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Regime forfettario e contratto di rete: nessun ostacolo dalla collaborazione

10 Febbraio, 2026

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La collaborazione tra professionisti attraverso un contratto di rete non rappresenta un elemento ostativo per chi applica il regime forfettario. Secondo quanto emerge dalla risposta 24/2026 diffusa dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 9 febbraio, un medico o altro professionista può aderire a una rete-contratto mantenendo intatto il proprio regime fiscale agevolato. Il documento, che ha risposto a un quesito specifico relativo alla possibilità di condividere dipendenti tra colleghi, chiarisce aspetti che erano rimasti fino a oggi in una zona grigia della normativa.

Il caso analizzato dall’Amministrazione finanziaria riguarda alcuni medici intenzionati a costituire una rete-contratto “pura”, senza che questa svolga autonomamente attività economica. Uno dei professionisti si sarebbe occupato della gestione amministrativa del rapporto di lavoro con i dipendenti condivisi, ripartendo poi i costi sostenuti tra gli altri partecipanti in proporzione all’effettivo utilizzo delle prestazioni lavorative. Una soluzione organizzativa sempre più diffusa tra colleghi che vogliono ottimizzare le risorse senza perdere l’autonomia professionale.

Il dubbio sulla causa ostativa prevista dalla normativa

La questione posta all’Agenzia delle Entrate nasceva dal timore che questo tipo di collaborazione potesse configurare una delle cause ostative previste dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014. Secondo questa disposizione, non possono fruire del regime forfettario i professionisti che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività a società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle del singolo professionista.

Il nucleo della questione stava nel capire se il contratto di rete potesse essere assimilato a una di queste forme di collaborazione vietate. La risposta dell’Agenzia è stata netta e rassicurante per chi opera in questa modalità. Nella prassi amministrativa consolidata, emerge come l’adesione a una rete-contratto non modifichi la soggettività tributaria dei partecipanti e non crei un nuovo soggetto fiscale autonomo, come invece avviene con le società.

La soggettività fiscale resta invariata per ogni partecipante

Il principio fondamentale richiamato dall’Amministrazione finanziaria si fonda sulla circolare 4/E del 15 febbraio 2011, un documento ormai storico che ha definito i contorni fiscali delle reti d’impresa. Secondo quanto previsto da quella circolare – che mantiene piena validità – l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né tantomeno l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.

Questo principio, inizialmente pensato per le imprese commerciali, viene ora esteso anche alle reti tra professionisti. La circolare 20/E del 18 giugno 2013 ha ulteriormente chiarito che beni, diritti e obblighi rimangono imputati direttamente ai singoli partecipanti, ciascuno per la propria quota. Non si verifica quindi quella concentrazione di attività economica che potrebbe far configurare una struttura imprenditoriale unitaria.

Si tratta di un aspetto fondamentale perché conferma che ogni professionista continua a operare in piena autonomia, anche quando condivide risorse o personale con i colleghi. La rete diventa semplicemente uno strumento organizzativo, non un nuovo soggetto economico.

L’assenza del frazionamento dell’attività professionale

L’Agenzia delle Entrate sottolinea nella risposta 24/2026 come nella rete-contratto tra professionisti non si verifichi quell’effetto di frazionamento dell’attività di lavoro autonomo che le clausole ostative del legislatore intendono evitare. Quando più colleghi condividono un dipendente attraverso una rete, non stanno artificiosamente suddividendo un’attività unitaria per aggirare le soglie previste dal regime forfettario, ma stanno semplicemente collaborando per ottimizzare i costi gestionali.

Nel caso specifico analizzato dall’Amministrazione finanziaria, uno dei medici retisti diventerebbe responsabile della gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti amministrativi, addebitando pro quota agli altri colleghi i costi sostenuti in funzione dell’utilizzo effettivo del dipendente da parte di ciascuno. Una ripartizione trasparente e analiticamente imputabile, che permette di tracciare con precisione quanto ogni professionista effettivamente spende.

Quando la rete può diventare un ostacolo al forfettario

Occorre però prestare attenzione ad alcuni aspetti che potrebbero far perdere il regime agevolato. L’Agenzia delle Entrate precisa che non si ravvisano ostacoli alla permanenza nel regime forfettario dei retisti almeno sino a quando l’attività svolta tramite la rete-contratto non risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto, con attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal singolo professionista.

In altri termini, se la collaborazione tra colleghi assume caratteristiche tali da configurare una vera e propria impresa collettiva – con un’organizzazione stabile, un fondo comune, la gestione unitaria delle attività e la ripartizione degli utili – allora si potrebbe configurare una società di fatto che farebbe scattare la causa ostativa. Si tratta di una valutazione che va fatta caso per caso, analizzando la sostanza degli accordi oltre alla loro forma contrattuale.

Un altro aspetto da monitorare riguarda il rispetto del limite di 20.000 euro annui per le spese sostenute per lavoro dipendente e collaboratori. Anche se il documento dell’Agenzia non lo menziona esplicitamente, occorre ricordare che ciascun retista deve verificare che le spese complessive sostenute per il personale – inclusa la quota parte dei costi del dipendente condiviso – non superino tale soglia. Il superamento di questo limite farebbe perdere il regime forfettario a partire dall’anno successivo.

Un esempio pratico per chiarire il meccanismo operativo

Proviamo a rendere più concreto il funzionamento attraverso un esempio modificato rispetto al caso originale analizzato dall’Agenzia. Supponiamo che quattro fisioterapisti decidano di costituire una rete-contratto per condividere una segretaria part-time che si occupa dell’agenda appuntamenti, della gestione delle pratiche assicurative e della contabilità di base per tutti.

Il dottor Bianchi assume formalmente la segretaria con un contratto da 15.000 euro lordi annui e si occupa di tutti gli adempimenti amministrativi: versamento contributi, gestione buste paga, dichiarazioni fiscali. Mensilmente, il dottor Bianchi calcola quante ore la segretaria ha dedicato a ciascun collega e riaddebita i costi in proporzione. Se in un determinato mese la dottoressa Verdi ha utilizzato il 30% del tempo della segretaria, le vengono addebitati 375 euro (30% di 1.250 euro mensili).

Alla fine dell’anno, ciascun fisioterapista avrà sostenuto spese per personale dipendente pari alla propria quota parte effettiva: se il dottor Bianchi ha utilizzato il 40% delle ore, avrà sostenuto 6.000 euro di spese; la dottoressa Verdi con il 25% di utilizzo avrà speso 3.750 euro; e così via. Finché ogni professionista rimane sotto la soglia dei 20.000 euro totali per spese di personale e continua a fatturare autonomamente ai propri pazienti, il regime forfettario resta applicabile senza problemi.

Le verifiche da effettuare per mantenere il regime agevolato

Chi partecipa a una rete-contratto e vuole mantenere il regime forfettario deve comunque assicurarsi di rispettare tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. Oltre al limite sulle spese per il personale già menzionato, occorre verificare annualmente che i ricavi o compensi percepiti non superino gli 85.000 euro. Il superamento di questa soglia comporta l’uscita dal regime forfettario a partire dall’anno successivo.

Particolare attenzione va prestata anche al limite “antielusione” di 100.000 euro: se i compensi incassati in corso d’anno superano questa soglia, l’uscita dal regime diventa immediata e scatta l’obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento. Per chi svolge contemporaneamente un’attività di lavoro dipendente o percepisce una pensione, il limite confermato anche per il 2026 è di 35.000 euro di redditi percepiti nell’anno precedente.

È fondamentale che ciascun retista mantenga una contabilità separata e sia in grado di dimostrare l’autonomia della propria attività professionale. Le fatture devono essere emesse individualmente da ogni professionista ai propri clienti, non dalla rete. I pagamenti devono affluire sui conti correnti personali di ciascun retista, non su un conto comune. La ripartizione delle spese condivise deve essere documentata analiticamente e in modo trasparente.

Gli sviluppi futuri della prassi amministrativa

La risposta 24/2026 rappresenta un chiarimento importante che colma una lacuna nella prassi amministrativa riguardante i rapporti tra regime forfettario e nuove forme di collaborazione professionale. Si tratta di una conferma che era attesa da tempo da molti operatori del settore sanitario e professionale in generale, che sempre più spesso ricorrono a forme di condivisione delle risorse per ottimizzare i costi senza rinunciare all’autonomia.

Resta da vedere se l’Agenzia delle Entrate fornirà ulteriori precisazioni operative attraverso circolari o risoluzioni che entrino nel dettaglio delle modalità di calcolo delle quote, della documentazione necessaria da conservare e degli eventuali obblighi dichiarativi specifici. Al momento, il principio è chiaro: la rete-contratto tra professionisti, se strutturata correttamente e senza che assuma le caratteristiche di una società di fatto, non costituisce causa ostativa al regime forfettario.

Occorrerà monitorare anche eventuali interventi normativi futuri che potrebbero modificare il quadro attuale. La normativa sul regime forfettario ha subito nel corso degli anni numerose modifiche, con limiti e soglie che sono stati ripetutamente ritoccati dal legislatore. Anche la disciplina delle reti d’impresa potrebbe essere oggetto di future revisioni che potrebbero impattare sulle conclusioni raggiunte dall’Agenzia con questa risposta.

Conclusioni operative per i professionisti interessati

Per chi sta valutando di aderire a una rete-contratto con colleghi senza perdere il regime forfettario, i punti fermi sono ormai chiari. Occorre strutturare la collaborazione facendo attenzione che la rete non svolga autonomamente attività economica ma si limiti a condividere risorse e costi tra i partecipanti. Ciascun professionista deve mantenere la propria autonomia operativa, continuando a fatturare direttamente ai propri clienti e a gestire separatamente la propria attività.

La ripartizione dei costi condivisi – in particolare quelli relativi al personale dipendente – deve essere analitica e proporzionale all’effettivo utilizzo delle risorse da parte di ciascun retista. Bisogna poi verificare costantemente che le spese complessive per personale non superino i 20.000 euro annui e che tutti gli altri requisiti del regime forfettario restino rispettati. Fondamentale è evitare che la collaborazione assuma le caratteristiche di una società di fatto, con gestione comune delle attività e ripartizione degli utili.

Con queste accortezze, la rete-contratto si conferma uno strumento utile per ottimizzare i costi e condividere risorse tra colleghi, senza dover rinunciare ai vantaggi fiscali del regime agevolato. Un equilibrio delicato ma possibile, come confermato dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate.

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