Ascolta la rassegna fiscale quotidiana del 25/06/2025
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Bentrovati alla nostra consueta rassegna quotidiana con l’aggiornamento quotidiano in formato podcast dei principali contenuti di oggi pubblicati sul blog dello Studio Pizzano. In questa puntata analizzeremo:
- COMODATO D’USO E BONUS EDILIZI: REGISTRAZIONE SUCCESSIVA NON IMPEDISCE LE DETRAZIONI. Oggi parliamo di un’importante sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Emilia che porta chiarezza sul comodato d’uso gratuito e i bonus edilizi. La sentenza stabilisce che la registrazione del contratto di comodato successiva all’inizio dei lavori non impedisce l’accesso alle detrazioni fiscali. Il punto chiave è che il contratto di comodato si perfeziona con il mero accordo tra le parti e la consegna del bene, non con la sua registrazione, che è solo un adempimento fiscale e non un requisito costitutivo. Ciò che conta è la prova dell’effettiva detenzione dell’immobile al momento delle spese, che può essere dimostrata con ogni mezzo, come le bollette delle utenze o la corrispondenza. Di fatto, la pronuncia ridimensiona il valore delle circolari dell’Agenzia delle Entrate, affermando che non possono imporre requisiti non previsti dalla legge.
- ERRORI CONTABILI E RILEVANZA FISCALE: LA SVOLTA DEL BILANCIO INTEGRATO, Una vera e propria rivoluzione è arrivata con il decreto legge 73/2022 per le società soggette a revisione legale. Gli errori contabili possono essere corretti direttamente nel bilancio dell’esercizio in cui vengono scoperti, senza più l’obbligo di presentare dichiarazioni integrative. Questo vale sia per errori “rilevanti” che “non rilevanti”. Le condizioni chiave sono l’applicazione del principio di derivazione rafforzata, la sottoposizione a revisione legale nell’esercizio della correzione e il rispetto dei principi contabili OIC 29. Questo cambiamento comporta anche l’eliminazione delle sanzioni legate alle dichiarazioni integrative, pur mantenendo ferme eventuali responsabilità per la tardiva contabilizzazione originaria.
- LA DISCIPLINA DEGLI ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI E ONERI, Affrontiamo poi il complesso mondo degli accantonamenti. La normativa civilistica e i principi contabili OIC 12 e OIC 31 stabiliscono requisiti precisi: il rischio o l’onere deve avere una natura determinata, un’esistenza certa o probabile, e l’ammontare o la data di manifestazione devono essere indeterminati. A livello fiscale, l’articolo 107 del TUIR stabilisce il principio generale dell’indeducibilità degli accantonamenti, ammettendo eccezioni tassative, come gli accantonamenti per manutenzione ciclica. È fondamentale distinguere bene questi aspetti, poiché gli accantonamenti non deducibili civilisticamente comportano una variazione in aumento del reddito imponibile, mentre per l’IRAP la deducibilità è esclusa quasi integralmente per le voci B.12 e B.13.
- LA NOMINA GIUDIZIALE DEL SINDACO UNICO NELLE S.R.L.: TRA OBBLIGHI NORMATIVI E PRASSI OPERATIVA. Le società a responsabilità limitata devono fare i conti con l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale al superamento di determinati parametri dimensionali. Se l’assemblea non provvede, è il tribunale a nominare d’ufficio, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. Un recente documento del CNDCEC-FNC chiarisce che il sindaco unico nominato dal tribunale deve esercitare non solo la funzione di vigilanza, ma anche quella di revisione legale. Permangono sfide pratiche, come la mancata indicazione del compenso nei decreti di nomina e le difficoltà nella verifica dei saldi di apertura per i primi incarichi.
- REVERSE CHARGE TRASPORTI: IL DECRETO FISCALE RIMUOVE I VINCOLI APPLICATIVI. Infine, le nuove modifiche al meccanismo del reverse charge nel settore della logistica e del trasporto merci. Il decreto fiscale 2025 elimina il requisito della “prevalenza della manodopera” e dell’utilizzo di beni strumentali del committente, estendendo l’applicazione dell’inversione contabile a tutte le prestazioni di servizi, come appalti o subappalti, rese a imprese operanti nel settore. Le esclusioni riguardano le amministrazioni pubbliche (per via dello split payment) e le agenzie per il lavoro. Nonostante l’ampliamento, l’efficacia definitiva della misura resta ancora subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Unione Europea.
Buon ascolto!