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Il lavoratore sportivo occasionale

24 Maggio, 2024

La riforma dello sport, introdotta con il D.Lgs. n. 36/2021 e successivamente modificata dai decreti correttivi n. 163/2022 e n. 120/2023, ha portato importanti novità nel mondo del lavoro sportivo. Tra queste, spicca la possibilità per le associazioni e società sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e altri organismi sportivi di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. Questa nuova figura si affianca alle tradizionali tipologie di lavoro sportivo, come il lavoro subordinato, autonomo e le collaborazioni coordinate e continuative.

Cosa si intende per lavoratore sportivo occasionale

Il lavoratore sportivo occasionale è colui che svolge prestazioni sportive in via saltuaria ed episodica, senza vincolo di subordinazione e al di fuori dell‘esercizio di attività professionalmente organizzata. Si tratta di una figura che si distingue dal lavoratore sportivo “classico”, il quale invece presta la propria attività con continuità e nell’ambito di un rapporto di lavoro strutturato.

Il lavoro autonomo occasionale presenta le seguenti caratteristiche distintive:

  • Assenza di professionalità;
  • Mancanza di abitualità;
  • Assenza di continuità;
  • Assenza di coordinazione;
  • Completa autonomia circa tempi e modalità di esecuzione;
  • Nessun inserimento funzionale nell’organizzazione del committente.

Tali requisiti risultano difficilmente compatibili con la prestazione sportiva organizzata, che tipicamente prevede programmazione, regolarità e sistematicità. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate su FiscoOggi (12 ottobre 2016), il lavoratore autonomo occasionale agisce “senza vincolo di subordinazione né potere di coordinamento da parte del committente e in via del tutto occasionale“.

La normativa di riferimento

La possibilità di ricorrere al lavoro occasionale in ambito sportivo è stata introdotta dal nuovo comma 3-bis dell‘art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, aggiunto dal D.Lgs. n. 120/2023. Tuttavia, la disposizione non chiarisce esplicitamente a quale normativa fare riferimento per la disciplina di questa tipologia contrattuale. Le ipotesi sono due:

  • i contratti di prestazione occasionale (PrestO) di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017
  • (oppure) le prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile.

Differenze tra PrestO e lavoro autonomo occasionale

I contratti PrestO sono caratterizzati da specifici requisiti e limiti, tra cui un tetto massimo di compensi annui di 5.000 euro per prestatore e l’obbligo per il committente di avere meno di dieci dipendenti a tempo indeterminato. Inoltre, prevedono un regime contributivo e assicurativo proprio, con esenzione fiscale sui compensi. Il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., invece, è una fattispecie più ampia e generica, che non prevede particolari vincoli, se non il carattere episodico e saltuario della prestazione.

Trattamento fiscale e contributivo

Uno dei nodi cruciali riguarda l’applicabilità al lavoro sportivo occasionale delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla riforma per le altre tipologie di lavoro sportivo. In particolare, ci si chiede se possa beneficiare dell’esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui e dell’esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui. Al momento, in assenza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi propendere per la non applicabilità di tali benefici al lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., con conseguente assoggettamento dei compensi alla ritenuta d’acconto del 20% e all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS al superamento della soglia di 5.000 euro annui. Diverso il discorso per i contratti PrestO, che godono di un regime fiscale e contributivo agevolato.

Rilevanza della modifica all’art. 53 TUIR introdotta dal D.L. 71/2024

Il D.L. 71/2024, in vigore dal 1° luglio 2024, ha abrogato l’art. 53, co. 2, lett. a) TUIR, che riconduceva alla categoria dei redditi da lavoro autonomo anche quelli derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co. ai sensi del D.Lgs. 36/2021. Questa abrogazione rappresenta un elemento cruciale per l’inquadramento fiscale del lavoro sportivo occasionale. La relazione illustrativa al D.D.L. di conversione del D.L. 71/2024 specifica che l’intervento mira a “far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionali“.

In particolare, per effetto della modifica:

  • I redditi derivanti da prestazioni sportive svolte in modo “abituale” rientrano nell’ordinario reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR, con applicazione delle regole di determinazione ex art. 54, commi da 1 a 6-bis;
  • I redditi derivanti da prestazioni sportive svolte in modo “occasionale” sono riconducibili ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), TUIR, con applicazione delle regole di determinazione ex art. 71, comma 2.

La misura risulta finalizzata a prevenire “potenziali erronee comunicazioni in ambito contributivo in materia di lavoro sportivo”, semplificandone gli adempimenti e stimolando il corretto assolvimento degli obblighi relativi.

Inapplicabilità dell’esenzione IRPEF di euro 15.000 alle prestazioni occasionali

Con il cambiamento di inquadramento fiscale, come detto, non è chiaro se per i lavoratori sportivi occasionali possa rimanere in vigore l’esenzione fiscale per i compensi fino a 15.000 euro annui, come previsto dall’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.  In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’amministrazione finanziaria, proviamo di seguito a cercare di capire come regolarsi seguendo degli schemi di ragionamento.

Le recenti istruzioni al modello Redditi PF 2025 non riportano alcun riferimento alla nuova franchigia di euro 15.000 prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 per i lavoratori sportivi occasionali dilettantistici; Per quanto riguarda invece Istruzioni del modello Redditi PF2024  nella sezione dedicata ai redditi diversi (quadro RL), veniva espressamente richiamata la franchigia di esenzione IRPEF di 10.000 euro per i compensi sportivi dilettantistici, in coerenza con quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (norma vigente prima della riforma).

L’assenza di riferimenti alla franchigia nelle istruzioni ministeriali suggerisce una scelta consapevole da parte dell’Amministrazione finanziaria e non una dimenticanza. In particolare:

  • il nuovo inquadramento dei compensi da lavoro sportivo occasionale tra i redditi diversi (lett. l), e non più la lett. m) dell’art. 67 TUIR) non è accompagnato da un esplicito coordinamento normativo con la disciplina del D.Lgs. 36/2021;
  • l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 fa riferimento ai “lavoratori sportivi dilettantistici”, concetto che sembra presupporre l’esistenza di un rapporto continuativo (autonomo o co.co.co.) e non occasionale;
  • manca una norma di raccordo che estenda esplicitamente la franchigia anche ai redditi diversi di natura occasionale.

Inoltre, le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2025 precisano che l’abrogazione dell’art. 53, comma 2, lett. a) TUIR “ha consentito di includere nel lavoro sportivo unicamente il lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro autonomo abituale“. Tale posizione è ulteriormente corroborata dalla nota n. 2830 del 4 dicembre 2023 del Ministro per lo Sport e i Giovani, che, in risposta a quesiti formulati dal CONI, ha chiarito che “l’art. 25 co. 3-bis prevede che l’attività svolta nella forma della prestazione occasionale non rientra nell’ambito applicativo del D.Lgs. 36/2021 e che si tratta di fattispecie regolata dalle norme ordinarie, non rientrante tra le forme di lavoro sportivo“.

Da questo quadro emerge con evidenza che:

  • Il lavoro sportivo occasionale non è ricompreso nel perimetro applicativo del D.Lgs. 36/2021;
  • I compensi derivanti da tali prestazioni sono qualificabili esclusivamente come redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. l) TUIR;
  • L’esenzione IRPEF fino a euro 15.000 prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 non è applicabile a tali compensi;
  • L’intero ammontare dei compensi è soggetto a tassazione ordinaria secondo gli scaglioni IRPEF vigenti.

L’attuale formulazione dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 dispone che “I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00“. Il riferimento ai “compensi di lavoro sportivo” deve essere interpretato alla luce della definizione contenuta nell’art. 25 del medesimo decreto, che ora esclude le prestazioni occasionali.

Adempimenti e obblighi

Per il lavoro autonomo occasionale in ambito sportivo, il committente è tenuto ad effettuare la comunicazione preventiva obbligatoria all’Ispettorato del Lavoro, almeno un giorno prima dell’inizio della prestazione, utilizzando l’apposita procedura telematica. Sono esclusi da tale obbligo i professionisti e le collaborazioni coordinate e continuative. Inoltre, il committente deve rilasciare al prestatore una ricevuta/nota di pagamento con l’indicazione del compenso lordo, della ritenuta d’acconto operata e del compenso netto corrisposto.

Esempi pratici

  • Un istruttore di yoga viene ingaggiato da un’associazione sportiva dilettantistica per tenere un workshop di un weekend. Percepisce un compenso di 500 euro, su cui l’associazione applica la ritenuta d’acconto del 20%.
  • Una studentessa universitaria viene chiamata da una società sportiva per svolgere il ruolo di assistente arbitrale in occasione di un torneo. Riceve un compenso di 200 euro, sempre assoggettato a ritenuta d’acconto.
  • Un ex atleta presta saltuariamente la propria opera come mental coach per gli atleti di una federazione sportiva nazionale. Nel corso dell’anno percepisce compensi per 8.000 euro. Oltre alla ritenuta d’acconto, dovrà iscriversi alla Gestione Separata INPS e versare i relativi contributi sulla parte eccedente i 5.000 euro.

Conclusione

L’introduzione della figura del lavoratore sportivo occasionale rappresenta un’importante novità nel panorama del lavoro sportivo, offrendo agli organismi sportivi una ulteriore opzione per acquisire prestazioni saltuarie senza instaurare rapporti di lavoro strutturati. Tuttavia, permangono alcuni dubbi interpretativi, soprattutto in merito al regime fiscale e contributivo applicabile, che richiedono un intervento chiarificatore da parte delle istituzioni competenti. In attesa di tali chiarimenti, è opportuno attenersi ad un approccio prudenziale, applicando la disciplina ordinaria del lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., senza poter beneficiare delle agevolazioni previste per le altre tipologie di lavoro sportivo. Diverso il discorso per i contratti PrestO, che rappresentano un’alternativa interessante, seppur con limiti più stringenti. In ogni caso, gli organismi sportivi dovranno valutare attentamente quale tipologia contrattuale utilizzare in base alle proprie esigenze e caratteristiche, non dimenticando gli adempimenti e gli obblighi connessi.


Domande e Risposte

D: Il lavoratore sportivo occasionale inquadrato come lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. può beneficiare dell’esenzione fiscale fino a 15.000 euro prevista per gli altri lavoratori sportivi?
R: Al momento non vi è certezza su questo punto. In assenza di indicazioni esplicite da parte del legislatore e di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che tale esenzione non sia applicabile e che i compensi siano sempre assoggettati a ritenuta d’acconto del 20%.

D: Qual è il limite di compensi oltre il quale scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per il lavoratore sportivo occasionale inquadrato come lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.?
R: Il limite è di 5.000 euro annui, come previsto in via generale per i lavoratori autonomi occasionali. Al superamento di tale soglia, il lavoratore dovrà iscriversi alla Gestione Separata e versare i relativi contributi previdenziali sulla parte eccedente.

D: I contratti di prestazione occasionale (PrestO) di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 possono rappresentare un’alternativa vantaggiosa per gli organismi sportivi rispetto al lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.?
R: Sì, i contratti PrestO godono di un regime fiscale e contributivo agevolato, con esenzione fiscale sui compensi e un regime contributivo e assicurativo proprio. Tuttavia, presentano limiti più stringenti rispetto al lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., come il tetto massimo di compensi annui di 5.000 euro per prestatore e l’obbligo per il committente di avere meno di dieci dipendenti a tempo indeterminato.

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