L’Agenzia delle Entrate ha chiarito una questione che genera spesso perplessità tra i professionisti che operano nel regime agevolato. La soglia degli 85.000 euro, decisiva per rimanere nell’agevolazione fiscale, va computata esclusivamente sui compensi effettivamente incassati durante l’anno. Non rilevano, quindi, le fatture emesse ma non ancora riscosse. La conferma è arrivata attraverso le risposte fornite durante Speciale Telefisco del 18 settembre 2025.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Le soglie fiscali vanno calcolate considerando solo i compensi effettivamente incassati nell’anno.
- Contano solo gli incassi e non le fatture emesse ma non riscosse.
- Il principio di cassa prevale su quello di competenza per i regimi agevolati.
- Attenzione alla programmazione degli incassi per non superare accidentalmente i limiti previsti.
- Le regole sono state recentemente chiarite dall’Agenzia delle Entrate.
Il criterio di cassa nel regime agevolato
Chi opera in regime forfetario deve tenere presente che la valutazione della soglia segue logiche differenti rispetto alla contabilità tradizionale. Il dubbio che emerge frequentemente riguarda proprio questa distinzione: bisogna considerare quanto fatturato o quanto realmente incassato? La questione si complica quando ci si trova di fronte a compensi che attraversano l’anno solare – quelli che nella prassi professionale vengono definiti “a cavallo d’anno”.
La circolare numero 10/E del 4 aprile 2016 aveva già affrontato la problematica, stabilendo un principio chiaro. La verifica del superamento deve attenersi rigorosamente al regime contabile utilizzato nel periodo di riferimento. Due strade, quindi: chi applica la contabilità ordinaria segue il criterio di competenza, mentre chi beneficia del regime forfetario o di vantaggio deve attenersi al criterio di cassa.
Compensi incassati: la regola d’oro dei forfettari
Nel regime forfetario i ricavi si determinano secondo il principio di cassa. Questo significa – ed è bene sottolinearlo con chiarezza – che contano esclusivamente le somme effettivamente incassate nell’anno di riferimento. La data di prestazione o di emissione della fattura diventa irrilevante ai fini del calcolo.
La soglia di 85.000 euro stabilita dall’articolo 1, comma 54, della Legge n. 190/2014 va quindi verificata sui compensi incassati. Stesso discorso vale per il tetto di 100.000 euro previsto dal comma 71 della medesima legge, quello che determina l’uscita dal regime in corso d’anno.
Si consideri un esempio pratico: un professionista emette una fattura da 15.000 euro a dicembre 2024 ma la incassa solo a gennaio 2025. Questa somma non concorrerà al calcolo della soglia per il 2024, bensì per il 2025. Viceversa, se incassa a dicembre 2024 un compenso fatturato a novembre dello stesso anno, quello rientrerà nel computo dell’annualità 2024.
Prestazioni dell’anno precedente: quando contano
La prassi applicativa evidenzia spesso situazioni in cui compensi relativi a prestazioni dell’anno precedente vengono incassati nell’anno successivo. In questi casi, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, tali somme vanno conteggiate nell’anno dell’incasso, non in quello della prestazione.
Questo aspetto riveste particolare importanza nella gestione del cash flow professionale. Chi programma attività significative verso fine anno deve valutare attentamente i tempi di incasso per evitare di superare involontariamente la soglia dei 85.000 euro.
Implicazioni operative per i professionisti
La distinzione tra competenza e cassa nel regime forfetario comporta conseguenze operative non trascurabili. Molti professionisti, abituati a ragionare per competenza, potrebbero sottovalutare l’impatto di incassi concentrati in determinati periodi dell’anno.
È opportuno notare che questa impostazione, pur semplificando la gestione contabile, richiede un’attenta pianificazione dei flussi finanziari. Chi si avvicina alla soglia di 85.000 euro potrebbe valutare di dilazionare alcuni incassi per rimanere nel regime agevolato.
La normativa di riferimento, come spesso accade in materia fiscale, presenta aspetti che richiedono un’interpretazione attenta. L’Agenzia delle Entrate, attraverso chiarimenti ufficiali come quello di settembre 2025, contribuisce a delineare con maggiore precisione i confini applicativi del regime forfetario.