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Cartella esattoriale

Notifica cartella di pagamento: quando la raccomandata non basta

12 Gennaio, 2026

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La Suprema Corte torna a occuparsi di notifiche fiscali e prescrizione, mettendo ordine in una questione che tocca da vicino migliaia di contribuenti ogni anno. Con l’ordinanza 398 depositata l’8 gennaio 2026, i giudici di legittimità hanno chiarito – una volta per tutte, verrebbe da dire – che non basta spedire una raccomandata per interrompere la prescrizione. L’Ente creditore deve dimostrare cosa conteneva quella busta, altrimenti la presunzione prevista dall’articolo 1335 del Codice civile resta lettera morta.

Il punto di partenza della controversia

La vicenda nasce nel 2009, quando un contribuente calabrese si vede recapitare una cartella di pagamento per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativo all’anno 2007. Fin da subito il destinatario solleva un’eccezione che diventerà centrale: il credito si sarebbe già prescritto, perché l’ultimo atto interruttivo risaliva a troppi anni prima.

L’INPS, dal canto suo, sostiene di aver inviato nel 2005 una comunicazione idonea a bloccare il decorso del termine prescrizionale. A supporto della propria tesi produce l’avviso di ricevimento che documenta la consegna della raccomandata presso il domicilio del contribuente. Secondo l’Istituto, quella prova bastava: una volta dimostrata la ricezione del plico, spettava al destinatario dimostrare che la busta era vuota o conteneva tutt’altro.

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, però, accoglie le ragioni del contribuente e annulla la cartella. L’INPS non ci sta e ricorre in Cassazione.

Prescrizione quinquennale o decennale: la prima questione

Prima di affrontare il tema centrale della notifica, la Corte si sofferma sulla natura del termine prescrizionale applicabile. L’INPS aveva infatti sostenuto che il credito fosse soggetto a prescrizione decennale, come per molti crediti di natura tributaria.

I giudici respingono questa tesi senza esitazioni. Il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale rientra tra le prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie, alle quali si applica l’articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 335 del 1995. Il termine è quindi quinquennale, non decennale.

Questa prima parte della decisione sgombra il campo da un equivoco che avrebbe potuto complicare l’intera vicenda. Ma è sul secondo motivo di ricorso che si gioca la partita vera.

Quando la presunzione di conoscenza entra in gioco

L’articolo 1335 del Codice civile stabilisce che la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. Si tratta di una presunzione che, nella prassi, viene spesso invocata dagli enti creditori per sostenere l’avvenuta notifica degli atti.

Ma attenzione: questa presunzione non opera in automatico. La Cassazione – seguendo un orientamento ormai consolidato – chiarisce che l’Ente deve prima dimostrare quale atto ha effettivamente spedito. Non basta esibire l’avviso di ricevimento che attesta la consegna della busta; occorre anche allegare e depositare il documento che si assume essere stato notificato, rendendolo identificabile nei suoi contenuti essenziali.

Nel caso concreto, l’INPS aveva prodotto solo la documentazione relativa alla spedizione e alla ricezione della raccomandata del 2005. Nessuna copia dell’atto, nessun elemento che permettesse di capire cosa contenesse quella busta, nessun dato che collegasse il contenuto al credito poi iscritto a ruolo nel 2009.

Il principio di vicinanza della prova

Qui entra in gioco un concetto che merita di essere chiarito: il principio di vicinanza della prova. Si tratta di un’applicazione specifica del più generale principio secondo cui l’onere probatorio deve gravare su chi si trova nella posizione migliore per fornire la dimostrazione di un certo fatto.

Nel rapporto tra Ente creditore e contribuente, chi può dimostrare con facilità cosa conteneva una raccomandata spedita anni prima? Evidentemente l’Ente, che ha conservato (o avrebbe dovuto conservare) copia degli atti inviati. Il contribuente, invece, spesso non conserva per anni le comunicazioni ricevute, specialmente se non le ritiene rilevanti o se non contengono richieste immediate di pagamento.

Per questo motivo – spiega la Cassazione – la presunzione di conoscenza scatta solo dopo che l’Ente ha assolto al proprio onere primario: dimostrare quale atto ha notificato. Solo a quel punto, se il contribuente vuole contestare l’efficacia della notifica, dovrà provare che il plico era vuoto o conteneva qualcosa di diverso.

La notifica della cartella di pagamento e gli effetti sulla prescrizione

Torniamo alla vicenda concreta. L’ultimo atto validamente interruttivo della prescrizione risaliva al 2000. Da quel momento erano decorsi cinque anni senza che l’INPS dimostrasse di aver compiuto atti idonei a bloccare il termine. La raccomandata del 2005, priva di contenuto identificabile, non poteva essere considerata interruttiva.

Nel 2009, quando viene notificata la cartella di pagamento, il credito risulta quindi già prescritto. La Commissione Tributaria Regionale aveva fatto corretta applicazione dei principi, e la Cassazione conferma questa impostazione.

La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale abbastanza lineare, ma che continua a generare contenzioso perché nella pratica molti enti si limitano a produrre gli avvisi di ricevimento senza preoccuparsi di allegare copia degli atti notificati. Spesso questo accade perché i sistemi di archiviazione non sono perfetti, oppure perché passa troppo tempo tra l’invio della comunicazione e l’insorgere della contestazione.

Implicazioni pratiche per enti e contribuenti

Per gli enti creditori, questa pronuncia rappresenta un monito chiaro: non basta conservare le ricevute di ritorno delle raccomandate. Occorre anche archiviare copia degli atti inviati e produrli tempestivamente in giudizio quando si invoca l’effetto interruttivo della prescrizione.

Dal lato dei contribuenti, invece, emerge la possibilità concreta di contestare l’efficacia di notifiche risalenti nel tempo quando l’Ente non è in grado di dimostrare cosa conteneva il plico. Il contribuente non deve affannarsi a dimostrare che la busta era vuota; deve semplicemente attendere che l’Ente assolva al proprio onere probatorio. Se questo non avviene, la presunzione non opera.

Va detto che questo non significa che ogni notifica possa essere contestata con facilità. Se l’Ente produce copia dell’atto e questo risulta collegato al credito successivamente iscritto a ruolo, la presunzione di conoscenza scatta e il contribuente si trova in una posizione probatoria molto difficile. Ma quando manca proprio la dimostrazione del contenuto, il discorso cambia radicalmente.

Considerazioni finali sul sistema notificatorio

Al di là del caso specifico, questa decisione solleva interrogativi più ampi sul sistema delle notifiche e sulla conservazione degli atti amministrativi. In un’epoca in cui la digitalizzazione avanza, sarebbe lecito aspettarsi che la tracciabilità dei documenti inviati fosse garantita in modo più rigoroso.

Invece, ancora oggi, molte controversie si trascinano per anni proprio a causa della difficoltà di ricostruire cosa è stato notificato, quando e con quale contenuto. La Cassazione, con questa pronuncia, non fa altro che applicare principi consolidati, ma di fatto costringe gli enti a migliorare le proprie procedure interne di archiviazione e gestione documentale.

Per i professionisti che assistono contribuenti in contenziosi tributari, la sentenza offre uno strumento difensivo importante. Quando si contesta la prescrizione e l’Ente invoca una notifica risalente nel tempo, occorre verificare subito se sia stata prodotta copia dell’atto e se questo sia effettivamente identificabile. In assenza di tale prova, l’eccezione di prescrizione conserva tutta la sua forza.

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