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contratto lavoro subordinato sportivo

Contratto lavoro subordinato sportivo fino a 8 anni

14 Luglio, 2025

La novità è arrivata quasi in sordina quest’estate, ma le implicazioni per il mondo dello sport professionistico sono tutt’altro che marginali. Il decreto Sport (D.L. 96/2025) ha modificato uno degli aspetti più delicati dei rapporti lavorativi sportivi: la durata massima di un contratto lavoro sportivo subordinato, che ora può arrivare fino a otto anni. Un salto di tre anni rispetto al limite precedente di cinque – stabilito dall’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 36/2021 – che cambia le carte in tavola per atleti e società. Nella prassi professionale, questo significa maggiore stabilità contrattuale, soprattutto nei settori dove gli investimenti economici sono consistenti e i progetti tecnici si sviluppano su tempi lunghi.

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Cosa cambia davvero nei contratto lavoro subordinato sportivo

La riforma del lavoro sportivo, lo ricordiamo, è entrata in vigore dopo numerosi rinvii il primo luglio 2023. E già si parla di aggiustamenti, come questo che decorre esattamente dopo due anni dall’attuazione.

Il contratto subordinato sportivo – disciplinato dal secondo comma dell’articolo 26 del decreto legislativo 36 del 2021 – nella formulazione originaria prevedeva un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Dal primo luglio 2025, questo limite sale a otto anni.

Non si tratta di una rivoluzione, diciamolo subito. Gli effetti si sentono principalmente nel settore professionistico – calcio in primis – dove il lavoro subordinato è la regola. Nel dilettantismo, dove questa forma contrattuale è ancora poco diffusa, l’impatto sarà limitato.

Le dinamiche contrattuali restano flessibili

È opportuno notare che la normativa continua a consentire la successione di contratti a tempo determinato tra gli stessi soggetti. Un aspetto spesso trascurato quando si valutano le opportunità contrattuali, ma che nella casistica comune si rivela fondamentale per garantire continuità oltre il termine massimo.

Secondo quanto previsto dall’art. 26, inoltre, rimane ammessa la cessione del contratto da una società ad un’altra prima della scadenza. Condizione necessaria: il consenso dell’atleta e il rispetto delle modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva (anche paralimpici, naturalmente).

Nel contratto può essere inserita una clausola compromissoria – abbastanza comune nell’esperienza applicativa – per deferire eventuali controversie ad un collegio arbitrale. La clausola deve specificare la nomina o stabilire il numero degli arbitri e le modalità di designazione. Dettagli procedurali che fanno la differenza quando si arriva al contenzioso.

Divieti e tutele per gli atleti

C’è un limite invalicabile, però: il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o limitazioni alla libertà professionale per il periodo successivo alla cessazione. E – cosa importante e fondamentale – tali pattuizioni non possono essere integrate nemmeno durante lo svolgimento del rapporto. Una tutela rafforzata che la giurisprudenza ha talvolta interpretato in senso estensivo.

Le esclusioni normative: un regime speciale

I contratti sportivi subordinati vivono in un mondo a parte rispetto al diritto del lavoro comune. Non si applicano diverse normative che invece sono obbligatorie negli altri settori.

Vediamo quali:

  • I) Videosorveglianza, accertamenti sanitari e licenziamento illegittimo (artt. 4, 5, 18 L. 300/1970)
  • II) Licenziamento individuale (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 L. 60/1966 e artt. 2, 4, 5 L. 108/1990)
  • III) Licenziamenti collettivi (art. 24 L. 223/1991)
  • IV) Mansioni (D.Lgs. 23/2015 e art. 2103 c.c.)
  • V) Disciplina del lavoro a termine (artt. 19-29 D.Lgs. 81/2015)

Non si applica nemmeno l’art. 7 della legge 300/1970 relativo alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. Una deroga che riflette le peculiarità del sistema sportivo organizzato.

La nuova Commissione di controllo economico-finanziario

Il D.L. 96/2025 definisce anche alcuni tratti operativi della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Un organismo istituito dall’art. 2 del D.L. 71/2024, che nella pratica professionale si osserva essere destinato a sostituire la Co.Vi.So.C. nel calcio e la Com.Te.C. nel basket.

In fase di avvio – per un massimo di sei mesi – la Commissione potrà avvalersi di massimo dieci unità tra personale dirigenziale e non. Da dove arriveranno? Proprio dalla Commissione di Vigilanza sulle società di calcio e dalla Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro.

Si consideri che sarà possibile nominare un vicesegretario con mandato quadriennale rinnovabile. Se dipendente pubblico, dovrà essere collocato fuori ruolo, in aspettativa o in analoga posizione per tutta la durata del mandato.

Borse di studio per studenti-atleti

Una novità interessante: viene istituito un fondo per finanziare borse di studio a studenti universitari impegnati nello sport ad alto livello (art. 13 D.L. 96/2025). L’obiettivo dichiarato è dare piena attuazione all’articolo 32 della Costituzione, recentemente modificato per includere lo sport tra i principi fondamentali.

Sarà necessario un decreto successivo per definire i requisiti degli atleti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande. Si privilegeranno le modalità telematiche – come spesso accade oggi negli adempimenti amministrativi.

Contrasto al match fixing

Il decreto introduce anche un intervento specifico contro le frodi sportive legate alle scommesse – il cosiddetto match fixing (art. 6). Si prevede l’obbligo di segnalazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI di flussi anomali relativi alle scommesse, da parte delle autorità amministrative competenti.

Una misura che integra controlli amministrativi e giustizia sportiva, affrontando quello che nell’esperienza applicativa si configura come una delle criticità ricorrenti del settore. Le implicazioni vanno ben oltre l’ambito sportivo, toccando profili di rilevanza penale.

Prospettive applicative

L’estensione della durata massima a otto anni modifica le dinamiche del mercato del lavoro sportivo professionistico in modo non trascurabile. Contratti più lunghi significano maggiore stabilità economica per gli atleti, ma anche possibilità di pianificazione strategica a medio-lungo termine per le società.

Occorre però un bilanciamento attento tra esigenze di stabilità contrattuale e flessibilità operativa. Le federazioni dovranno adeguare regolamenti e contratti tipo, mentre le società potranno valutare strategie precedentemente non contemplabili.

La riforma si inserisce nel processo di modernizzazione del diritto sportivo avviato con il D.Lgs. 36/2021. L’esperienza di questi primi due anni ha evidenziato potenzialità e criticità del nuovo sistema, orientando il legislatore verso aggiustamenti mirati. Come questo del decreto Sport 2025, che non rivoluziona ma certamente perfeziona un sistema ancora in rodaggio.

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