

info@studiopizzano.it

podcast

Podcast – Rassegna fiscale quotidiana del 06/06/2025 (audio)

6 Giugno, 2025

Ascolta la rassegna fiscale quotidiana del 06/06/2025

1

Bentrovati alla nostra consueta rassegna quotidiana con l’aggiornamento quotidiano in formato podcast dei principali contenuti di oggi pubblicati sul blog dello Studio Pizzano. In questa puntata analizzeremo:
  • Le innovazioni del Decreto Correttivo Bis e il Concordato Preventivo Biennale: È stata consolidata l’esclusione definitiva dei contribuenti forfetari dal concordato preventivo biennale, a causa della loro struttura reddituale predeterminata che mal si concilia con la logica negoziale di tale strumento. Una rilevante innovazione riguarda la limitazione dell’imposta sostitutiva agevolata, che ora potrà essere applicata solo fino a un tetto massimo di 85.000 euro; per la parte eccedente si applicheranno aliquote ordinarie (43% per IRPEF, 24% per IRES). Il decreto introduce anche limiti alle proposte di concordato in base al punteggio ISA (ad esempio, 10% di eccedenza massima per un punteggio ISA pari a 10), e stabilisce l’adesione congiunta obbligatoria per i professionisti che partecipano ad associazioni o società professionali, al fine di prevenire la frammentazione strategica del reddito. Infine, è stato introdotto un termine di grazia di sessanta giorni per i versamenti omessi a seguito di controllo automatizzato prima della decadenza dal concordato, e i termini per l’adesione al CPB sono stati prorogati al 30 settembre.
  • Il dibattito sulla legittimità dello scarto della cessione dei bonus edilizi: Si è riaperta una controversia giurisprudenziale riguardo all’impugnabilità degli atti di scarto delle comunicazioni di cessione dei bonus edilizi. Mentre l’orientamento prevalente delle Commissioni Tributarie considera tali scarti come veri e propri atti di diniego impugnabili, una recente decisione della Commissione di Avellino li ha qualificati come meri atti endoprocedimentali, non autonomamente impugnabili. Questo approccio minoritario solleva criticità significative, poiché l’esperienza dimostra che il rigetto della comunicazione di fatto impedisce al contribuente di fruire delle agevolazioni, lasciandolo privo di strumenti di tutela immediata, specialmente in assenza di motivazioni dettagliate.
  • Contrasto interpretativo sul credito d’imposta Mezzogiorno e il leasing: Esiste una divergenza tra l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza riguardo all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno quando gli asset sono acquisiti tramite locazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate, basandosi su una circolare, richiede l’obbligo contrattuale di riscatto, recuperando l’agevolazione in assenza di esso. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ribadisce che le circolari ministeriali non sono fonte di diritto e non possono imporre obblighi non previsti dalla legge. La normativa agevolativa equipara sostanzialmente le diverse modalità di acquisizione, suggerendo che anche il leasing con facoltà di riscatto dovrebbe essere agevolabile, data la natura economica del leasing finanziario che trasferisce rischi e benefici all’utilizzatore.
  • La prescrizione tributaria dopo la cartella di pagamento: La notifica della cartella di pagamento non interrompe tecnicamente la prescrizione, ma ne segna l’inizio, che solitamente decorre dal 61° giorno successivo alla notifica. In caso di ricorso contro la cartella o l’accertamento esecutivo, la prescrizione si interrompe e rimane sospesa per tutta la durata del giudizio, ricominciando a decorrere per dieci anni una volta formatosi il giudicato. Successivamente alla notifica della cartella, altri atti come l’intimazione ad adempiere, l’ipoteca esattoriale, il preavviso di fermo o l’atto di pignoramento possono interrompere la prescrizione, dando il via a un nuovo periodo prescrizionale che varia (dieci anni per le imposte erariali, cinque per sanzioni e interessi, dieci se si è formato il giudicato).
  • La sopravvivenza giuridica delle società cancellate dal Registro Imprese: La Cassazione ha definitivamente stabilito che il litisconsorzio necessario non si applica più quando una società è cancellata dal registro delle imprese. La società cancellata mantiene una forma di sopravvivenza giuridica limitata ai rapporti sostanziali ancora pendenti, consentendo ai creditori di agire direttamente contro la società estinta senza coinvolgere i soci. Questo principio tutela i creditori e si applica anche a società in regime di trasparenza fiscale. Tuttavia, la responsabilità dei soci può emergere in caso di comportamento doloso o gravemente colposo nella fase di liquidazione. La cancellazione non estingue automaticamente i rapporti contrattuali non definiti al momento dell’estinzione, e la società può essere destinataria di atti impositivi per periodi precedenti la cancellazione.

Buon ascolto!

Articoli correlati