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Operativo il nuovo codice tributo Credito d’imposta 4.0 2025

13 Giugno, 2025

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025, ha provveduto all’istituzione del codice tributo 7077 per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni materiali Transizione 4.0 effettuati nel corso del 2025. L’intervento dell’Amministrazione finanziaria si inserisce nel complesso quadro normativo delineato dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), che ha operato una significativa revisione del sistema incentivante, introducendo vincoli di bilancio e meccanismi procedurali di particolare complessità tecnico-operativa.

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Inquadramento sistematico della disciplina

Contesto normativo di riferimento

L’art. 1, comma 446, della Legge n. 207/2024 ha operato una sostanziale riformulazione della disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0, originariamente introdotta dall’art. 1, comma 1057-bis, della Legge n. 178/2020. L’intervento legislativo si caratterizza per l’introduzione di un duplice elemento di novità: da un lato, la definizione di un limite quantitativo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro, dall’altro, l’articolazione di un complesso sistema procedurale di accesso al beneficio.

La scelta del legislatore di introdurre vincoli di bilancio risponde all’esigenza di contenimento della spesa pubblica, ma genera inevitabili tensioni con i principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento, particolarmente rilevanti nell’ambito delle agevolazioni fiscali destinate a sostenere investimenti pluriennali di rilevante entità economica.

Perimetro temporale di applicazione e meccanismi di transizione

La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero, secondo il consolidato meccanismo del “termine lungo”, entro il 30 giugno 2026, purché entro il 31 dicembre 2025 risulti perfezionata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Particolare rilevanza assume la previsione contenuta nel secondo periodo del comma 446, secondo cui “il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”. Tale disposizione configura un regime di salvaguardia per gli investimenti già programmati, determinando una duplicazione di regimi normativi che, come si avrà modo di evidenziare, genera significative complessità operative.

Disciplina del nuovo codice tributo 7077

Denominazione e ambito di utilizzo

Il codice tributo 7077 è denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207”. La specificità della denominazione evidenzia la volontà dell’Amministrazione di distinguere chiaramente il nuovo regime da quello previgente, evitando sovrapposizioni applicative.

Il codice deve essere utilizzato esclusivamente nella sezione “Erario” del modello F24, compilando l’importo nella colonna “importi a credito compensati”, con valorizzazione del campo “anno di riferimento” corrispondente all’anno di completamento degli investimenti. Tale modalità operativa si allinea alla prassi consolidata in materia di utilizzo dei crediti d’imposta, garantendo coerenza sistematica nell’ambito delle procedure telematiche.

Meccanismo di trasmissione dei dati e tempistiche di fruizione

L’art. 1, comma 447, della Legge n. 207/2024 prevede che il MIMIT trasmetta all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’indicazione dell’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Elemento di particolare rilevanza è la circostanza che tale trasmissione avviene “sulla base delle sole comunicazioni di completamento”, configurando un sistema di ammissione al beneficio subordinato al perfezionamento dell’investimento. Tale meccanismo introduce un elemento di certezza nell’ammontare delle risorse impegnate, ma potrebbe generare problematiche di cash flow per le imprese, costrette ad anticipare l’intero investimento prima di poter fruire del credito.

Il credito risulta utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione dei dati da parte del MIMIT, con visualizzazione nel cassetto fiscale del contribuente. L’ammontare utilizzabile non può eccedere quello trasmesso ufficialmente per ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Frazionamento temporale del credito

Ai sensi del comma 1059 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo. Tale previsione, pur finalizzata a una distribuzione temporale del beneficio fiscale, potrebbe generare problematiche operative per le imprese con fabbisogni di compensazione concentrati in periodi specifici.

Persistenza del codice tributo 6936

Ambito di applicazione del regime transitorio

Per gli investimenti caratterizzati dalla c.d. “prenotazione” – ossia quelli per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – permane l’applicazione del regime disciplinato dal Decreto direttoriale MIMIT 24 aprile 2024, con conseguente utilizzo del codice tributo 6936.

Tale codice, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, era stato originariamente istituito con Risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3/E e successivamente rinominato con Risoluzione 26 luglio 2023, n. 45/E.

Problematiche interpretative della coesistenza di regimi

La coesistenza di due regimi normativi differenziati genera inevitabili complessità operative, particolarmente evidenti per le imprese con programmazioni di investimento articolate su più esercizi. L’elemento discriminante è rappresentato dalla data di “accettazione dell’ordine” e dal versamento dell’acconto del 20%, parametri che nella prassi contrattuale possono assumere configurazioni diverse e non sempre facilmente riconducibili agli schemi normativi.

Si consideri, ad esempio, il caso di contratti di fornitura con clausole di pagamento articolate o di investimenti realizzati attraverso contratti di leasing finanziario, fattispecie per le quali la riconduzione ai parametri normativi richiede un’analisi caso per caso delle specifiche condizioni contrattuali.

Sistema di prenotazione delle risorse

Articolazione della procedura: la triplice comunicazione

Il Decreto direttoriale MIMIT 15 maggio 2025 ha introdotto un sistema di triplice comunicazione che modifica radicalmente l’approccio tradizionale all’agevolazione. Le imprese sono tenute a trasmettere:

  1. Comunicazione preventiva: finalizzata alla prenotazione delle risorse disponibili
  2. Conferma dell’acconto: attestante il versamento di almeno il 20% dell’investimento
  3. Comunicazione di completamento: certificante la realizzazione dell’investimento

Tale articolazione procedurale, pur finalizzata a un controllo più efficace dell’utilizzo delle risorse pubbliche, introduce significativi oneri amministrativi per le imprese e potenziali criticità operative, particolarmente evidenti nella fase di avvio del sistema.

Criticità operative: mancata attivazione del nuovo modello

Elemento di particolare criticità è rappresentato dalla circostanza che, nonostante l’approvazione del Decreto direttoriale 15 maggio 2025, il nuovo modello di comunicazione non risulta ancora operativo. Secondo quanto specificato nella pagina del MIMIT dedicata all’agevolazione, la data di effettiva utilizzabilità sarà individuata tramite successivo decreto direttoriale.

Tale situazione genera un evidente vuoto operativo che impedisce alle imprese di avviare le procedure per gli investimenti già programmati o in corso di realizzazione, con potenziali riflessi negativi sulla tempistica di accesso alle risorse disponibili.

Meccanismo concorrenziale e “click day”

L’introduzione del limite di spesa di 2,2 miliardi di euro configura un sistema sostanzialmente concorrenziale, nel quale l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive determina la priorità nell’accesso alle risorse. Tale meccanismo, comunemente definito “click day”, presenta evidenti analogie con procedure già sperimentate in altri ambiti agevolativi, con risultati non sempre soddisfacenti sotto il profilo dell’efficienza allocativa.

La concentrazione delle richieste in un arco temporale limitato potrebbe generare disfunzioni tecniche delle piattaforme informatiche e, più in generale, favorire le imprese dotate di maggiori risorse organizzative, a potenziale detrimento delle realtà di minori dimensioni.

Regime transitorio per gli investimenti già comunicati

Tutela dell’affidamento e mantenimento dell’ordine cronologico

Particolare attenzione merita la disciplina transitoria prevista per le imprese che, al 15 maggio 2025, avevano già comunicato investimenti utilizzando il modello precedente, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024.

Secondo l’art. 3 del Decreto direttoriale, tali soggetti mantengono l’ordine cronologico della prenotazione delle risorse con la comunicazione preventiva già trasmessa, purché entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo modello trasmettano la comunicazione aggiornata con indicazione della data di versamento e dell’importo dell’ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese ammissibili.

Problematiche applicative del regime transitorio

Il regime transitorio, pur ispirato a principi di tutela dell’affidamento, presenta profili di complessità applicativa. In particolare, resta da chiarire il trattamento degli investimenti per i quali, pur essendo stata trasmessa comunicazione preventiva, non risulti perfezionato il versamento dell’acconto del 20% entro i termini previsti.

Inoltre, la necessità di trasmettere una nuova comunicazione entro 30 giorni dall’attivazione del sistema potrebbe generare difficoltà operative per le imprese che hanno programmato investimenti su base pluriennale, con potenziali riflessi sulla continuità dei processi produttivi.

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