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Detrazione impianti fotovoltaici

Detrazione impianti fotovoltaici: disciplina del tetto di spesa unico

21 Novembre, 2025

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L’emanazione della guida dell’Agenzia delle Entrate del giugno 2025, unitamente alle circolari amministrative nn. 17/2023 e 28/2022, ha determinato un quadro di progressiva chiarezza riguardante il regime detraibile per gli impianti fotovoltaici nell’ambito del bonus casa. Tuttavia, la questione del calcolo e dell’applicazione del limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare continua a presentare profili di complessità applicativa meritevoli di approfondimento sistematico. Segnatamente rimane pregnante l’interrogativo relativo all’interazione fra il vincolo annuale dello stesso fotovoltaico nel bonus casa e la prosecuzione pluriennale degli interventi realizzati sul medesimo immobile, nonché alle implicazioni derivanti dalla realizzazione contestuale di interventi di natura differenziata.

🕒 Cosa sapere in un minuto

Presupposti Tecnici dell’Impianto
  • Potenza massima consentita: 20 kW
  • Destinazione funzionale: usi domestici ordinari (illuminazione, riscaldamento acqua sanitaria, alimentazione apparecchiature)
  • Documentazione minima: scheda tecnica produttore attestante risparmio energetico conforme normative tecniche
Aliquote di Detrazione IRPEF
  • Esercizio 2025: 50% (prima casa), 36% (altri immobili)
  • Biennio 2026-2027: 36% (abitazione principale), 30% (categorie residuali)
  • Modalità fruizione: 10 quote annuali uguali in dichiarazione redditi
Limite Complessivo di Spesa
  • 96.000 euro per unità immobiliare (limite unico e complessivo)
  • Carattere annuale riferito al singolo immobile
  • Su parti comuni: 96.000 euro × numero unità immobiliari (calcolato ante inizio interventi)
Interventi Pluriennali: Regola dell’Unitarietà
  • Medesimo intervento proseguente in più esercizi: tutte le spese rientrano nel limite unico 96.000 euro
  • Rilevante: continuità logica e funzionale fra fasi realizzative, non mera successione temporale
Interventi Autonomi Anno Medesimo
  • Realizzazione molteplici interventi diversi stesso anno: limite rimane 96.000 euro complessivi
  • Divieto frazionamento limite per tipologie diverse di intervento
Interventi in Anni Differenti
  • Interventi effettivamente autonomi in esercizi diversi: ciascuno beneficia limite 96.000 euro
  • Esempio pratico: fotovoltaico anno 2024 e ristrutturazione 2025 = 96.000 euro ciascuno
Profili Documentali Richiesti
  • Dichiarazione di conformità da professionista tecnico abilitato
  • Scheda tecnica produttore/fornitore attestante conformità normative tecniche
  • Tracciabilità pagamenti mediante bonifico bancario (c.d. bonifico parlante)
Sovrapposizioni e Alternative: Superbonus
  • Superbonus fruibile se impianto “trainato” da interventi riqualificazione energetica
  • Vieto cumulo con bonus casa ordinario: scelta regime più conveniente
  • Limite unico anche in caso sismabonus contestualmente realizzato

Inquadramento normativo: il regime della detrazione fotovoltaica

L’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili di energia trovasi collocata normativa nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Si tratta di interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, categoria che comprende appunto la realizzazione di sistemi fotovoltaici. Peculiarità rilevante consiste nel fatto che la natura tecnica dell’intervento non comporta, dal punto di vista dell’applicazione della detrazione IRPEF, l’esecuzione necessaria di opere edilizie propriamente intese.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/2022 chiarisce che è sufficiente l’acquisizione di idonea documentazione—segnatamente scheda tecnica del produttore—attestante il conseguimento del risparmio energetico conforme alle normative tecniche vigenti. Una semplificazione che, nella pratica amministrativa, ha agevolato significativamente l’accesso all’agevolazione per contribuenti privi della necessità di interventi strutturali complessivi. La detrazione applicasi indifferentemente tanto a singole unità immobiliari quanto a parti comuni di edifici condominiali, fermo restando il ricorrere dei presupposti soggettivi (titolarità di diritti reali di godimento) e oggettivi (residenza nell’abitazione principale nel caso dell’aliquota agevolata al 50%).

Presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso all’agevolazione

L’accesso alla detrazione presuppone il ricorrere di specifici elementi di carattere sia soggettivo che oggettivo:

  • Destinazione funzionale dell’impianto: l’impianto fotovoltaico deve essere destinato a far fronte ai bisogni energetici domestici dell’abitazione, ossia a usi ordinari quali illuminazione, alimentazione di apparecchiature domestiche, riscaldamento dell’acqua sanitaria, condizionamento e simili. Non costituisce elemento secondario la qualificazione dell’utilizzo
  • Limite tecnico di potenza: un impianto eccedente i 20 kW non può beneficiare della detrazione, conformemente al principio per cui detto limite individua il discrimine fra installazioni autenticamente domestiche e soluzioni semi-imprenditoriali
  • Servizio diretto all’immobile: un impianto di potenza non superiore a 20 kW non accede all’agevolazione qualora non sia posto a servizio diretto dell’abitazione

La determinazione della destinazione d’uso assume rilevanza particolare nelle configurazioni impiantistiche di complessità, ove talune componenti potrebbero avere destinazione parzialmente differenziata. Con il progressivo avanzamento tecnologico, il limite dei 20 kW ha visto progressivamente ampliati gli impianti accessibili pur permanendo entro il parametro legale.

Il regime temporale delle aliquote di detrazione nel periodo 2025-2027

La disciplina delle percentuali di detrazione conosce un profilo di variabilità temporale meritevole di attenta considerazione:

  • Esercizio 2024: aliquota al 50% per tutte le categorie di immobili
  • Esercizio 2025: aliquota al 50% per le abitazioni principali; 36% per le categorie residuali
  • Biennio 2026-2027: aliquota al 36% per le prime case; 30% per le altre categorie immobiliari

Questa gradualità normativa riflette la volontà di transizione verso il regime ordinario previsto dal Testo Unico, mantenendo provvisoriamente un incentivo superiore ai livelli standard. Un contribuente che stia programmando interventi negli anni a venire deve necessariamente contemperare tali variazioni nelle proprie valutazioni di convenienza economica. La progressiva riduzione delle aliquote rappresenta, di fatto, una normalizzazione dei benefici verso i livelli ordinari previsti dalla disciplina generale.

Il limite di spesa massimo e la sua unicità nel contesto dello stesso immobile

La normativa fissa un limite complessivo massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2023 ha consolidato l’interpretazione secondo cui tale limite rappresenta un vincolo unico riferito alla totalità delle tipologie di interventi agevolati al comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR.

Consegue che nel medesimo periodo di imposta, ove il contribuente realizzi sia interventi di installazione di sistemi fotovoltaici sia lavori di ristrutturazione edilizia di natura tradizionale, il limite massimo di spesa entro il quale calcolare le detrazioni rimarrà complessivamente di 96.000 euro. Non è consentito il frazionamento del limite per ciascuna categoria di intervento.

Una questione di rilievo, sottolineata più volte dalla dottrina fiscale, attiene all’intersezione fra detto limite e il sismabonus. Allorché su medesimi immobili siano contestualmente realizzati interventi agevolabili secondo l’articolo 16, commi 1-bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 63/2013, nonché ulteriori interventi di recupero di cui all’articolo 16-bis del TUIR, l’Amministrazione finanziaria ritiene che il limite di spesa rimanga unico e non frazionato. Una posizione, sebbene oggetto di critiche dottrinali, consolidata nella pratica amministrativa con costanza.

L’articolazione temporale del limite: la regola dell’intervento unitario pluriennale

Profilo critico della disciplina risiede nella corretta comprensione del binomio fra annualità del limite e continuità pluriennale degli interventi. Il fatto che il massimale sia qualificato come “annuale” non determina la rinnovazione del limite medesimo per ogni esercizio. Tale formulazione non significa, in altri termini, che un contribuente possa usufruire di 96.000 euro di spese nel 2025 e successivamente di ulteriori 96.000 euro nel 2026 nel caso in cui l’intervento medesimo prosegua nel corso di due esercizi distinti.

Il principio sotteso è quello della prevenzione della duplicazione mediante ricomposizione temporale. Quando un proprietario sostiene spese per uno specifico intervento—quale la realizzazione di un sistema fotovoltaico complesso che richieda fasi successive di realizzazione—le spese sostenute negli anni in cui l’intervento si è sviluppato devono essere considerate unitamente. Qualora la loro somma complessiva ecceda il limite di 96.000 euro, il tetto di detraibilità rimane al massimale, indipendentemente dalla frammentazione temporale della realizzazione medesima.

Tale regola trova fondamento nel comma 4 dell’articolo 16-bis del TUIR, che ancilla il limite di rilevanza alle “spese sostenute per ciascun intervento”. L’elemento determinante è pertanto l’identificazione della continuità logica e funzionale fra le diverse fasi di realizzazione, non la mera successione cronologica. Una valutazione che nella pratica richiede frequentemente il ricorso a consulenza specializzata per evitare errate riclassificazioni.

Gli interventi autonomi realizzati nel medesimo anno: l’immutabilità del limite complessivo

Un’ipotesi diametralmente differente ricorre allorché sul medesimo immobile vengono effettuati molteplici interventi fra loro autonomi, non costituenti prosecuzione l’uno dell’altro, pur realizzandosi nella medesima annualità. Si consideri il caso di un proprietario che nel 2025 realizzi tanto una ristrutturazione edilizia ordinaria quanto l’installazione di un impianto fotovoltaico completamente scollegato dalla precedente. Nonostante la distinzione fra le operazioni, il limite massimo di spesa entro cui calcolare le detrazioni rimane complessivamente di 96.000 euro.

Per “autonomi” deve intendersi che gli interventi non siano reciprocamente dipendenti, né rappresentino fasi successive di un medesimo disegno progettuale complessivo. Una chiara separazione funzionale e costruttiva consente appunto di qualificarli come distinti. Nondimeno, anche in tale ipotesi, il vincolo di annualità resta intatto: il massimale di 96.000 euro per l’anno rimane fisso e non subisce ulteriore frazionamento.

La determinazione della “autonomia” fra interventi non sempre è agevole nella pratica applicativa. Si pensi al caso di una ristrutturazione completa cui segua, contestualmente, l’installazione di impianto fotovoltaico: la circostanza che entrambi gli interventi perseguano il miglioramento dell’abitazione non è sufficiente per negarsi la loro autonomia funzionale, purché rimangono distinguibili sotto il profilo costruttivo e funzionale.

La rinnovazione del limite negli interventi autonomi realizzati in anni diversi

Scenario opposto si presenta quando sul medesimo immobile vengano sostenute spese per intervento specifico—ad esempio, ristrutturazione edilizia complessiva—durante il 2024, e successivamente, nel 2025, il proprietario proceda all’installazione di impianto fotovoltaico completamente autonomo. In tal caso, entrambi gli interventi potranno beneficiare della detrazione IRPEF entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro singolarmente considerati. Non si tratta di automatica rinnovazione del limite, bensì di applicazione differenziata per interventi effettivamente autonomi in periodi di imposta diversi.

Il principio è stato esplicitato dalla circolare n. 17/2023 dell’Agenzia delle Entrate e dalla risposta a interpello n. 143/2023 riguardante gli interventi di riqualificazione energetica. Il limite di 96.000 euro “reimposta” nei singoli esercizi, secondo una logica di allocazione annuale che si rinnova in corrispondenza di periodi di imposta differenti.

Rilevante precisazione: la mera successione temporale fra interventi non costituisce elemento sufficiente per determinarsi la loro autonomia. È necessario che gli interventi siano effettivamente autonomi, pena l’applicazione delle regole relative alla considerazione unitaria e pluriennale già illustrate. Il discrimine fra “autonomia” e “continuità” pertanto assume rilevanza critica, spesso non agevole da tracciare nella concretezza dei singoli casi operativi.

La moltiplicazione del limite nel caso di interventi su parti comuni di edifici

Una disciplina parzialmente differenziata riguarda gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, anziché su singole unità immobiliari. In tale ipotesi, il massimale di 96.000 euro viene moltiplicato per il numero di unità immobiliari componenti l’edificio medesimo. Tuttavia, il numero da considerare è quello risultante prima dell’inizio dei lavori, non quello eventualmente modificatosi al termine.

Tale precisazione evita disallineamenti derivanti da mutamenti nella composizione strutturale dell’edificio durante l’esecuzione dei lavori. Si ipotizzi un edificio costituito da 10 unità immobiliari al momento dell’avvio dei lavori di installazione di impianto fotovoltaico centralizzato sulle parti comuni: il limite complessivo detraibile sarà pertanto di 96.000 × 10 = 960.000 euro, indipendentemente da eventuali scissioni catastali, accorpamenti o variazioni della composizione urbanistica sopraggiunte durante l’esecuzione. Una soluzione che garantisce prevedibilità nella fase progettuale e coerenza amministrativa.

Sovrapposizioni con il superbonus e i sistemi di accumulo integrato

Pur rappresentando regime normativo separato dal bonus casa ordinario, gli impianti fotovoltaici, unitamente ai sistemi di accumulo integrati, possono accedere al superbonus ove ricorrano specifiche condizioni normative. Segnatamente, essi devono essere “trainati” da interventi di riqualificazione energetica trainanti, ai sensi del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020, ovvero da interventi di miglioramento sismico secondo il comma 4 del medesimo articolo.

L’accesso al superbonus comporta aliquote di detrazione significativamente superiori (65-110%), per cui una corretta valutazione della possibilità di ricomprensione nell’uno o nell’altro regime costituisce elemento cruciale nella pianificazione fiscale dell’intervento. Ribadito che non è consentito il cumulo dei vantaggi derivanti da entrambi i benefici: il contribuente deve optare per il regime più favorevole in relazione alle specifiche circostanze della fattispecie concreta.

Implicazioni operative e profili di criticità

La corretta applicazione della disciplina richiede l’acquisizione di una documentazione rigorosa e la valutazione sistematica delle specifiche circostanze fattispecie. Per interventi privi di vera e propria opera edilizia—quale appunto l’installazione di impianto fotovoltaico—è sufficiente scheda tecnica del produttore attestante il conseguimento del risparmio energetico secondo norme tecniche vigenti. In ogni caso, la detrazione deve essere riportata nella dichiarazione dei redditi secondo modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate, generalmente nel Quadro E per il modello 730 o nel Quadro H del modello Redditi.

La ripartizione della detrazione avviene su 10 quote annuali di pari importo, salvo diverse opzioni in sede dichiarativa. Una meccanica che, sebbene consolidata, richiede attenta pianificazione allorché le spese complessive raggiungano valori prossimi al limite massimo. Documentazione relativa ai pagamenti, inoltre, deve demonstrare la tracciabilità attraverso bonifici bancari, conformemente ai requisiti ordinari di deducibilità sotto il profilo procedurale.

Un profilo di criticità risiede nella qualificazione della “autonomia” fra interventi realizzati nel medesimo anno: la prassi amministrativa non sempre fornisce elementi chiari per la distinzione fra prosecuzione e autonomia, generando talora situazioni di incertezza interpretativa che richiedono il ricorso a consulenza specializzata.

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