Il ravvedimento operoso rappresenta uno dei pilastri fondamentali nella gestione dei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria. L’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 disciplina questo strumento che – nella prassi quotidiana – consente di regolarizzare spontaneamente irregolarità dichiarative e versamenti insufficienti, con il vantaggio di sanzioni significativamente ridotte.
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Le modifiche introdotte dal decreto 87/2024
La riforma operata dall’articolo 3 del D.Lgs. 87/2024 ha profondamente ridisegnato l’architettura dell’istituto. Si tratta di un intervento che merita particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento con i controlli fiscali in corso – aspetto che nella pratica professionale genera spesso perplessità interpretative.
Ambito di applicazione: conferme e novità
Due elementi restano immutati e vanno chiariti sin da subito. Primo: la preclusione del ravvedimento all’avvio del controllo fiscale riguarda esclusivamente i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate, i tributi doganali e le accise (commi 1 e 1-ter dell’art. 13).
Questo significa che per i tributi locali il ravvedimento diventa impossibile già con la notifica di questionari o inviti a comparire. Per i tributi erariali, invece, il ricorso rimane sempre possibile fino alla notifica dell’atto impositivo – avviso di accertamento, liquidazione o avviso bonario derivante da controlli formali.
Il doppio binario: violazioni pre e post settembre 2024
Le nuove regole si applicano solo alle violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024. Questo crea, almeno teoricamente, una situazione di doppio binario ravvedimentale – espressione che la dottrina ha iniziato ad utilizzare per descrivere la coesistenza di regimi diversi per violazioni temporalmente distinte.
Nella casistica comune, ci si trova quindi di fronte a schemi d’atto che possono riguardare violazioni miste, alcune anteriori e altre posteriori alla data spartiacque. È opportuno notare come questa frammentazione temporale richieda particolare attenzione nell’analisi delle singole fattispecie.
Tre scenari operativi per le violazioni post-riforma
Primo scenario: verbale senza schema d’atto
Quando sia stato emesso un verbale di constatazione ma non ancora comunicato lo schema d’atto, il contribuente può accedere al ravvedimento con riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo edittale (nuova lettera b-quater del comma 1).
Tuttavia – e questo è un aspetto spesso trascurato – si tratta di un’opzione peggiorativa rispetto all’adesione al PVC, che comporta riduzione a 1/6 del minimo secondo l’articolo 5-quater, comma 6, del D.Lgs. 218/1997. L’adesione al PVC presenta inoltre il vantaggio della rateizzazione, possibilità non prevista per il ravvedimento.
Il contribuente che opta per il ravvedimento mantiene però la facoltà di definire selettivamente alcuni rilievi, mentre l’adesione al PVC deve necessariamente riguardare l’intero contenuto del verbale.
Secondo scenario: schema d’atto senza PVC
In assenza di processo verbale di constatazione, se viene comunicato uno schema d’atto e il contribuente non presenta istanza di accertamento con adesione nei 30 giorni previsti (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997), la rinnovata lettera b-ter ammette il ravvedimento con riduzione a 1/6 del minimo.
Terzo scenario: compresenza di PVC e schema d’atto
Nell’ipotesi di emissione sia del verbale che dello schema d’atto, qualora il contribuente non richieda l’adesione, la nuova lettera b-quinquies consente il ravvedimento con riduzione a 1/4 del minimo.
Profili di incompatibilità e coordinamento
Il quadro normativo novellato stabilisce che per le violazioni successive al 1° settembre 2024, il ravvedimento operoso risulta precluso se viene presentata istanza di accertamento con adesione nei 30 giorni dallo schema d’atto. La stessa preclusione opera in caso di adesione al PVC.
Emerge quindi un aspetto di particolare rilevanza pratica: per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024, la presentazione di istanza di adesione post-schema non preclude il ravvedimento operoso. Questa differenziazione apre scenari applicativi interessanti – nella prassi si potrebbe teoricamente concordare con l’Ufficio una linea di adesione per poi ravvedere secondo le regole ante-riforma.
Quadro sinottico delle casistiche applicative
La seguente tabella sintetizza le diverse fattispecie ravvedimentali disciplinate dalla riforma, evidenziando i relativi regimi sanzionatori e le condizioni di ammissibilità:
Scenario | Presupposti | Riduzione sanzioni | Note operative |
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Verbale senza schema |
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1/5 del minimo | Opzione peggiorativa rispetto ad adesione PVC (1/6); definizione selettiva dei rilievi |
Schema senza PVC |
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1/6 del minimo | Applicabile in assenza di processo verbale di constatazione |
PVC e schema |
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1/4 del minimo | Scenario più sfavorevole in termini di riduzione sanzionatoria |
Adesione al PVC |
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1/6 del minimo | Possibilità di rateizzazione; definizione integrale del verbale |
Violazioni ante 1° settembre 2024 | Applicazione regime previgente | Secondo disciplina ante-riforma | Coesistenza di doppio binario ravvedimentale |