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Rateizzazione avviso bonario: quando il contribuente mantiene il beneficio

13 Settembre, 2025

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Il meccanismo della rateizzazione per gli avvisi bonari presenta aspetti che spesso sfuggono ai contribuenti, soprattutto quando si verificano ritardi nei pagamenti. La normativa del D.Lgs. 462/1997 offre però strumenti di tutela che meritano attenzione.

📋  Cosa sapere in un minuto

Rateizzazione: Massimo 20 rate trimestrali per gli avvisi bonari (D.Lgs. 462/1997, art. 3-bis)

Prima rata entro:

  • 60 giorni per controlli automatici/formali
  • 30 giorni per tassazione separata
  • 90 giorni per avvisi telematici all’intermediario

Lieve inadempimento: Mantenimento rateizzazione per pagamenti con scopertura fino al 3% (max €10.000)

Lieve tardività: Tolleranza di 7 giorni per prima rata, termini più ampi per rate successive

Sospensione estiva: Termini sospesi dall’1 agosto al 4 settembre

Tutela blocchi informatici: Proroga automatica per malfunzionamenti sistemi (D.L. 498/1961)

Parametri base della dilazione di pagamento

L’articolo 3-bis del decreto legislativo 462/1997 stabilisce la possibilità di suddividere gli importi richiesti tramite comunicazione di irregolarità in un massimo di venti rate trimestrali. Questa disciplina si applica uniformemente sia ai controlli automatici (previsti dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972) sia a quelli formali dell’articolo 36-ter.

Le tempistiche per il versamento della prima rata variano significativamente a seconda della tipologia di comunicazione ricevuta dal contribuente.

Scadenze differenziate per tipologia di controllo

Nella prassi applicativa si riscontrano tre diverse finestre temporali. Per i controlli automatici e formali delle dichiarazioni, il contribuente dispone di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti. Il termine si riduce a trenta giorni per le comunicazioni relative alla liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (disciplinata dall’art. 1, comma 412, della Legge 311/2004).

Una tempistica più ampia – novanta giorni – è prevista quando l’avviso telematico viene reso disponibile all’intermediario che ha preparato la dichiarazione.

È opportuno notare che il periodo estivo porta con sé una sospensione automatica: dal primo agosto al quattro settembre ogni anno, secondo l’art. 7-quater del D.L. 193/2016, i termini di pagamento restano “congelati”.

Meccanismi di tutela per inadempimenti marginali

L’istituto del lieve inadempimento, codificato nell’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, rappresenta una salvaguardia significativa. Quando il contribuente versa una frazione inferiore al 3% dell’importo dovuto (con un tetto massimo di 10.000 euro), l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo della parte non pagata. Il beneficio della rateizzazione rimane intatto.

Ma c’è di più. La “lieve tardività” amplia ulteriormente questa protezione.

Tolleranze temporali per versamenti in ritardo

Per la prima rata, sette giorni di ritardo non comportano decadenza. Le rate successive godono di maggiore flessibilità: il versamento deve avvenire entro la scadenza della rata successiva oppure, per l’ultima rata, entro novanta giorni dalla scadenza naturale.

In questi casi l’amministrazione finanziaria procede comunque all’iscrizione a ruolo di interessi e sanzioni, ma parametrati esclusivamente all’importo versato tardivamente e ai giorni di ritardo effettivo.

Situazioni di blocco dei sistemi informatici

Nell’esperienza applicativa emergono situazioni particolari. Si consideri il recente malfunzionamento Sogei del 29-30 ottobre 2024 (dalle 12:48 alle 9:56 del giorno successivo) che ha paralizzato il sistema di ricezione degli F24.

Il D.L. 498/1961, all’articolo 1, prevede una tutela specifica per questi eventi eccezionali. Quando gli uffici finanziari non possono funzionare regolarmente “a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative”, tutti i termini vengono prorogati fino al decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Applicazione pratica delle tutele normative

Un eventuale pagamento oltre i termini del lieve inadempimento, ma entro la scadenza di proroga ministeriale, non determina la decadenza dalla rateizzazione. Questa protezione vale tanto per la prima rata quanto per quelle successive.

La casistica dimostra come queste disposizioni rappresentino un equilibrio tra le esigenze dell’erario e la tutela del contribuente che, pur volendo adempiere, si trova in difficoltà per cause esterne alla propria volontà.

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