Ascolta la rassegna fiscale quotidiana del 11/07/2025
|
11
Bentrovati alla nostra consueta rassegna quotidiana con l’aggiornamento quotidiano in formato podcast dei principali contenuti di oggi pubblicati sul blog dello Studio Pizzano.
In questa puntata analizzeremo:
- La circolazione dell’azienda nel Codice della Crisi: tra conservazione del valore e tutela occupazionale, Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) ha rivoluzionato l’approccio alla gestione delle aziende in difficoltà, promuovendo la conservazione del valore aziendale e la continuità produttiva, non più solo la liquidazione. Operazioni come l’affitto e la cessione d’azienda sono ora strumenti strategici per il rilancio, tutelando i posti di lavoro e massimizzando i flussi di cassa per i creditori. La giurisprudenza più recente valuta la funzionalità di queste operazioni anche in assenza di un piano di risanamento diretto, purché si preservino valori aziendali. Nel processo, l’esperto deve verificare la convenienza economica e la coerenza con gli obiettivi di risanamento. Le procedure prevedono garanzie sia tipiche che atipiche per l’affittuario, e il diritto di recesso del curatore implica un “giusto indennizzo”. Un’importante innovazione è l’esclusione della responsabilità dell’acquirente per i debiti precedenti nelle procedure concorsuali, incentivando le acquisizioni. Inoltre, il trasferimento parziale dei lavoratori può essere negoziato tramite accordi sindacali. L’introduzione del conferimento in “newco” offre flessibilità e permette la neutralizzazione dei passivi, aprendo anche al coinvolgimento dei creditori nella nuova entità.
- Controlli sugli Enti del Terzo Settore: analisi del nuovo quadro normativo RUNTS. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta per implementare un nuovo sistema di controlli triennali sistematici per gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questa riforma, basata sull’Articolo 21 del D.M. 106/2020, mira a garantire la persistenza dei requisiti di iscrizione e la conformità della gestione ai principi del Codice del Terzo Settore. Le verifiche si concentreranno sulla permanenza dei requisiti organizzativi, la corretta tenuta della documentazione obbligatoria e l’effettivo svolgimento delle attività di interesse generale dichiarate. Particolare attenzione sarà dedicata alla regolarità del deposito dei bilanci annuali, dove si sono riscontrate criticità. L’implementazione presenta sfide legate alle risorse e alla standardizzazione delle procedure, ma sono previste modalità di regolarizzazione per consentire agli enti di sanare eventuali difformità non sostanziali, privilegiando la correzione rispetto alla sanzione.
- Omessa CILA Superbonus: la mancata presentazione compromette definitivamente l’accesso alle detrazioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta ha chiarito che la presentazione della CILA Superbonus è un requisito sostanziale e inderogabile per accedere alle detrazioni previste dall’Articolo 119 del Decreto Rilancio. Neppure un titolo edilizio più completo come la SCIA può sostituire questa specifica comunicazione. La CILA-Superbonus è stata introdotta per semplificare l’accesso ai benefici fiscali e agevolare i controlli amministrativi. L’orientamento giurisprudenziale ribadisce che l’accesso ai bonus edilizi richiede il rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti, anche formali, indicati dalla norma. I provvedimenti di scarto delle comunicazioni di opzione sono impugnabili, in quanto incidono sui diritti patrimoniali del contribuente. Per usufruire del Superbonus al 65% nel 2025, la CILA-Superbonus doveva essere presentata entro il 15 ottobre 2024, con specifiche condizioni per condomini e altri interventi.
- Omesso scontrino fiscale: Corte UE limita le doppie sanzioni. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che un esercizio commerciale che ha già subito la chiusura per violazioni legate al mancato rilascio dello scontrino fiscale non può essere colpito da sanzioni pecuniarie sproporzionate rispetto all’imposta evasa. Questa decisione rafforza il principio del “ne bis in idem”, secondo cui non si possono cumulare indiscriminatamente misure punitive, siano esse amministrative o pecuniarie, se hanno carattere penale sostanziale. La Corte ha evidenziato che sanzioni minime fisse possono risultare sproporzionate rispetto all’evasione effettiva, limitando l’autonomia nazionale nel fissare importi sanzionatori. In Italia, sebbene esista una disciplina per le sanzioni pecuniarie e non pecuniarie, il coordinamento tra esse e la proporzionalità rimangono aspetti critici per gli operatori del settore.
- Reverse Charge Esterno: disciplina IVA per operazioni con soggetti non residenti. Il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge esterno) per operazioni con soggetti non residenti è uno strumento chiave nella lotta all’evasione fiscale internazionale. L’IVA su cessioni di beni e servizi in Italia da parte di soggetti non residenti deve essere assolta dal cessionario/committente nazionale. La qualifica di “non residente” persiste anche se il soggetto estero è identificato ai fini IVA in Italia. Per le operazioni intracomunitarie, il cessionario italiano integra la fattura estera priva di IVA e deve trasmettere i dati tramite Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando i tipi documento TD17 per i servizi e TD19 per i beni già in Italia. Per le operazioni extracomunitarie, è richiesta l’autofatturazione, che trasferisce la responsabilità fiscale al soggetto italiano. Vi sono casistiche di esclusione dall’obbligo di reverse charge, ad esempio se il cedente estero è identificato direttamente ai fini IVA o opera tramite rappresentante fiscale in Italia. La corretta applicazione è fondamentale data la severità del regime sanzionatorio, specialmente in presenza di intento evasivo.
Buon ascolto!