Una svolta significativa per le procedure di controllo fiscale si profila all’orizzonte per le verifiche fiscali in azienda. Il Decreto Fiscale attualmente in discussione potrebbe introdurre nuovi paletti per gli accessi della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate presso le sedi aziendali, rispondendo alle pressioni europee in materia di diritti fondamentali. L’emendamento del relatore Vito De Palma rappresenta un tentativo di ricalibrare il delicato equilibrio tra potere investigativo dell’amministrazione finanziaria e tutela del contribuente.
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Verifiche fiscali in azienda: motivazione scritta, il nuovo requisito per l’accesso
Il cuore della riforma risiede nell’introduzione di un obbligo di motivazione scritta per giustificare gli accessi presso le sedi aziendali. Secondo l’articolo 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, attualmente in vigore, tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.
Tuttavia, come spesso accade nella prassi applicativa, la genericità della formula normativa ha lasciato margini interpretativi che la giurisprudenza nazionale ha talvolta interpretato in modo eccessivamente permissivo. L’intervento proposto mira a colmare questa lacuna, stabilendo che negli atti di autorizzazione e nei verbali “devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso”.
Le indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
La spinta verso una maggiore formalizzazione procedurale deriva direttamente dalla sentenza Italgomme del 6 febbraio 2025, con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha evidenziato l’incompatibilità tra le prassi di controllo fiscale italiane e l’articolo 8 della Convenzione Europea. La motivazione che solitamente si rinviene nelle autorizzazioni amministrative all’accesso presso la sede dell’impresa o del professionista raramente consente al destinatario di comprendere le ragioni per cui è stata ritenuta necessaria un’indagine on-site.
I giudici di Strasburgo hanno sottolineato che la disciplina italiana, pur prevedendo formalmente garanzie procedurali, non offre nella pratica strumenti efficaci per verificare la proporzionalità dell’intervento investigativo. Secondo la Corte, il quadro giuridico interno dovrebbe indicare chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e a effettuare verifiche in loco.
La prassi applicativa attuale e le sue criticità
Nell’esperienza professionale quotidiana, la Guardia di Finanza aveva già fornito alcune indicazioni operative attraverso la circolare n. 98000/2002, precisando che la presenza dei verificatori presso i locali dell’impresa deve essere discreta e non traumatica. Tuttavia, questa impostazione, seppur apprezzabile sotto il profilo della forma, non affrontava il nodo sostanziale della motivazione dell’accesso.
La casistica comune evidenzia come spesso le autorizzazioni amministrative si limitino a riportare formule stereotipate, senza specificare le concrete esigenze investigative che giustifichino l’accesso fisico presso la sede aziendale anziché l’utilizzo di strumenti istruttori meno invasivi. È opportuno notare che la giurisprudenza nazionale ha affermato che non è necessario motivare l’autorizzazione che consenta l’accesso ai locali commerciali, ritenendo l’autorizzazione “mero requisito procedurale”.
Aspetti procedurali e temporali dell’intervento
Il nuovo regime, qualora approvato, avrà carattere esclusivamente prospettico. Come precisato nel testo dell’emendamento, i limiti si applicheranno “agli atti di autorizzazione e ai verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale”. Restano pertanto “validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente”.
Questa scelta di non retroattività appare ragionevole, considerando che un’eventuale invalidazione degli atti già compiuti avrebbe comportato conseguenze sistemiche difficilmente gestibili. Nella pratica professionale si osserva frequentemente come modifiche retroattive della disciplina procedurale generino incertezza applicativa e contenziosi interpretativi.
Impatti operativi per le verifiche fiscali
L’introduzione dell’obbligo di motivazione scritta dovrebbe indurre gli organi di controllo a una maggiore selettività nella scelta dei casi da sottoporre a verifica presso la sede aziendale. Secondo quanto previsto dall’articolo 12 dello Statuto, quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda.
La riforma potrebbe inoltre favorire un ricorso più frequente agli strumenti istruttori “a tavolino”, riservando l’accesso fisico ai casi di effettiva necessità. È importante e fondamentale che la motivazione non si limiti a giustificare la selezione del contribuente per un controllo, ma spieghi perché si è ritenuto necessario attivare proprio il potere di accesso.
Riflessi sulla tutela del contribuente
L’allineamento della disciplina italiana agli standard europei dovrebbe rafforzare gli strumenti di tutela già previsti dallo Statuto del Contribuente. Come spesso accade nella prassi applicativa, tuttavia, l’efficacia delle nuove previsioni dipenderà dalla concreta attuazione da parte degli organi di controllo.
La possibilità di contestare la motivazione dell’accesso potrebbe rappresentare un ulteriore strumento di difesa per il contribuente, da affiancare ai tradizionali rimedi previsti dall’articolo 13 dello Statuto (ricorso al Garante del contribuente) e dalle norme processuali generali.