I commercialisti impegnati nella revisione contabile negli enti locali hanno adesso a disposizione un importante strumento di lavoro. Alla fine di luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso pubblico uno schema operativo per la redazione delle relazioni sui bilanci consolidati 2024. Una mossa che – bisogna dirlo – arriva in un momento cruciale per l’attività di controllo negli enti locali. Il documento, pubblicato in collaborazione con la Fondazione Nazionale Ricerca dei Commercialisti e l’Associazione Nazionale Certicatori e Revisori degli enti locali (Ancrel), si presenta come una vera e propria guida per chi si trova ad affrontare le complessità della rendicontazione consolidata. Non si tratta del solito schema burocratico, per intendersi. È piuttosto un formato operativo che accompagna il revisore passo dopo passo.
La struttura dello schema di relazione
L’impianto documentale predisposto dal CNDCEC tiene conto dell’ordinamento finanziario e contabile previsto dal decreto legislativo 267/2000 (il TUEL, per chi mastica queste questioni tutti i giorni) e dei principi contabili generali allegati al d.lgs. 118/2011. Una base normativa solida, insomma.
La prassi applicativa insegna che gli organi di revisione spesso si trovano in difficoltà quando devono strutturare la propria relazione. Ecco perché questo schema rappresenta, nella pratica professionale, un supporto concreto. Il formato include non solo la traccia della relazione vera e propria, ma anche tabelle Excel per l’inserimento dei dati e una checklist per guidare i controlli necessari.
Modalità di giudizio dell’organo di revisione
Secondo quanto previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000, l’organo di revisione può esprimere diverse tipologie di giudizio. Si consideri che le opzioni a disposizione sono sostanzialmente quattro, ciascuna con specifiche implicazioni operative.
La prima possibilità è quella del giudizio positivo sulla proposta di deliberazione consiliare relativa al bilancio consolidato 2024. In questo caso l’organo di revisione invita l’ente a rispettare le tempistiche per la trasmissione alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche). È opportuno notare che i contenuti in formato XBRL devono necessariamente corrispondere con quelli approvati dal consiglio comunale.
All’opposto, è possibile l’espressione di un giudizio negativo. Questa evenienza si verifica quando emergono rilievi significativi che compromettono l’approvazione del bilancio consolidato. In tal caso l’organo consiliare viene invitato ad adottare i provvedimenti correttivi di propria competenza.
Le situazioni intermedie nella prassi
Nella casistica comune si osservano anche situazioni intermedie che richiedono particolare attenzione. L’organo di revisione può esprimere un giudizio positivo condizionato, specificando che per le riserve o i rilievi evidenziati si deve provvedere a rettificare il bilancio oppure a completare la documentazione mancante.
Esiste poi una quarta opzione: l’impossibilità di esprimere un giudizio. Secondo quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000, in questa circostanza l’organo di revisione deve motivare dettagliatamente i propri rilievi. Si tratta di una situazione delicata che richiede particolare accuratezza nella documentazione.
Aspetti tecnici spesso trascurati
La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo rigoroso gli obblighi di trasmissione dei dati alla BDAP. Nell’esperienza applicativa emerge come la corrispondenza tra i contenuti approvati in deliberazione e quelli trasmessi in formato XBRL costituisca un elemento di particolare criticità. Non è raro, infatti, che si verifichino discordanze che possono generare problematiche in fase di controllo.
Il bilancio consolidato degli enti locali presenta aspetti specifici che lo differenziano dalla rendicontazione consolidata delle società private. La determinazione del perimetro di consolidamento, ad esempio, segue criteri peculiari stabiliti dai principi contabili allegati al decreto 118/2011.
Principi di vigilanza e controllo
Per la formulazione della relazione, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC. Questi documenti rappresentano, nella pratica professionale, una bussola fondamentale per orientarsi tra le numerose verifiche richieste.
Lo schema tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione del documento. Un aspetto questo che sottolinea l’importanza dell’aggiornamento continuo in un settore dove le modifiche normative sono frequenti e spesso significative.
La documentazione messa a disposizione comprende anche una guida operativa per l’esercizio delle funzioni di verifica. Un elemento che dimostra come il CNDCEC abbia voluto fornire non solo uno schema formale, ma un vero supporto metodologico.