Ascolta la rassegna fiscale quotidiana del 1/08/2025
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Bentrovati alla nostra consueta rassegna quotidiana con l’aggiornamento quotidiano in formato podcast dei principali contenuti di oggi pubblicati sul blog dello Studio Pizzano.
In questa puntata analizzeremo:
- ABBUONO CONTABILE: DISCIPLINA E RILEVAZIONE NELLE SCRITTURE D’IMPRESA.Questo articolo definisce l’abbuono contabile come una riduzione concordata del corrispettivo dovuto per prestazioni già fatturate, giustificata da inadempimenti o difformità. Si distingue tra abbuono attivo, ricevuto dai fornitori e che riduce il costo, e abbuono passivo, concesso ai clienti e che erode i ricavi, con specifiche registrazioni contabili per aspetti economici, finanziari e fiscali. L’abbuono si differenzia dal reso, che implica la restituzione fisica della merce, e dallo sconto commerciale, che è una riduzione del prezzo concordata fin dall’inizio per politiche promozionali, e richiede l’emissione di note di credito per la rettifica dell’IVA e una documentazione adeguata per la deducibilità.
- ABOLIZIONE VENTILAZIONE CORRISPETTIVI DAL 1° GENNAIO 2026. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’abolizione della ventilazione dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2026. Questo meccanismo, che per decenni ha semplificato la gestione IVA per commercianti al dettaglio con aliquote eterogenee permettendo di registrare un importo complessivo giornaliero e ripartirlo successivamente in proporzione agli acquisti, è diventato obsoleto. La sua abrogazione è motivata dall’evoluzione tecnologica dei registratori telematici, che sono in grado di distinguere automaticamente le aliquote, e dalla riduzione del numero complessivo di aliquote IVA, mirando a una maggiore digitalizzazione e trasparenza fiscale.
- CONTROLLI FISCALI 2022 36-TER: PROROGA CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FINO A SETTEMBRE. L’Amministrazione finanziaria ha formalmente riconosciuto le difficoltà operative segnalate dai professionisti riguardo ai tempi di risposta per le verifiche documentali delle dichiarazioni dei redditi 2022. L’Agenzia delle Entrate ha esteso il periodo utile per l’invio della documentazione richiesta, prorogando il termine per la consegna fino alla fine di settembre 2025 senza l’applicazione automatica di sanzioni. Questa misura è stata adottata per evitare sovrapposizioni tra l’emissione delle richieste (fine giugno 2025) e il periodo di sospensione feriale, garantendo così a contribuenti e professionisti un tempo adeguato per la risposta.
- INDAGINI BANCARIE SCORPORO IVA DAL MAGGIOR REDDITO: NUOVI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE. Le indagini bancarie sono uno strumento fondamentale di controllo fiscale. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno consolidato il principio secondo cui i versamenti e i prelievi non giustificati sui conti correnti bancari sono presunti ricavi o compensi non dichiarati. La Suprema Corte ha stabilito che non è ammesso lo scorporo dell’IVA dai ricavi presunti derivanti da movimentazioni bancarie e che l’onere della prova contraria ricade interamente sul contribuente, richiedendo una dimostrazione analitica e dettagliata per ogni singola operazione. Per i professionisti, la presunzione sui prelevamenti non è applicabile automaticamente, a differenza degli imprenditori.
- RAVVEDIMENTO SPECIALE CPB 2025-2026: EFFICACIA DIFFERITA AL 1° GENNAIO 2026. Il decreto fiscale ha introdotto una peculiarità normativa per il nuovo ravvedimento speciale legato al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026: i suoi effetti protettivi decorreranno solo dal 1° gennaio 2026. Questa scelta legislativa crea un periodo di vulnerabilità per i contribuenti che aderiscono al CPB, in quanto l’Amministrazione finanziaria mantiene piena facoltà di avviare verifiche e controlli per tutto il 2025. Il perfezionamento del ravvedimento, con il versamento dell’imposta sostitutiva, avverrà solo nel 2026, rendendo cruciale la pianificazione e la valutazione dei rischi, e comporta una proroga dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di mancato rispetto degli obblighi.
- RIMBORSI SPESE REGIME FORFETTARIO: CUMULO CON IL REDDITO IN DICHIARAZIONE. L’introduzione del D.Lgs. 192/2024 ha generato incertezza sull’applicabilità ai soggetti in regime forfettario delle nuove disposizioni che escludono i rimborsi spese dal reddito imponibile per i professionisti in regime ordinario. La prassi previgente dell’Agenzia delle Entrate includeva i rimborsi spese sia nella base di calcolo del reddito forfettario che nel limite di 85.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime. In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, si consiglia un approccio prudenziale, continuando a includere i rimborsi nel reddito forfettario e nel calcolo del limite di fatturato, mantenendo al contempo una documentazione analitica delle spese.
Buon ascolto!