Ho ristrutturato la mia abitazione e ho superato ampiamente il limite di spesa di 96.000 euro previsto per il bonus ristrutturazioni. Anche le fatture dei serramenti sono state pagate con il bonifico intestato alla ristrutturazione edilizia e ho inviato la comunicazione ENEA come bonus casa, non come risparmio energetico. Siccome i serramenti possono rientrare sia nelle spese di ristrutturazione che in quelle di riqualificazione energetica, volevo sapere se è possibile indicare queste fatture nella dichiarazione dei redditi nella sezione del risparmio energetico per avere un maggiore margine di detrazione, considerato che ho già superato il limite del bonus ristrutturazione? |
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La risposta al quesito posto è affermativa e trova fondamento sia nella disciplina normativa di riferimento che negli orientamenti interpretativi consolidati dell’Agenzia delle Entrate. La possibilità di modificare l’imputazione delle spese relative ai serramenti dal bonus ristrutturazioni all’ecobonus costituisce una soluzione perfettamente legittima per ottimizzare l’utilizzo delle detrazioni fiscali disponibili, evitando di superare i plafond di spesa massimi previsti per ciascuna agevolazione. L’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, disciplina le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevedendo attualmente una detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese sostenute fino a un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Parallelamente, le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, comunemente denominate ecobonus, sono regola
te dall’articolo 1, commi 344 e seguenti, della Legge numero 296 del 2006 e successive modificazioni, e consentono di beneficiare di detrazioni che vanno dal 50 al 65 per cento a seconda della tipologia di intervento e del periodo di riferimento, con massimali di spesa differenziati. Nel caso specifico della sostituzione di infissi e serramenti, gli interventi possono effettivamente rientrare in entrambe le tipologie di agevolazione, in quanto la sostituzione di serramenti esterni può essere inquadrata sia come intervento di manutenzione straordinaria nell’ambito della ristrutturazione edilizia, sia come intervento finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio nell’ambito dell’ecobonus, purché siano rispettati i requisiti tecnici previsti, in particolare i valori di trasmittanza termica stabiliti in funzione della zona climatica di appartenenza dell’immobiliare. L’elemento decisivo che consente la modifica dell’imputazione della spesa da un bonus all’altro è rappresentato dalla corretta applicazione della ritenuta d’acconto sul bonifico effettuato per il pagamento dei lavori. L’articolo 25 del Decreto Legge numero 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla Legge numero 122 del 2010 e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2024, Legge numero 213 del 2023, stabilisce che le banche e Poste Italiane Società per Azioni debbano operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei pagamenti, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. L’aliquota di tale ritenuta, originariamente fissata al 10 per cento, è stata ridotta al 4 per cento nel 2011, successivamente aumentata all’8 per cento dal 1° gennaio 2015 e infine portata all’11 per cento dal 1° marzo 2024. Nella situazione descritta dal contribuente, il bonifico è stato eseguito con la causale relativa alla ristrutturazione edilizia secondo quanto previsto dall’articolo 16-bis del TUIR, e su tale bonifico la banca o le Poste hanno correttamente applicato la ritenuta d’acconto prevista dalla normativa. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare numero 11 del 21 maggio 2014, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla questione dell’inversione della causale nel bonifico parlante, affermando espressamente che l’errata indicazione della causale, quando si verifica uno scambio tra la causale del bonus ristrutturazione e quella dell’ecobonus, non preclude il riconoscimento del beneficio fiscale. Nella risoluzione numero 55 del 2012 e nei successivi documenti di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha più volte ribadito che l’errore materiale nella compilazione della causale del bonifico non determina la perdita del diritto alla detrazione, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla norma per il riconoscimento dell’agevolazione. Il principio fondamentale che emerge dalla prassi amministrativa è che ciò che rileva ai fini della conservazione del diritto alla detrazione è l’effettiva applicazione della ritenuta d’acconto da parte dell’istituto di credito o delle Poste sul bonifico effettuato, in quanto tale ritenuta garantisce l’assolvimento degli obblighi fiscali nei confronti del beneficiario del pagamento, ovvero l’impresa o il professionista che ha eseguito i lavori. Se il bonifico è stato correttamente eseguito come bonifico parlante, con l’applicazione della ritenuta prevista dall’articolo 25 del DL 78 del 2010, il contribuente mantiene il diritto di scegliere quale detrazione applicare in sede di dichiarazione dei redditi, indipendentemente dalla causale originariamente indicata nel bonifico stesso.
Nel caso specifico, quindi, nonostante il bonifico sia stato effettuato con causale riferita al bonus ristrutturazione e la comunicazione ENEA sia stata inizialmente inviata come bonus casa, il contribuente può legittimamente indicare le spese relative ai serramenti nella sezione della dichiarazione dei redditi dedicata al risparmio energetico, beneficiando così del plafond di spesa previsto per l’ecobonus anziché consumare ulteriormente il limite già ampiamente superato del bonus ristrutturazione. Per procedere correttamente, sarà necessario accedere alla sezione del portale ENEA dedicata alle modifiche delle comunicazioni già trasmesse e procedere all’accettazione della pratica nella sezione appropriata per l’ecobonus, modificandola di fatto da bonus casa a ecobonus. L’operazione può essere effettuata selezionando la pratica da modificare e cliccando sul link di modifica della dichiarazione o sul tasto Ecobonus, entrando nella sezione apposita per modificare la pratica. Successivamente, in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi per le spese sostenute nell’anno di riferimento, entro ottobre 2025 per le spese 2024, il contribuente dovrà indicare le spese dei serramenti nel quadro relativo alla riqualificazione energetica anziché in quello della ristrutturazione edilizia. Tale procedura consente di sfruttare i differenti plafond di spese detraibili previsti per le due agevolazioni, ottimizzando così il beneficio fiscale complessivo.
È importante sottolineare che questa possibilità non richiede ulteriori adempimenti burocratici oltre alla modifica della comunicazione ENEA e alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, proprio perché il requisito sostanziale, rappresentato dall’applicazione della ritenuta sul bonifico, è già stato rispettato. L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate è quindi consolidato nel ritenere che, in presenza di interventi che possono rientrare in entrambe le tipologie di bonus, come nel caso della sostituzione dei serramenti, il contribuente possa scegliere quale agevolazione applicare anche in un momento successivo rispetto al pagamento, purché il bonifico sia stato effettuato con le modalità previste dalla legge e con l’applicazione della ritenuta. In conclusione, il contribuente può procedere con la modifica dell’imputazione delle spese relative ai serramenti dal bonus ristrutturazione all’ecobonus, operando le correzioni nella comunicazione ENEA e indicando correttamente le spese nella dichiarazione dei redditi, senza che tale operazione comporti alcuna perdita del diritto alla detrazione fiscale.