Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali scende (o si riallinea, dipende dai confronti) e si fissa all’1,60% annuo. La novità arriva con il D.M. 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e torna a incidere su un numero enorme di calcoli quotidiani: ritardi nei pagamenti, restituzioni, conteggi tra privati, pattuizioni che “tacciono” sul tasso, oltre a molte dinamiche fiscali dove la misura legale entra come parametro di riferimento.
Da quando vale il nuovo tasso e dove nasce
Il punto fermo è la decorrenza: 1° gennaio 2026. Da quella data il tasso legale è pari all’1,60% “in ragione d’anno”. Il decreto è emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che può modificarne la misura ogni anno.
La logica, in teoria, è semplice: il MEF guarda il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata non superiore a 12 mesi e lo incrocia con l’inflazione registrata. Ne esce un numero unico, valido per tutto l’anno, utile proprio perché offre un riferimento standard.
Il ruolo dell’art. 1284 c.c.
Il tasso legale non è un dettaglio. L’art. 1284 del codice civile lo rende un “default” e, allo stesso tempo, mette paletti chiari. In pratica:
I) se la legge o le parti non stabiliscono un tasso diverso, si applica quello legale;
II) se si vuole un interesse superiore al legale, occorre la forma scritta, altrimenti torna quello legale;
III) se le parti non determinano la misura e si arriva alla domanda giudiziale (o, nella prassi, a un contenzioso), entrano in gioco regole speciali che agganciano il tasso alla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Qui si annida un equivoco frequente: non tutto ciò che “gira” intorno agli interessi è interesse legale. Il tasso legale è un parametro civile, mentre il tasso per transazioni commerciali ha una matrice diversa e, di solito, più elevata.
Cosa cambia nei calcoli di tutti i giorni
La variazione del saggio si riflette subito nei conteggi su base giornaliera. Anche chi non fa il “mestiere” del calcolo interessi lo incontra spesso. Si pensi a un rimborso tra privati concordato senza indicare alcun tasso, oppure a una restituzione di somme a seguito di accordo transattivo dove il tasso non è stato scritto con precisione.
Operativamente si ragiona così: interessi = capitale × tasso annuo × giorni/365. Il passaggio sui giorni conta, perché molti conteggi nascono da ritardi di pochi mesi.
Esempio 1: pagamento in ritardo tra privati
Capitale: € 10.000. Ritardo: 90 giorni nel 2026. Tasso: 1,60%.
Interessi = € 10.000 × 1,60% × 90/365.
Il risultato è circa € 39,45. Sembra poco, e spesso è proprio così. Ma la stessa logica, applicata a capitali più alti e tempi lunghi, cambia la prospettiva.
Esempio 2: restituzione di € 120.000 dopo un accordo
Capitale: € 120.000. Periodo: 210 giorni nel 2026. Tasso: 1,60%.
Interessi = € 120.000 × 1,60% × 210/365.
Si arriva a circa € 1.104,66. In un accordo negoziale quella cifra può diventare un elemento di trattativa. E, se nel testo non c’è una clausola chiara, poi diventa un punto di frizione.
Quando un tasso più alto non “regge” senza forma scritta
Nella prassi capita spesso di vedere scritte generiche del tipo “interessi al tasso legale aumentato” o “interessi al 6%” in scambi informali, email, bozze non firmate. Il codice civile, però, è severo: gli interessi superiori al legale devono risultare da atto scritto.
Questo significa che l’assenza di una pattuizione valida può riportare tutto al tasso legale, anche se una parte era convinta del contrario. È uno di quei casi in cui la forma non è un tecnicismo. È sostanza.
La tabella dei tassi: confronto rapido
Per orientarsi, un confronto aiuta. La tabella seguente mette a fuoco il dato certo del 2026 e ricorda il meccanismo “di riserva” dell’art. 1284 c.c. se non interviene il decreto.
| Voce | Misura |
|---|---|
| Saggio interessi legali dal 1° gennaio 2026 | 1,60% |
| Misura “di riferimento” in assenza di determinazione (richiamo art. 1284 c.c.) | 5% |
La seconda riga va letta con cautela. Non è un automatismo che scatta ogni anno. È la regola di sistema quando manca una determinazione “diversa”.



