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La rivalsa INPS del 4% resta nella base imponibile anche dopo il DLgs 192/2024

3 Novembre, 2025

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Con l’entrata in vigore del DLgs 192/2024 che ha modificato l’articolo 54 del TUIR, vorrei sapere se la rivalsa INPS del 4% che addebito in fattura ai miei clienti continua a concorrere alla formazione della base imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto oppure se, alla luce della nuova previsione normativa che esclude dal reddito i contributi previdenziali a carico del committente, tale rivalsa debba ora essere esclusa dalla base imponibile ai fini IRPEF, IVA e della ritenuta d’acconto.

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La rivalsa INPS del 4% continua a concorrere alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IVA e della ritenuta d’acconto anche dopo le modifiche introdotte dal DLgs 192/2024. Il nuovo articolo 54 comma 2 del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, tuttavia tale previsione non è innovativa rispetto alla precedente formulazione normativa e non riguarda la rivalsa INPS. La rivalsa del 4%, disciplinata dall’articolo 1 comma 212 della Legge 335/1996, rappresenta infatti una maggiorazione facoltativa del compenso che lei, in quanto professionista iscritto alla Gestione Separata INPS, può decidere di addebitare al committente per trasferire parzialmente gli oneri contributivi previdenziali che sostiene.

Questa somma non è un contributo previdenziale a carico del committente stabilito per legge, ma costituisce una componente aggiuntiva del compenso professionale che ha natura di reddito imponibile. La Risoluzione 109/E/1996 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale rivalsa deve essere assoggettata a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973 e concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Il DLgs 192/2024 non ha modificato questa impostazione, limitandosi a escludere dal reddito solo i contributi effettivamente a carico del committente per obbligo di legge, categoria nella quale non rientra la rivalsa INPS che resta pertanto pienamente imponibile. Di conseguenza, lei dovrà continuare a calcolare la ritenuta d’acconto del 20% sulla base imponibile comprensiva della rivalsa del 4%, esattamente come avveniva prima della riforma fiscale.

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