L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sul trattamento tributario applicabile alle somme percepite da chi opera nel settore sportivo dilettantistico. La risposta alla consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, riprendendo la precedente n. 956-13/2024, affronta questioni cruciali relative alla soglia di esenzione, alla gestione delle ritenute fiscali per i premi sportivi e al coordinamento con il regime forfetario. Gli importi fino a 15.000 euro annui restano fuori dal perimetro dell’imposizione diretta, secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 6, del D.lgs. 36/2021 (riforma del lavoro sportivo), sia per lavoratori autonomi (anche forfettari), subordinati che co.co.co. La norma richiede però un’autodichiarazione specifica per permettere agli enti erogatori di gestire correttamente gli adempimenti fiscali senza applicare ritenute improprie.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Compensi sportivi dilettantistici esenti da imposizione fino a 15.000 € annui per tutti i rapporti (autonomi e subordinati) ex art. 36, D.Lgs. 36/2021.
- Necessaria autodichiarazione del lavoratore ad ogni pagamento e verso ciascun ente sportivo, per corretta gestione della soglia ed eventuali ritenute.
- Ritenuta fiscale applicabile solo sulla parte eccedente i 15.000 €, da parte del sostituto d’imposta.
- In regime forfetario: la soglia esente si deduce solo dal reddito imponibile, ma il limite di 85.000 € si calcola sull’intero ammontare percepito nell’anno.
- Premi sportivi: quelli contrattuali rientrano nel reddito, quelli una tantum (gettoni, bonus gare) subiscono ritenuta 20% e non richiedono rilascio della Certificazione Unica.
- Impatto IRAP: solo compensi ai collaboratori coordinati e continuativi oltre 85.000 € annui concorrono alla base imponibile IRAP dell’associazione.
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Estensione della soglia ai lavoratori autonomi sportivi
Un aspetto di particolare interesse chiarito dalla consulenza giuridica n. 14/2025 attiene all’applicabilità della soglia di non imponibilità ai lavoratori autonomi che esercitano attività sportiva dilettantistica. L’Agenzia delle Entrate ha confermato espressamente che l’agevolazione prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 si estende anche ai soggetti che percepiscono compensi da contratti di lavoro autonomo sportivo, non limitandosi esclusivamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o subordinati.
La formulazione normativa “i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00” presenta carattere generale e ricomprende tutte le tipologie contrattuali con cui può essere svolta l’attività sportiva dilettantistica. L’articolo 25, comma 2, del medesimo decreto stabilisce infatti che l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto sia di rapporto subordinato che di rapporto autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative.
Di conseguenza, rilevano quali componenti positivi del reddito di lavoro autonomo (redditi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, da determinarsi secondo gli articoli 54 e seguenti) esclusivamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. Nella determinazione del reddito si assume tra gli elementi positivi l’importo dei compensi che supera la soglia, al quale devono essere sommati gli altri componenti positivi di reddito, procedendo successivamente con la deduzione delle spese ammissibili secondo le regole ordinarie previste per il lavoro autonomo.
Ambito soggettivo dell’agevolazione e tipologie contrattuali
Un profilo di cruciale rilevanza sistematica riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della soglia di non imponibilità. La consulenza giuridica n. 14/2025 ha confermato l’interpretazione estensiva della norma agevolativa, chiarendo che l’esenzione fino a 15.000 euro opera trasversalmente rispetto a tutte le forme contrattuali attraverso cui può essere svolta l’attività sportiva dilettantistica.
La formulazione impiegata dal legislatore all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 – “i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00” – presenta infatti carattere generale e onnicomprensivo. Il riferimento ai “compensi di lavoro sportivo” senza ulteriori specificazioni qualificatorie include indistintamente:
- a) rapporti di lavoro subordinato sportivo dilettantistico, disciplinati secondo le disposizioni del Titolo V, Capo I, del D.Lgs. 36/2021, per i quali i compensi rientrano tra i redditi di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 51 del TUIR;
- b) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva, regolati dall’art. 28 del medesimo decreto, i cui compensi vengono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR;
- c) rapporti di lavoro autonomo sportivo, contratti secondo l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2021, che generano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR.
Questa interpretazione trova fondamento nel rinvio operato dall’art. 25, comma 2, che stabilisce espressamente: “Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative“. La ratio della norma agevolativa consiste nel favorire lo sviluppo del settore sportivo dilettantistico nel suo complesso, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto instaurato.
Per i lavoratori subordinati sportivi dilettanti, nella pratica applicativa, i primi 15.000 euro di retribuzione annua non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e delle relative addizionali. Il datore di lavoro sportivo non applica ritenute fiscali fino al raggiungimento della soglia, fermo restando l’obbligo contributivo che segue regole autonome. L’importo esente deve essere considerato nella compilazione della Certificazione Unica 2025 utilizzando gli appositi campi previsti nel quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Per i lavoratori autonomi sportivi, rilevano quali componenti positivi del reddito (redditi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, da determinarsi secondo gli articoli 54 e seguenti) esclusivamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. Nella determinazione del reddito si assume tra gli elementi positivi l’importo dei compensi che supera la soglia, al quale devono essere sommati gli altri componenti positivi di reddito, procedendo successivamente con la deduzione delle spese ammissibili secondo le regole ordinarie previste per il lavoro autonomo.
Gestione della soglia di non imponibilità
Secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, le retribuzioni derivanti da attività sportive dilettantistiche non formano base imponibile fino all’importo complessivo di 15.000 euro annui. L’applicazione pratica di questa disposizione richiede un passaggio fondamentale: il lavoratore deve rilasciare al momento dell’incasso un’autodichiarazione che attesti l’ammontare già percepito nell’anno solare per prestazioni analoghe.
Nella prassi operativa emerge un aspetto rilevante quando il dilettante collabora con più associazioni o società sportive. Ciascun ente erogatore necessita di ricevere l’autocertificazione aggiornata a ogni pagamento. Si consideri l’ipotesi di un istruttore che presta servizio presso tre palestre differenti: dovrà comunicare a ognuna l’importo progressivo già incassato nell’anno, consentendo così al sostituto di verificare se il nuovo pagamento superi o meno il limite.
La ritenuta fiscale prevista dall’articolo 25 del DPR 600/1973 si applica esclusivamente sulla porzione eccedente i 15.000 euro. Il meccanismo funziona in questo modo: finché la somma complessiva resta sotto la soglia, nessuna trattenuta viene operata; al superamento del limite, la ritenuta colpisce solo la parte in eccesso.
Autocertificazione e meccanismo delle ritenute
L’applicazione della soglia di non imponibilità prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 si fonda su un adempimento formale specifico. Il lavoratore sportivo è tenuto, ai sensi del successivo comma 6-bis, a produrre un’autodichiarazione all’atto del pagamento, mediante la quale attesta l’ammontare complessivo dei compensi già percepiti nell’anno solare per attività sportive dilettantistiche.
Nella prassi applicativa, quando un medesimo soggetto intrattiene rapporti con plurime associazioni o società sportive, ciascun ente deve acquisire un’autocertificazione aggiornata a ogni erogazione. Supponiamo che un preparatore atletico collabori con due associazioni sportive differenti e una federazione regionale. Ad ogni pagamento, egli dovrà comunicare progressivamente il totale già incassato, permettendo così a ciascun soggetto erogatore di valutare se l’importo che sta per corrispondere determini o meno il superamento della franchigia fiscale.
La ritenuta di cui all’art. 25 del DPR 600/1973 si applica unicamente sull’importo eccedente i 15.000 euro. Prima del raggiungimento della soglia, nessuna trattenuta viene effettuata. Una volta superato tale limite, la ritenuta colpisce esclusivamente la parte in eccedenza.
Accesso al regime forfetario per lavoratori sportivi
La disciplina relativa ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico che adottano il regime forfetario (Legge 190/2014) presenta aspetti tecnici di rilievo chiariti dall’Agenzia. Chi possiede i requisiti per aderire a tale regime può beneficiare contemporaneamente della soglia di non imponibilità dei compensi sportivi fino a 15.000 euro.
Nel calcolo del reddito imponibile secondo il regime forfetario, il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO di riferimento va applicato unicamente alla parte di compensi sportivi che supera la soglia esente. In altri termini, dalla base di calcolo occorre sottrarre preventivamente i primi 15.000 euro.
Diverso è il discorso per la verifica del limite massimo di ricavi o compensi che consente la permanenza nel regime agevolato. Il tetto degli 85.000 euro annui, secondo quanto indicato dall’art. 1, comma 54, della L. 190/2014, va calcolato sull’intero ammontare percepito, senza sottrarre la quota non imponibile. La soglia esente rileva quindi solo nel calcolo dell’imposta, non nella verifica dei requisiti di accesso o permanenza.
Ipotizziamo un allenatore di calcetto in regime forfetario che nel 2025 incassa compensi sportivi dilettantistici per 92.000 euro. Il coefficiente di redditività proprio del suo codice ATECO si applicherà su 77.000 euro (92.000 meno 15.000). Tuttavia, a partire dal 2026, il medesimo soggetto fuoriesce dal forfetario per aver superato il limite degli 85.000 euro considerando l’intero importo incassato.
Verifiche per l’accesso al forfetario e periodo transitorio
Per determinare l’ammissibilità al regime forfetario nel periodo d’imposta 2024 occorre esaminare esclusivamente i rapporti di lavoro sportivo instaurati dal 1° luglio 2023 in poi, data in cui è divenuta operativa la riforma contenuta nel D.Lgs. 36/2021. I compensi percepiti prima di tale data, qualificabili come redditi diversi secondo l’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, non rappresentano causa ostativa, anche qualora provengano dal medesimo soggetto con il quale nel 2024 viene sottoscritto un contratto secondo la nuova disciplina.
Di contro, qualora nell’anno 2023 siano stati percepiti compensi derivanti da un rapporto già inquadrato come lavoro sportivo ai sensi del nuovo decreto, tale circostanza costituisce impedimento all’ingresso nel regime forfetario per il 2024. La distinzione, pur sottile, produce effetti giuridici concreti sulla possibilità di fruire delle agevolazioni tributarie connesse al regime semplificato.
Tassazione dei premi sportivi e ritenute
La disciplina fiscale dei premi correlati a manifestazioni sportive presenta alcune peculiarità specificate dall’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021. Occorre distinguere tra diverse tipologie di erogazioni sulla base della loro natura giuridica e delle modalità di corresponsione.
Restano esclusi dalla ritenuta del 20% prevista dall’art. 30 del DPR 600/1973 i premi che costituiscono componenti variabili della retribuzione contrattuale. Quando atleti, allenatori o tecnici conseguono somme indicate nei contratti come “premi” legati al conseguimento di obiettivi sportivi predeterminati, tali importi formano parte integrante del compenso e vengono assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie della categoria reddituale di appartenenza – subordinato o autonomo, a seconda della tipologia contrattuale prescelta.
La ritenuta a titolo di imposta del 20% colpisce invece i premi erogati per risultati conseguiti o per partecipazione a raduni preparatori, quando non costituiscono elementi contrattuali della retribuzione. Questa categoria comprende, ad esempio, i premi una tantum corrisposti da federazioni o enti per la conquista di medaglie in competizioni nazionali o internazionali, oppure i gettoni presenza per convocazioni a stage di preparazione.
Emerge una precisazione rilevante per gli atleti professionisti. Quando un giocatore sotto contratto professionistico viene convocato dalla Federazione nella rappresentativa nazionale, l’attività svolta in nazionale ricade comunque nell’ambito dilettantistico, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto ordinario. Di conseguenza, le somme corrisposte dalle Federazioni ai convocati – gettoni, premi per competizioni, indennità per raduni – seguono la disciplina tributaria del dilettantismo con applicazione della ritenuta del 20%.
Premi versati alle società sportive
Merita attenzione una casistica particolare che riguarda la destinazione finale del premio. Quando le somme non vengono corrisposte direttamente al singolo atleta o tecnico, bensì all’ente sportivo di appartenenza, viene meno qualsiasi rilevanza reddituale per il lavoratore sportivo. Il premio resta nella sfera patrimoniale della società o associazione beneficiaria, senza generare alcun reddito tassabile in capo al singolo.
Questa distinzione assume rilevanza pratica nelle competizioni a squadre, dove frequentemente le Federazioni o gli organizzatori erogano premi collettivi destinati all’ente piuttosto che ai singoli componenti della formazione vincitrice.
Adempimenti dichiarativi e certificativi
Gli obblighi dichiarativi relativi ai premi sportivi presentano alcune particolarità rispetto alla generalità dei redditi. Le somme assoggettate a ritenuta secondo l’art. 30 del DPR 600/1973 non richiedono il rilascio della Certificazione Unica da parte del soggetto erogatore, in deroga alla disciplina ordinaria.
L’adempimento si limita all’indicazione nel modello 770. È necessario compilare il Quadro SH nella sezione Prospetto G, riportando la ritenuta operata nella terza sezione del quadro ST. Tale semplificazione distingue i premi sportivi da altre tipologie di compensi soggetti agli obblighi certificativi ordinari previsti dall’art. 4, commi 3-bis e 6-ter, del DPR 322/1998.
Nella prassi operativa questa differenziazione riduce gli oneri amministrativi a carico degli enti sportivi dilettantistici, spesso caratterizzati da strutture organizzative contenute e risorse limitate per gli adempimenti burocratici.
Disciplina IRAP per i compensi ai collaboratori
Il secondo periodo dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 introduce un’agevolazione specifica per gli enti erogatori in relazione all’imposta regionale sulle attività produttive. Non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i singoli compensi versati a collaboratori coordinati e continuativi operanti nell’area del dilettantismo quando di importo inferiore agli 85.000 euro annui.
La formulazione normativa ha generato questioni interpretative circa la natura del limite. L’Agenzia ha chiarito che si tratta di una soglia assoluta e non di una franchigia applicabile proporzionalmente. Il meccanismo opera secondo una logica binaria: i compensi individuali inferiori a 85.000 euro non rilevano ai fini IRAP dell’ente; i compensi pari o superiori a tale importo concorrono per l’intero ammontare alla formazione della base imponibile.
Ipotizziamo un’associazione sportiva dilettantistica che corrisponde a un coordinatore tecnico 80.000 euro annui e a un direttore sportivo 90.000 euro annui. Il primo compenso non rileva ai fini della base imponibile IRAP, mentre il secondo vi concorre interamente per 90.000 euro. Non è prevista alcuna detrazione o riduzione dei 5.000 euro eccedenti la soglia.
Criticità nella compilazione del modello redditi
Nonostante i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la consulenza giuridica n. 14/2025, permangono difficoltà operative nella gestione dichiarativa per i contribuenti in regime forfetario. Il quadro LM del modello REDDITI PF attualmente non contempla campi specifici per evidenziare la quota esente prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
Diversamente, i quadri RC e RE dispongono di apposite sezioni per gestire l’agevolazione mediante l’indicazione nei campi 781, 782, 784 e 785, come indicato nelle istruzioni alla Certificazione Unica 2025 approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 9454 del 15 gennaio 2025.
L’unica soluzione praticabile al momento consiste nell’indicare direttamente nel quadro LM i compensi sportivi al netto della quota esente. Questo approccio presenta però un limite: non garantisce il controllo automatico sul rispetto del limite in presenza di ulteriori compensi sportivi di diversa natura. Le specifiche tecniche del modello REDDITI PF 2025 effettuano tale verifica considerando esclusivamente gli importi inseriti nei righi dedicati dei quadri RC e RE.
La situazione richiede probabilmente un intervento dell’Amministrazione finanziaria su modello e istruzioni, per permettere una corretta rappresentazione di tutte le fattispecie anche nel quadro LM, evitando incongruenze o errori nella determinazione del reddito imponibile. Le associazioni di categoria hanno già segnalato l’esigenza di modifiche strutturali al modello dichiarativo per il periodo d’imposta 2025.
Certificazione unica e scadenze dichiarative
Un aspetto rilevante riguarda gli obblighi certificativi per i compensi sportivi inferiori alla soglia di 15.000 euro. Tali somme, pur beneficiando della non imponibilità ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, non rientrano tra i redditi fiscalmente esenti di cui all’art. 4, comma 6-ter, del DPR 322/1998.
Di conseguenza, le Certificazioni Uniche relative a compensi sportivi dilettantistici sotto i 15.000 euro devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il termine ordinario del 17 marzo (anziché il 31 ottobre previsto per i redditi esenti). Il medesimo termine vale per la consegna della CU al lavoratore sportivo, utilizzando il modello sintetico. L’obbligo di certificazione permane anche in assenza di ritenute operate, giacché il reddito – sebbene non tassato – resta fiscalmente rilevante ai fini informativi.
La distinzione tra redditi “non imponibili” e redditi “esenti” ha generato incertezze applicative tra gli operatori del settore. La mancata trasmissione nei termini, in assenza di ravvedimento operoso, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa generale. È possibile rimediare tramite ravvedimento entro 60 giorni dalla scadenza, versando una sanzione ridotta pari a 1/9 di 100 euro (quindi 11,11 euro) per ciascuna CU omessa o tardiva, con modello F24 e codice tributo 8911.
Riepilogo operativo per enti e lavoratori sportivi
L’applicazione pratica della normativa sui compensi sportivi dilettantistici richiede attenzione a molteplici adempimenti coordinati.
Gli enti sportivi dilettantistici devono acquisire l’autocertificazione dai lavoratori ad ogni pagamento, applicare la ritenuta del 25% solo sulla parte eccedente i 15.000 euro per il lavoro autonomo sportivo, gestire separatamente i premi sportivi con ritenuta del 20%, indicare le somme nel modello 770 senza obbligo di Certificazione Unica per i soli premi ex art. 30 DPR 600/1973, trasmettere la CU entro il 17 marzo per tutti gli altri compensi sportivi anche se sotto i 15.000 euro, verificare l’impatto IRAP dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi superiori a 85.000 euro.
I lavoratori sportivi dilettanti devono rilasciare autocertificazione progressiva a ciascun ente erogatore indicando i compensi già percepiti nell’anno, se in regime forfetario applicare il coefficiente di redditività solo sulla parte oltre i 15.000 euro, verificare annualmente il rispetto del limite di 85.000 euro considerando l’intero ammontare per la permanenza nel forfetario, distinguere tra premi contrattuali (retribuzione ordinaria) e premi una tantum (ritenuta 20%), conservare documentazione di tutti i rapporti attivi nell’anno per eventuali verifiche.
La consulenza giuridica n. 14/2025 rappresenta un documento di riferimento fondamentale per gli operatori del settore, ma evidenzia anche la necessità di futuri interventi sulla modulistica dichiarativa. Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono prestare particolare attenzione agli adempimenti certificativi e dichiarativi, considerata la complessità del quadro normativo derivante dalla riforma del lavoro sportivo. esenzione compensi sportivi