deputato Alberto Gusmeroli e dal Senatore Massimo Garavaglia costituisce il punto di partenza per una riforma che dovrà necessariamente integrarsi con le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e successive modificazioni. La Legge di Bilancio 2026 rappresenterà il veicolo normativo principale per l’introduzione delle nuove disposizioni.

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del DPR 602/73, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione mantiene la competenza esclusiva per la gestione dei rapporti con i contribuenti in fase di riscossione coattiva. Le nuove misure dovranno quindi coordinarsi with tale framework normativo, introducendo deroghe specifiche per le procedure di definizione agevolata.

La Commissione presieduta da Roberto Benedetti, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 902, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha il mandato di proporre soluzioni operative per il discarico del magazzino. Tale organo tecnico fornirà le basi giuridiche per l’intervento legislativo, delineando i profili di compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Metodologia operativa per la rottamazione quinquies

L’impianto metodologico della rottamazione quinquies si basa su una segmentazione dei debitori secondo parametri quantitativi e temporali. La soglia dei 50.000 euro rappresenta il discrimine principale per l’accesso alle diverse procedure.

Procedura ordinaria per debiti superiori ai 50.000 euro

I contribuenti con cartelle di importo superiore alla soglia predeterminata accederanno a un piano di rateizzazione fino a 120 mensilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La procedura prevede l’applicazione dell’articolo 3-bis del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, che disciplina le definizioni agevolate.

La novità sostanziale riguarda l’introduzione di una quota di accesso pari al 5% dell’importo dovuto. Tale meccanismo, definito “fee di ingresso” nelle discussioni tecniche, costituisce una garanzia per l’amministrazione finanziaria e un filtro selettivo per l’accesso al beneficio.

Nella prassi applicativa delle precedenti rottamazioni, il tasso di decadenza per inadempimento ha raggiunto percentuali significative, compromettendo l’efficacia della misura. La quota iniziale mira a selezionare i contribuenti effettivamente in grado di sostenere il piano di pagamenti.

Procedura semplificata per micro-debiti

Per le cartelle di importo inferiore a 1.000 euro, si profila l’attivazione di un meccanismo di saldo e stralcio semplificato. Tale strumento, già sperimentato con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), consente versamenti forfettari ridotti per la definizione dei rapporti pendenti.

L’esperienza applicativa del precedente saldo e stralcio ha mostrato tassi di adesione variabili, condizionati dai requisiti di accesso legati alla situazione economica del contribuente. La nuova versione potrebbe eliminare tali vincoli, estendendo il beneficio secondo criteri oggettivi legati esclusivamente all’importo del debito.

Profili procedurali e tempistiche di attuazione

Il cronoprogramma dei lavori legislativi prevede la definizione delle misure entro settembre 2025, con inserimento nella Legge di Bilancio 2026. Tale tempistica consente l’allineamento con le conclusioni della Commissione Benedetti, attese entro il 31 dicembre 2025.

Le scadenze operative per il discarico del magazzino seguono un articolato piano temporale:

  • Prima fase (entro 31 dicembre 2025): discarico dei carichi affidati dal 2000 al 2010, caratterizzati da maggiore anzianità e minori probabilità di recupero.
  • Seconda fase (entro 31 dicembre 2027): intervento sui carichi del periodo 2011-2017, che includono una percentuale significativa di crediti ancora potenzialmente esigibili.
  • Terza fase (entro 31 dicembre 2031): completamento del discarico per i carichi più recenti (2018-2024), con valutazione caso per caso delle prospettive di recupero.

Analisi giuridica delle implicazioni sistemiche

L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha fornito elementi tecnici significativi per la valutazione delle misure. Secondo l’audizione del 26 marzo 2025 presso la Commissione Finanze del Senato, “un provvedimento di annullamento dei crediti o di discarico automatico di quelli più vetusti potrebbe avere un effetto positivo maggiore di quello ottenuto con le definizioni agevolate in termini di alleggerimento della mole sia di cartelle che compongono il magazzino residuo, sia dell’attività di recupero da parte dell’AdER”.

Tale valutazione si basa su dati oggettivi: il 77% delle cartelle emesse riguarda importi fino a 1.000 euro, mentre il 94% non supera i 5.000 euro. La concentrazione di micro-debiti nel magazzino genera costi amministrativi sproporzionati rispetto ai potenziali recuperi.

Aspetti di compatibilità costituzionale

La differenziazione dei trattamenti agevolativi solleva questioni di legittimità costituzionale sotto il profilo dell’articolo 3 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale ha consolidato l’orientamento secondo cui le distinzioni normative devono rispondere a criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Nel caso specifico, la segmentazione per importi appare giustificata dall’esigenza di ottimizzare l’efficienza amministrativa e ridurre i costi della riscossione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223 del 2012, ha riconosciuto la legittimità di criteri selettivi nelle definizioni agevolate quando rispondono a finalità di interesse generale.

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