L’articolo 23 della legge di bilancio per l’anno 2026, approvata dal Consiglio dei ministri il 17 ottobre 2025, introduce una nuova stagione di definizione agevolata dei debiti tributari. La disciplina della rottamazione quinquies rappresenta l’evoluzione normativa più recente in materia di deflazione contenziosa tributaria, intervallata dalle precedenti stagioni di pace fiscale emanate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2022. L’intervento legislativo si colloca in un contesto di progressiva razionalizzazione del sistema di riscossione coattiva, caratterizzato dall’obiettivo di contemperare esigenze di recupero della base imponibile con la sostenibilità finanziaria dei contribuenti e l’azzeramento della conflittualità amministrativa.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Rottamazione quinquies 2026: riguarda debiti affidati a riscossione tra il 2000 e il 2023, accessibili solo con dichiarazione annuale presentata regolarmente.
- Beneficio esteso: anche ai decaduti delle precedenti rottamazioni, purché rispettino i requisiti originari.
- Sgravi: azzerate sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive: si paga solo capitale + interessi ordinari.
- Scadenze: adesione con dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026; comunicazione importi entro 30 giugno; pagamento (unica o rate da 100 euro minimo) dal 31 luglio 2026, con rateazione fino a maggio 2035 e tasso fisso 4% annuo.
- Effetti: sospensione procedimenti esecutivi, prescrizione e regolarità DURC per tutta la rateazione.
- Decadenza dal beneficio: mancato pagamento di 2 rate (anche non consecutive) o della rata unica.
- Esclusioni: chi non ha presentato dichiarazione, già aderenti a rottamazione quater con piano in corso al 30 settembre 2025 o debiti interamente pagati, accertamenti sostanziali, soggetti con procedure concorsuali non idonee.
Analisi delle principali innovazioni della rottamazione fiscale 2026
Ridefinizione della platea dei destinatari e dei requisiti di accesso
La nuova architettura normativa introduce criteri di selezione articolati e precisi. La rottamazione fiscale 2026 contempla esclusivamente debiti derivanti da carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. All’interno di questo perimetro temporale, accedono al beneficio coloro che ricorrano cumulativamente nei seguenti presupposti:
- presentazione regolare della dichiarazione annuale dei redditi (forma essenziale);
- pendenza di accertamento fondato sull’omesso versamento dell’imposta dichiarata (secondo i criteri di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 per le imposte dirette, ovvero agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/1972 per l’IVA);
- esclusione della natura dell’accertamento da procedure concorsuali già avviate oppure da provvedimenti derivanti da controlli sostanziali;
- assenza di contemporanea adesione alla precedente stagione di rottamazione (rottamazione quater).
Elemento di rilievo straordinario concerne il ripescaggio dei decaduti dalle precedenti edizioni. Il comma 18 dell’articolo 23 consente la definizione agevolata anche ai soggetti che abbiano perso il diritto al beneficio per mancato versamento nelle rottamazioni gestite negli anni 2016-2017-2018 e 2022, purché ricorrano le condizioni materiali originarie.
Per quanto concerne la materia previdenziale, la norma estende il beneficio ai debiti derivanti da omesso versamento di contributi verso l’INPS, identificandosi nel medesimo criterio selettivo: presentazione della dichiarazione e rilevazione amministrativa dell’omesso versamento.
Categoria di debito | Requisiti essenziali | Eccezioni |
---|---|---|
Imposte da omesso versamento (IRPEF, IRES) | Dichiarazione + controllo formale | Esclude false dichiarazioni |
IVA omessa | Dichiarazione + controllo formale | Include versamenti trimestri |
Avvisi bonari | Provvedimento notificato | Senza accertamento formale |
Contributi INPS | Dichiarazione + rilevazione INPS | Solo versamenti mancati |
Decaduti rottamazioni precedenti | Carichi 2000-2017 + requisiti originari | Nuova opportunità |
Debiti crisi d’impresa | Procedimenti concorsuali avviati | Anche importi falcidiati |
Sanzioni viabilità | Violazioni Codice della strada | Solo interessi e aggio |
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Esclusioni tassative e confini della disciplina
La norma opera esclusioni di assoluto rilievo che meritano enucleazione esplicita. Restano fuori dal perimetro agevolato coloro che non hanno provveduto a presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Se l’accertamento emerge dalla circostanza dell’omessa dichiarazione tout court, il procedimento di rottamazione non può instaurarsi. Questa limitazione rappresenta un meccanismo disincentivante nei confronti dell’evasione totale di documentazione.
Egualmente escluso rimane il soggetto già inserito regolarmente nel perimetro della rottamazione quater e in corso di versamento secondo il piano precedentemente sottoscritto alla data del 30 settembre 2025. Il legislatore ha inteso evitare distorsioni competitive e pluralità di dilazioni successive. Analogamente, non è consentito procedere secondo la disciplina agevolata nel caso in cui, per effetto di precedenti pagamenti già effettuati, il carico sia stato integralmente estinto ovvero completamente versato nelle relative scadenze.
Per quanto concerne la natura dell’accertamento, restano escluse le posizioni debitorie derivanti da accertamenti fondati su controlli sostanziali (ad esempio, revisioni della base imponibile, riqualificazioni di redditi, verificazioni di natura ispettiva). La norma si applica esclusivamente agli accertamenti generati da controlli formali, ossia da verificazioni automatizzate e sistematizzate del versamento rispetto all’importo dichiarato.
Categoria esclusa | Motivazione esclusione | Conseguenza procedurale |
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Mancata presentazione dichiarazione | Evasione totale di documentazione | Accertamento ordinario (non rottamazione) |
Già in regola con Rottamazione 4 | Evitare dilazioni successive | Mantiene vigente Rottamazione 4 |
Carico interamente versato | Nessun debito residuo | Non è necessaria definizione agevolata |
Accertamento sostanziale (falsa dichiarazione) | Natura differente dell’accertamento | Ricorso ordinario presso organi competenti |
Destinatario accertamento per mancata dichiarazione | Evasione totale da controllo | Esclusione tassativa dalla disciplina |
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Implicazioni operative e profili di criticità
Composizione dell’importo versabile e meccanismi di azzeramento
La disciplina della rottamazione fiscale 2026 introduce una configurazione peculiare della composizione della somma versabile. A differenza della gestione ordinaria dei debiti tributari, il contribuente versante corrisponde unicamente il capitale dovuto unitamente agli interessi maturati fino al momento della sottoscrizione della dichiarazione di adesione. Rimangono completamente azzerate le sanzioni amministrative, gli interessi di mora ordinari (articolo 30, comma 1 del DPR n. 602/1973), le cosiddette “somme aggiuntive” disciplinate dal decreto legislativo n. 46/1999, nonché l’aggio della riscossione previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 112/1999.
Voce di debito | Versabile in rottamazione | Azzerato | Importanza economica |
---|---|---|---|
Capitale dovuto | ✓ Sempre | — | 100% dell’importo base |
Interessi maturati | ✓ Sempre | — | 10-15% mediamente |
Sanzioni amministrative | — | ✓ Sempre | 20-25% del debito totale |
Interessi di mora | — | ✓ Sempre | 5-10% del debito totale |
Somme aggiuntive | — | ✓ Sempre | 3-5% del debito totale |
Aggio riscossione | — | ✓ Sempre | 2-3% del debito totale |
Questo meccanismo genera risparmio considerevole per il contribuente. Qualora si consideri un debito tributario lordo di 20.000 euro (capitale), il contribuente soggetto a gestione ordinaria corrisponde mediamente 26.000-27.000 euro considerando sanzioni, interessi di mora e accessori. Nel regime della rottamazione, versando il medesimo capitale plus gli interessi ordinari, il costo totale scende a circa 21.500-22.000 euro, determinando un risparmio netto di 4.500-5.500 euro, pari a circa il 20% dell’importo lordo.
Architettura temporale e scadenzario operativo
La disciplina introduce un articolato scadenzario caratterizzato da termini perentori e dalla assoluta rigidità procedurale. Il contribuente deve manifestare la propria volontà di aderire alla definizione agevolata mediante dichiarazione telematica sottoscritta entro il 30 aprile 2026. Tale termine risulta inderogabile e non ammette proroghe, poiché costituisce data di certezza amministrativa per la determinazione della platea definitiva.
Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate nel caso di scelta della rateazione. Ogni singola rata non può comunque scendere al di sotto della soglia minima di 100 euro, soglia rigida e non negoziabile secondo la lettera della norma.
Il versamento della somma dovuta (sia in unica soluzione che in rateazione) decorre dal 31 luglio 2026. Nel caso di pagamento unico, il contribuente corrisponde l’intero importo entro tale data. Nel caso di rateazione, la prima rata scade il 31 luglio 2026, la seconda il 30 settembre 2026, la terza il 30 novembre 2026. Successivamente, il piano prosegue secondo calendario bimensile (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno), dalle modalità standardizzate fino all’ultima rata prevista per il 31 maggio 2035.
Data/Scadenza | Evento procedurale | Conseguenza mancato adempimento |
---|---|---|
30 aprile 2026 | Dichiarazione telematica adesione | Esclusione definitiva dalla disciplina |
30 giugno 2026 | Comunicazione Agenzia importi e rate | Ritardo amministrativo non invalidante |
31 luglio 2026 | Scadenza pagamento unico o 1ª rata | Decadenza (se mancato/insufficiente) |
30 settembre 2026 | 2ª rata (se rateazione) | Decadenza se 2 rate non consecutive |
30 novembre 2026 | 3ª rata (se rateazione) | Decadenza se 2 rate non consecutive |
2027-2034 | Rate ordinarie bimestrali | Decadenza se 2 rate non consecutive |
31 maggio 2035 | Ultima rata (54ª in massimo) | Decadenza se non versata |
In caso di pagamento rateale, maturano interessi al tasso del 4 per cento annuo, decorrenza dal 1° agosto 2026. Tale tasso risulta fisso, trasparente e non soggetto a variazione. La norma esclude espressamente l’applicazione dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973, che disciplina i tassi di interesse nei piani ordinari di dilazione.
Effetti della presentazione della dichiarazione di adesione
Dalla data della sottoscrizione telematica della dichiarazione di adesione, decorrono effetti protettivi di significativa rilevanza. I termini ordinari di prescrizione del credito tributario vengono sospesi, bloccando il decorso della prescrizione sessennale. Le procedure esecutive eventualmente già avviate (pignoramenti, vendite forzate, sequestri) si congelano, salvo proseguire qualora il debitore incorra in decadenza dalla rottamazione.
Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi né ipoteche su beni del debitore (fermi salvi quelli già iscritti anteriormente alla presentazione della dichiarazione). Il debitore non viene considerato inadempiente ai fini della certificazione DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), elemento essenziale per l’accesso al credito bancario e commerciale. Le dilazioni precedentemente accordate secondo l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 vengono automaticamente sospese, cedendo il passo al nuovo piano rateale della rottamazione.
Effetto protettivo | Portata | Durata | Esclusioni |
---|---|---|---|
Sospensione prescrizione | Termini di prescrizione bloccati | Fino a estinzione | — |
Congelamento procedure esecutive | Pignoramenti e vendite forzate sospesi | Fino a decadenza | Se primo incanto già tenuto |
Divieto nuovi fermi/ipoteche | Non possono essere iscritti vincoli | Fino a pagamento totale | Fermi già iscritti rimangono |
Non inadempienza DURC | Certificazione regolarità positiva | Durante rateazione | Verifica sistemi informativi (ritardo aggiornamento) |
Sospensione dilazioni precedenti | Piano ordinario si arresta | Data adesione rottamazione | Automatico, no comunicazione |
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Meccanismi di decadenza e perdita del beneficio
La norma introduce meccanismi di decadenza costruiti secondo logica rigorosa. La definizione agevolata perde efficacia qualora il debitore incorra in mancato versamento nelle seguenti ipotesi:
i) versamento insufficiente o totale assenza della rata unica (se scelta il pagamento in unica soluzione); ii) versamento insufficiente di due rate, anche non consecutive, del piano rateale sottoscritto; iii) versamento insufficiente dell’ultima rata (54ª nel caso di piano massimo).
Nel caso di decadenza, cessano gli effetti protettivi della rottamazione: riprende il decorso dei termini di prescrizione, le procedure esecutive possono riprendere decorso, i versamenti già effettuati restano definitivamente acquisiti a titolo di acconto sull’importo complessivamente dovuto, senza determinare estinzione del debito residuo. Questa configurazione rappresenta meccanismo di estremo rigore, poiché trasforma versamenti antecedenti in mera caparra senza alcun effetto di liberazione parziale.
Ipotesi di decadenza | Evento scatenante | Rigore della norma | Recupero possibile |
---|---|---|---|
Mancata rata unica | Mancato versamento entro 31/7/2026 | Assoluto (una sola opportunità) | No |
Due rate non consecutive | Omesso versamento 2+ rate | Relativo (tolleranza una sola rata) | No, decadenza automatica |
Ultima rata | Mancato versamento ultima scadenza | Assoluto (rigore massimo) | No |
Effetto decadenza | Conseguenze | ||
Ripresa procedure esecutive | Pignoramenti e vendite possono riprendere | ||
Versamenti non sono acconto | Importi acquisiti come caparra | ||
Ripresa prescrizione | Termini ricominciato decorso |
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Prospettive di implementazione e impatti sul sistema tributario
Dimensione dell’intervento e obiettivi di deflazione contenziosa
L’intervento normativo si inserisce in una traiettoria di progressiva flessibilizzazione della riscossione tributaria nazionale. Il legislatore, mediante la cancellazione della componente sanzionatoria, abdica parzialmente agli obiettivi di deterrenza generale, privilegiando la certezza del recupero del capitale rispetto alla massimizzazione del gettito derivante da sanzioni. Questo approccio rappresenta evoluzione significativa della strategia tributaria, fondato sulla premessa che il recupero certo del capital produce gettito superiore rispetto al mancato incasso dovuto a mancanza di pagamento volontario o conflittualità contenziosa.
La durata massima della rateazione (54 rate bimestrali, equivalenti a 10 anni) denota intenzionalità redistributiva: il legislatore riconosce le difficoltà strutturali di molti contribuenti nell’assolvimento di obbligazioni tributarie accumulate nel tempo, fornendo mezzo di gestione della crisi di liquidità senza processi di insolvenza formale.
Configurazione del tasso di interesse come elemento di razionalizzazione economica
L’imposizione del tasso fisso del 4 per cento annuo (escludendo l’applicazione dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973, che prevede tassi variabili) rappresenta elemento di estrema rilevanza economica. Tale tasso, commisurato ai rendimenti ordinari dei titoli di Stato a media scadenza, determina rendita minima certa per lo Stato nel ruolo di creditore dilazionario. Il calcolo della rata minima di 100 euro, sebbene apparentemente ristrittivo, persegue obiettivo di sostenibilità amministrativa per il debitore e gestionalità della riscossione per l’ente.
Parametro economico | Valore | Razionalità | Impatto finanziario |
---|---|---|---|
Tasso interesse rateale | 4% annuo (fisso) | Rendimento minimo certo | Circa 22-25% del capitale su 10 anni |
Rata minima | 100 euro | Sostenibilità per debitore | Nessun debito inferiore a rata minima |
Durata massima | 54 rate bimestrali (10 anni) | Equilibrio sostenibilità e recupero | Estensione massima possibile |
Sconto sanzioni | 20-25% del debito | Incentivo adesione | Vantaggio immediato debitore |
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Coordinamento con fattispecie speciali e estensioni della disciplina
La norma, seppur complessa, lascia aperta la possibilità di estensione a fattispecie particolari. Ai debiti ordinari si aggiungono quelli derivanti da procedure concorsuali (concordati preventivi, piani di risanamento, liquidazioni) nonché quelli risultanti da violazioni del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992). Per quest’ultima categoria, tuttavia, la disciplina presenta limitazione significativa: l’azzeramento riguarda esclusivamente gli interessi e l’aggio, mentre le sanzioni amministrative originarie rimangono a carico del debitore.
Per i debiti ricompresi in procedure concorsuali, la norma consente il versamento anche dell’importo “falcidiato” (ridotto secondo percentuali del concordato), secondo modalità e tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione. Questa disposizione rappresenta coordinamento virtuoso tra disciplina tributaria e normativa sulla crisi d’impresa.
Ambito estensione | Applicabilità | Limitazioni specifiche |
---|---|---|
Procedure concorsuali | Debiti nel procedimento | Importi falcidiati inclusi |
Violazioni viabilità | Sanzioni stradali | Solo interessi e aggio |
Crediti prededucibili | Se in procedura concorsuale | Precedenza recupero |
Criticità interpretative ricorrenti e profili di incertezza
L’applicazione della disciplina genera alcune criticità interpretative rilevanti nella pratica. In primo luogo, l’identificazione del concetto di “due rate non consecutive” ai fini della decadenza risulta formulato in termini vaghi. Rimane incerto se il mancato versamento di una rata a gennaio 2027 e di una rata a novembre 2027 determini automaticamente decadenza oppure se esista margine di tolleranza temporale o amministrativa.
In secondo luogo, il coordinamento tra DURC e rateazione presenta profili critici. Sebbene formalmente la norma sospenda l’inefficacia di inadempienza, i sistemi informativi pubblici non sempre aggiornano real-time lo status del debitore, determinando dinieghi di DURC nonostante l’adesione alla rottamazione.
Terza criticità attiene al calcolo degli importi già versati a titolo di capitale, in caso di precedenti pagamenti parziali. La formula normativa (“esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale”) non chiarisce se versamenti effettuati per sospensione prescrizione (articolo 36-bis DPR 600/1973) debbano considerarsi nel computo.
Profilo critico | Formulazione normativa | Ambiguità interpretativa | Soluzione operativa |
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Decadenza per 2 rate | “Due rate, anche non consecutive” | Tolleranza o letteralità? | Interpretazione rigorosa consigliata |
Verifica DURC | Norma formale ma dati non aggiornati | Ritardo sistemi informativi | Documentazione aggiuntiva da fornire |
Importi precedenti versati | “Esclusivamente a titolo di capitale” | Inclusione di versamenti sospensivi? | Richiesta rendiconto preventivo |
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Prospettive di azione amministrativa e adempimenti successivi
La nuova disciplina richiede implementazione amministrativa significativa da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’agente deve pubblicare modalità telematiche di presentazione della dichiarazione di adesione. Entro il 30 giugno 2026, comunica ai debitori gli importi dovuti e il calendario delle scadenze.
Entro il 31 dicembre 2036, l’agente della riscossione deve trasmettere agli enti creditori l’elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione agevolata e i codici tributo per cui è stato effettuato il versamento. Questo adempimento consente agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti ormai estinti.
Adempimento amministrativo | Termine | Responsabile | Beneficiario/Destinatario |
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Pubblicazione modalità telematiche | 20 giorni da entrata in vigore | Agenzia Entrate Riscossione | Debitori |
Comunicazione importi e rate | 30 giugno 2026 | Agenzia Entrate Riscossione | Debitori |
Elenco debitori e codici tributo | 31 dicembre 2036 | Agenzia Entrate Riscossione | Enti creditori |