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Quote annuali credito Transizione 5.0: come fruire dal 2026 al 2030

19 Gennaio, 2026

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La recente risoluzione risoluzione n. 1 del 12.01.2026  della Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco quello che molti consulenti tributari si stavano già domandando nelle settimane scorse. La questione ruotava tutta attorno alle somme rimaste nel cassetto fiscale delle imprese beneficiarie a fine 2025, quelle che il Piano Transizione 5.0 aveva riconosciuto ma che non erano state completamente utilizzate. La risposta è arrivata con la risoluzione numero 1/E del 12 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, e gli effetti pratici meritano un’analisi più attenta.

La ripartizione automatica in cinque tranche

Il meccanismo previsto dalla legge non lascia margini di scelta. Secondo l’art. 38 del decreto-legge 19/2024, al comma 13 si precisa che l’ammontare non fruito al termine dell’esercizio 2025 viene automaticamente frazionato. Non si parla di un semplice riporto in avanti, ma di una vera e propria suddivisione in cinque quote identiche, ciascuna delle quali assegnata agli anni dal 2026 al 2030.

La risoluzione dell’Amministrazione finanziaria ha voluto specificare un aspetto rilevante dal punto di vista operativo: le singole tranche sono immediatamente visibili nell’area riservata del contribuente. Dentro il cassetto fiscale, accessibile dal portale istituzionale, compare quindi l’importo complessivo del credito rimasto, già ripartito nelle sue componenti annuali. Ogni quota reca l’indicazione dell’anno di riferimento, che diventa poi il dato fondamentale per la compilazione del modello di versamento.

Modalità operative per la compensazione

L’utilizzo del credito residuo mantiene il canale della compensazione come unica strada percorribile. Occorre presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici, utilizzando il codice tributo 7072 che era stato istituito con un precedente documento di prassi emanato a dicembre 2024, la risoluzione numero 63/E. La particolarità sta nell’obbligo di riportare, nel campo dedicato all’anno di riferimento, esattamente l’annualità per la quale quella specifica quota risulta spendibile. Il formato deve essere AAAA, cioè quattro cifre che corrispondono all’anno indicato nel cassetto fiscale.

L’aspetto forse meno intuitivo riguarda i controlli automatizzati che il sistema effettua in tempo reale. Quando l’impresa trasmette il modello, la piattaforma verifica che l’importo indicato non ecceda la disponibilità per quella determinata annualità. Se il tentativo supera la quota prevista, la conseguenza è lo scarto dell’operazione, comunicato tramite ricevuta consultabile online. Questo sistema di controllo rende praticamente impossibile anticipare l’utilizzo delle quote future o commettere errori di imputazione senza ricevere un immediato blocco.

Effetti contabili sul plafond pregresso

Un passaggio tecnico ma rilevante è quello che riguarda l’azzeramento. Nel momento in cui il credito residuo viene frazionato nelle cinque annualità successive, il plafond originariamente riferito agli anni 2024 e 2025 subisce una riduzione. In sostanza, viene decurtato dell’importo che è stato ripartito in avanti, portando il credito residuo per quelle annualità a zero. Non si tratta solo di una scrittura contabile astratta: questo azzeramento va recepito anche nelle rilevazioni interne dell’impresa, perché modifica retroattivamente la composizione del plafond disponibile per quegli esercizi.

Vincoli temporali e ruolo del GSE

Restano ferme le condizioni di accesso già previste dalla normativa primaria. Il credito può essere utilizzato solo dopo che siano trascorsi cinque giorni dalla trasmissione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, dell’elenco delle imprese ammesse all’Agenzia delle Entrate, così come previsto dal comma 10 del medesimo art. 38. Questo passaggio costituisce ancora oggi il presupposto tecnico indispensabile per la spendibilità del beneficio. La scansione temporale è rigida: la presentazione del modello F24 deve avvenire esclusivamente tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Amministrazione, pena lo scarto dell’operazione.

Nel caso pratico di un’azienda che ha maturato 15.000 euro di credito nel 2024 e ha utilizzato in compensazione 9.000 euro entro il 31 dicembre 2025, il residuo di 6.000 euro non va perduto. Viene invece ripartito automaticamente in cinque quote annuali da 1.200 euro ciascuna. L’impresa potrà quindi compensare, a partire dal 2026 e fino al 2030, 1.200 euro all’anno. Se nel 2026 utilizza solo 800 euro, i 400 euro residui non si trasferiscono all’anno successivo: quella quota risulta definitivamente esaurita.

Regime di favore sulle compensazioni

Una caratteristica che distingue questo credito rispetto ad altre agevolazioni fiscali è l’esclusione dai limiti generali di compensazione. Il comma 13 stabilisce espressamente che non si applicano né il tetto annuale di 250.000 euro previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU, né il limite complessivo di compensazione nel modello F24 fissato a 2 milioni di euro. Viene altresì escluso il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. Questo regime di favore consente alle imprese beneficiarie una maggiore flessibilità nella gestione dei flussi di cassa, soprattutto nei casi in cui gli importi da compensare siano rilevanti.

Un secondo esempio può rendere più chiaro il funzionamento. Un’impresa manifatturiera ha ottenuto un credito complessivo di 50.000 euro per investimenti in efficientamento energetico completati nel 2025. Entro fine anno riesce a utilizzare in compensazione 35.000 euro per abbattere l’IRES. Restano quindi 15.000 euro non fruiti, che vengono automaticamente suddivisi in cinque quote da 3.000 euro ciascuna. Dal 2026 al 2030, l’azienda potrà compensare 3.000 euro all’anno, indicando nel modello F24 il codice tributo 7072 e specificando di volta in volta l’anno di riferimento corretto. Se nel 2027 dimentica di utilizzare la quota prevista, quei 3.000 euro non saranno più recuperabili negli anni successivi.

Irrilevanza ai fini del reddito imponibile

Occorre richiamare un aspetto che talvolta passa in secondo piano nella fase operativa ma che ha un impatto significativo sulla determinazione del carico fiscale complessivo. Il credito d’imposta Transizione 5.0 non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né rileva per la determinazione della base imponibile IRAP. Non assume inoltre rilevanza ai fini dei rapporti di deducibilità degli interessi passivi secondo quanto previsto dall’art. 61 del TUIR, né influisce sulle limitazioni alla deducibilità dei componenti negativi di cui all’art. 109, comma 5, del medesimo testo unico.

Questa neutralità fiscale si estende anche alle quote annuali derivanti dalla ripartizione del credito residuo. In altre parole, quando l’impresa utilizza in compensazione le singole tranche dal 2026 al 2030, non deve effettuare alcuna ripresa fiscale né considerare l’importo compensato come componente reddituale positivo. Il vantaggio economico dell’agevolazione resta integro e non viene eroso da effetti fiscali indiretti.

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