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Il Libro Unico del Lavoro (LUL) per i lavoratori sportivi dilettanti

1 Maggio, 2024

Il Libro Unico del Lavoro (LUL) è un documento fondamentale che ogni datore di lavoro privato, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, deve istituire e tenere aggiornato. Questo registro ha lo scopo di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro e rappresenta quindi lo stato occupazionale dell’impresa. Il LUL contiene informazioni essenziali sui lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), il LUL assume un ruolo ancora più cruciale nella gestione dei rapporti di lavoro sportivo, in particolare per quanto riguarda i collaboratori sportivi nel settore dilettantistico. Questa guida approfondita mira a fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere il funzionamento del LUL, gli obblighi dei datori di lavoro e le novità introdotte dalla Riforma dello Sport.

Cos’è il Libro Unico del Lavoro

Il Libro Unico del Lavoro è un registro che sostituisce i precedenti libri paga e matricola. Introdotto nel 2008, il LUL ha l’obiettivo di semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro e di fornire una visione completa dei rapporti di lavoro in essere. Nel LUL devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Il LUL deve contenere informazioni anagrafiche, retributive e relative alle presenze dei lavoratori. In particolare, per ogni lavoratore devono essere indicati:

  • Nome, cognome e codice fiscale
  • Qualifica e livello di inquadramento contrattuale
  • Retribuzione base e anzianità di servizio
  • Posizioni assicurative e previdenziali
  • Calendario delle presenze, con indicazione delle ore di lavoro effettuate, straordinari, assenze, ferie e permessi

Inoltre, nel LUL vanno registrate tutte le somme erogate al lavoratore, inclusi rimborsi spese, trattenute, detrazioni fiscali, assegni familiari e prestazioni ricevute da enti previdenziali.

Modalità di tenuta e conservazione

Il Libro Unico del Lavoro deve essere tenuto e conservato secondo precise modalità stabilite dalla legge. Può essere compilato in formato elettronico mediante uno dei seguenti sistemi:

  1. Elaborazione e stampa su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati e vidimati dall’INAIL o da soggetti abilitati
  2. Stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’INAIL alla stampa e alla generazione della numerazione automatica
  3. Supporti magnetici o elaborazione automatica dei dati, garantendo consultabilità, inalterabilità, integrità e sequenzialità cronologica delle informazioni

Il LUL deve essere conservato per 5 anni dall’ultima registrazione effettuata e può essere tenuto presso la sede legale dell’azienda, lo studio di un consulente del lavoro o altro professionista abilitato.Le registrazioni sul LUL devono essere effettuate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ad esempio, le informazioni relative a gennaio devono essere annotate entro fine febbraio.

Obblighi per i datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza, sono tenuti a istituire e tenere aggiornato il Libro Unico del Lavoro. Le uniche eccezioni riguardano i datori di lavoro domestico e alcune specifiche categorie, come i soci di cooperative di produzione e lavoro o i titolari di imprese familiari che si avvalgono esclusivamente del lavoro di familiari.

Il datore di lavoro è responsabile della corretta tenuta e conservazione del LUL e, in caso di ispezione, deve essere in grado di esibirlo agli organi di vigilanza entro 15 giorni dalla richiesta. La mancata istituzione, esibizione o aggiornamento del LUL comporta sanzioni pecuniarie.

Il LUL nel settore sportivo dilettantistico

Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), il Libro Unico del Lavoro assume un ruolo fondamentale nella gestione dei rapporti di lavoro sportivo, in particolare per quanto riguarda i collaboratori sportivi nel settore dilettantistico.

La Riforma ha introdotto importanti novità riguardanti il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi percepiti dai collaboratori sportivi. In base alle nuove disposizioni:

  • I compensi fino a 15.000 euro annui non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF
  • Per i compensi compresi tra 15.000 e 65.000 euro è prevista un’imposizione agevolata

Inoltre, la Riforma ha stabilito che:

  • I collaboratori sportivi devono essere iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)
  • Le comunicazioni effettuate tramite il RASD equivalgono alle comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego

Per quanto riguarda il LUL, i datori di lavoro sportivi dilettantistici devono iscrivere i collaboratori sportivi nel registro, indicando i dati anagrafici, la tipologia di rapporto (co.co.co. sportivo), i compensi erogati e le relative trattenute previdenziali e fiscali. Le registrazioni devono essere effettuate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, come previsto per tutti i datori di lavoro.

Il LUL per i co.co.co sportivi presso il RASD

Nel caso specifico dei collaboratori sportivi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), la tenuta e compilazione del Libro Unico del Lavoro (LUL) presenta alcune peculiarità, soprattutto alla luce delle recenti novità introdotte dalla riforma dello sport.

Modalità di tenuta del LUL per i co.co.co. sportivi:

  • L’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. n. 120/2023, prevede la possibilità di adempiere alla tenuta del LUL per i co.co.co. sportivi in via telematica mediante il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
  • Tuttavia, tale modalità è facoltativa e l’iscrizione nel LUL può avvenire anche secondo la modalità ordinaria, ovvero mediante elaborazione e stampa su fogli mobili a ciclo continuo, stampa laser o supporti magnetici.

Compilazione del LUL per i co.co.co. sportivi:

  • Per ciascun collaboratore sportivo, devono essere annotati sul LUL i dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale), la qualifica, la retribuzione base e le relative posizioni assicurative.
  • Nella sezione dei dati retributivi, vanno indicate le somme corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi eventuali rimborsi spese, trattenute, detrazioni fiscali e prestazioni ricevute da enti previdenziali.

Tempi di compilazione e conservazione:

  • Le registrazioni sul LUL devono essere effettuate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ad esempio, i dati relativi a gennaio vanno annotati entro fine febbraio.
  • Il LUL deve essere conservato per un periodo di 5 anni dall’ultima registrazione.

È importante sottolineare che, a seguito della riforma dello sport, anche i collaboratori sportivi con compensi superiori a 5.000 euro annui sono soggetti agli obblighi contributivi presso la Gestione Separata INPS. Pertanto, le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno prestare particolare attenzione agli adempimenti connessi al LUL e alle comunicazioni tramite il RASD, una volta definite le relative modalità operative.

Esempio pratico

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Veloce” ha stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’istruttore Mario Rossi per l’anno 2024. Mario percepirà un compenso annuo di 12.000 euro per le sue attività di allenamento e preparazione degli atleti.

L’Associazione deve iscrivere Mario Rossi nel Libro Unico del Lavoro, indicando i suoi dati anagrafici, la tipologia di rapporto (co.co.co. sportivo), il compenso pattuito e le eventuali trattenute previdenziali. Le registrazioni devono essere effettuate mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Poiché il compenso annuo di Mario è inferiore a 15.000 euro, non sarà soggetto a imposizione IRPEF, ma l’Associazione dovrà comunque effettuare le trattenute previdenziali previste dalla legge.

Conclusione

Il Libro Unico del Lavoro rappresenta uno strumento essenziale per la corretta gestione dei rapporti di lavoro, sia nel settore sportivo dilettantistico che in tutti gli altri ambiti. I datori di lavoro sono tenuti a istituire e tenere aggiornato il LUL, rispettando le modalità di compilazione e conservazione previste dalla legge.

Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport, il LUL assume un ruolo ancora più cruciale nella gestione dei collaboratori sportivi, alla luce delle novità introdotte in materia fiscale e previdenziale. I datori di lavoro sportivi dilettantistici devono prestare particolare attenzione agli adempimenti connessi al LUL e alle comunicazioni tramite il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Una corretta gestione del Libro Unico del Lavoro non solo consente di adempiere agli obblighi di legge, ma garantisce anche una maggiore trasparenza e tutela dei diritti dei lavoratori, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del settore sportivo dilettantistico.


Domande e Risposte

D: Chi è obbligato a tenere il Libro Unico del Lavoro?
R: Tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione dei datori di lavoro domestico e di alcune specifiche categorie, sono tenuti a istituire e tenere aggiornato il Libro Unico del Lavoro.

D: Quali informazioni devono essere contenute nel LUL?
R: Il LUL deve contenere informazioni anagrafiche, retributive e relative alle presenze dei lavoratori, come nome, cognome, codice fiscale, qualifica, retribuzione base, posizioni assicurative e previdenziali, calendario delle presenze con indicazione di ore di lavoro, straordinari, assenze, ferie e permessi.

D: Come deve essere tenuto e conservato il Libro Unico del Lavoro?
R: Il LUL può essere tenuto in formato elettronico mediante stampa su fogli mobili a ciclo continuo, stampa laser o supporti magnetici. Deve essere conservato per 5 anni dall’ultima registrazione effettuata e può essere tenuto presso la sede legale dell’azienda, lo studio di un consulente del lavoro o altro professionista abilitato.

D: Quali sono le novità introdotte dalla Riforma dello Sport per i collaboratori sportivi?
R: La Riforma dello Sport ha introdotto un regime fiscale agevolato per i compensi dei collaboratori sportivi fino a 65.000 euro annui e ha stabilito l’obbligo di iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Le comunicazioni tramite il RASD equivalgono alle comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego.

D: Entro quando devono essere effettuate le registrazioni sul LUL?
R: Le registrazioni sul LUL devono essere effettuate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ad esempio, le informazioni relative al mese di gennaio devono essere annotate entro la fine di febbraio.

D: Quali sono le sanzioni previste in caso di irregolarità nella tenuta del LUL?
R: La mancata istituzione, esibizione o aggiornamento del LUL comporta sanzioni pecuniarie che possono variare da 500 a 2.500 euro, in base a diversi criteri come la gravità dell’infrazione e il numero di lavoratori interessati.

D: È possibile tenere il LUL solo in formato cartaceo?
R: No, dal 2009 il LUL deve essere tenuto obbligatoriamente in formato elettronico, secondo una delle modalità previste dalla legge (stampa su fogli mobili, stampa laser, supporti magnetici o elaborazione automatica dei dati). Non è più consentita la tenuta manuale del registro.

D: Il LUL deve essere vidimato prima dell’uso?
R: Dipende dalla modalità di tenuta scelta. Se il LUL è tenuto mediante stampa su fogli mobili a ciclo continuo o stampa laser, è necessaria la preventiva vidimazione da parte dell’INAIL o di soggetti abilitati. Se invece si utilizzano supporti magnetici o l’elaborazione automatica dei dati, non è richiesta la vidimazione, ma occorre inviare una comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente prima della messa in uso del sistema.

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