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Premi sportivi nel dilettantismo: il nuovo regime fiscale 2025

16 Maggio, 2025

Nel panorama della tassazione applicata alle somme erogate agli atleti, il legislatore ha recentemente introdotto importanti novità che ridisegnano il confine tra premi esenti e somme soggette a ritenuta. La soglia dei 300 euro torna protagonista nel 2025 per distinguere i compensi che non costituiscono base imponibile da quelli che invece richiedono l’applicazione della ritenuta alla fonte del 20%.

La distinzione tra compensi e premi nello sport non professionistico

Chiunque si occupi di fiscalità sportiva sa bene quanto sia complesso il quadro normativo che regola i compensi nel settore dilettantistico. Da un lato abbiamo la regola generale – piuttosto chiara – secondo cui i compensi annuali fino a 15.000 euro non sono soggetti a tassazione. Dall’altro, però, emergono zone d’ombra quando si tratta di specifiche tipologie di pagamenti agli atleti, in particolare quei premi legati ai risultati sportivi.

A fare chiarezza – o almeno a provarci – ci ha pensato l’art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021, che ha introdotto espressamente la possibilità di corrispondere premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive. La norma prevede che tali somme possano essere erogate anche a titolo di partecipazione a raduni o come componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni sportive di rilievo.

Ma chi può pagare questi premi? Il legislatore ha individuato un elenco piuttosto ampio: Coni, Cip, Fsn, Dsa, Eps, associazioni e società sportive dilettantistiche. Insomma, praticamente tutti gli enti che gravitano attorno al tessuto sportivo non professionistico.

Il regime di tassazione e la ritenuta del 20%

Veniamo al punto centrale: come vengono tassati questi premi? La norma stabilisce che tali somme – sia in denaro che in natura – devono essere corrisposte al netto della ritenuta del 20% (che sale al 30% se il percipiente risiede all’estero). Il riferimento normativo è l’art. 30, comma 2 del D.P.R. 600/1973, che disciplina in generale gli aspetti fiscali relativi all’erogazione di premi e vincite.

È interessante notare come il comma 2 della norma citata specifichi che questa ritenuta vada applicata ai “premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere”. Una formulazione ampia, che certamente comprende i premi sportivi di cui parliamo.

Ma attenzione a un punto fondamentale: perché scatti l’obbligo della ritenuta, ciò che viene premiato deve rappresentare un risultato sportivo oggettivo e chiaramente identificabile. Non basta quindi un generico “premio di partecipazione” – deve esserci un collegamento diretto con un risultato misurabile e specifico.

La questione della soglia dei 300 euro: un’evoluzione travagliata

Qui entriamo nel vivo della questione, perché il trattamento fiscale di questi premi ha subito, negli ultimi mesi, un’evoluzione piuttosto complessa – e per certi versi confusa.

Fino al 31 dicembre 2024, l’art. 14 del D.L. 30.12.2023, n. 215 aveva stabilito una sorta di franchigia: non si doveva applicare la ritenuta ai premi se l’ammontare complessivo delle somme attribuite a un soggetto non superava i 300 euro. Una soluzione pragmatica che semplificava la gestione amministrativa di piccoli premi sportivi.

Con l’arrivo del 2025, però, quella norma non era stata oggetto di proroga o stabilizzazione da parte del legislatore. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2025, sarebbe tornata in vigore la disciplina generale, con i premi sportivi soggetti integralmente alla ritenuta del 20%, indipendentemente dall’importo.

Questa situazione ha creato non poca confusione nel mondo sportivo dilettantistico, dove la gestione di piccoli premi avrebbe comportato oneri amministrativi sproporzionati rispetto agli importi in gioco.

L’intervento del legislatore: il D.Lgs. 33/2025

Per fortuna, anche se con qualche mese di ritardo, il legislatore è intervenuto per risolvere la questione. A marzo 2025 è stato infatti approvato il D.Lgs. 33/2025, il “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione” – un provvedimento di ampio respiro sulla materia tributaria.

All’interno di questo decreto, all’art. 45, comma 9, troviamo la disposizione che interessa il nostro tema: “Sulle somme di cui all’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29.02.2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

La norma, dunque, stabilisce un criterio chiaro: i premi sportivi erogati a partire dal 29 febbraio 2024 non costituiscono base imponibile ai fini fiscali quando il totale delle somme non supera i 300 euro. Al superamento di tale soglia, invece, torna ad applicarsi l’obbligo di assoggettamento alla ritenuta del 20%.

Implicazioni pratiche per associazioni e società sportive

Cosa significa questo nella pratica quotidiana delle associazioni e società sportive dilettantistiche? Innanzitutto, è necessario monitorare con attenzione l’ammontare complessivo dei premi erogati a ciascun atleta o tecnico nel corso dell’anno.

Fino al limite di 300 euro, non sarà necessario operare alcuna ritenuta. Quando però la somma complessiva supera tale soglia, scatta l’obbligo di applicare la ritenuta sull’intero importo (e non solo sulla parte eccedente).

Va sottolineato che questi premi sportivi sono concettualmente diversi dai compensi sportivi che godono dell’esenzione fino a 15.000 euro annui. Mentre questi ultimi rappresentano remunerazioni per l’attività sportiva continuativa, i premi sono legati a specifici risultati o eventi.

Occorre quindi una gestione contabile separata e attenta, per evitare confusioni che potrebbero portare a errori fiscali. Le società e associazioni sportive dilettantistiche dovranno prestare la massima attenzione nella categorizzazione corretta delle somme erogate agli atleti e nell’applicazione delle rispettive discipline fiscali.

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