Ascolta la rassegna fiscale quotidiana del 21/08/2025
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Bentrovati alla nostra consueta rassegna quotidiana con l’aggiornamento quotidiano in formato podcast dei principali contenuti di oggi pubblicati sul blog dello Studio Pizzano.
In questa puntata parliamo di:
- Cumulabilità ZES Unica e Transizione 5.0: la risposta delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito la possibilità di cumulare i crediti d’imposta ZES Unica e Transizione 5.0 per investimenti nel Mezzogiorno. La Legge di Bilancio 2025 ha rimosso il divieto, consentendo l’applicazione dei due crediti sugli stessi costi, a condizione che non si superi la spesa complessiva sostenuta. Il calcolo segue una logica sequenziale, privilegiando il credito con aliquota più alta. È cruciale la compliance documentale, in particolare una contabilità analitica, e il rispetto dei vincoli ambientali PNRR. Anche per la quota immobiliare, ci sono limiti precisi: non può superare il 50% dell’investimento e deve essere sempre funzionale all’attività produttiva. In caso di cessione dei beni agevolati, il credito si ridetermina automaticamente.
- Differenza tra Caparra e Acconto nei Contratti Preliminari Il decreto legislativo 139/2024 ha equiparato l’aliquota dell’imposta di registro allo 0,5% per caparra confirmatoria e acconto nei contratti preliminari immobiliari, eliminando una precedente disparità. Tuttavia, la distinzione rimane fondamentale per i contratti soggetti a IVA: gli acconti generano un obbligo immediato di fatturazione e versamento dell’IVA, mentre le caparre no, fino alla loro eventuale imputazione a corrispettivo. L’Agenzia delle Entrate, in caso di dubbio sulla qualificazione delle somme, tende a considerarle acconti. Per questo, la chiarezza nella redazione della clausola contrattuale è essenziale per definire correttamente la natura delle somme e le conseguenti implicazioni fiscali.
- Eliminazione Barriere Architettoniche: No IVA 4% per gli Infissi L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’aliquota IVA agevolata al 4% per gli infissi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente in presenza di un contratto di appalto, e non in caso di semplice vendita con posa in opera. Anche se gli infissi rispettano i requisiti tecnici di accessibilità, la forma contrattuale è determinante. La distinzione tra contratto di appalto e cessione con posa dipende dalla volontà contrattuale delle parti e dalla prevalenza dell’obbligazione di fare rispetto a quella di dare, in termini di realizzazione di un quid novi rispetto alla produzione standard.
- Società Estinta e Ricorso in Cassazione: Quando l’Impugnazione Diventa Impossibile La Cassazione ha confermato che un ricorso promosso da una società che è stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione del gravame è radicalmente inammissibile. La cancellazione comporta l’immediata perdita della capacità processuale della società, rendendo inefficace qualsiasi mandato al difensore, anche se conferito precedentemente. La norma sul differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, introdotta nel 2014, non si applica retroattivamente, ma solo alle cancellazioni successive al 13 dicembre 2014. Inoltre, la costituzione in giudizio dei soci non sana il difetto di rappresentanza originario.
- Visto di Conformità Valido da Professionista Diverso da Chi Trasmette la Dichiarazione Una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria del Piemonte ha superato il vincolo che imponeva l’identità soggettiva tra il professionista che appone il visto di conformità e quello che trasmette telematicamente la dichiarazione fiscale. Ora è legittima la separazione dei ruoli, purché entrambi i professionisti possiedano i requisiti professionali previsti dalla normativa. Questa apertura riflette le esigenze organizzative degli studi più grandi e trova riscontro anche nella prassi sul Superbonus. Rimane ferma la responsabilità individuale di ciascun professionista per la propria specifica attività, sia per il visto che per l’invio.
Buon ascolto!