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Decadenza superbollo auto

Decadenza superbollo auto: cinque anni per accertare

30 Ottobre, 2025

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L’addizionale erariale sulle auto di potenza elevata – il cosiddetto super bollo – presenta zone d’ombra sul piano procedurale che continuano ad alimentare incertezze. Dalla sua introduzione nel 2011, questa imposta straordinaria (20 euro per ogni kilowatt oltre la soglia di 185 kW) non ha mai ricevuto una disciplina organica sui termini entro cui l’amministrazione finanziaria può procedere al recupero. Le recenti pronunce della giustizia tributaria iniziano però a delineare un quadro più definito: il termine di decadenza per l’attività di accertamento si attesta su 5 anni, mutuando per analogia le regole dell’imposta di registro.

La cornice normativa e il vuoto disciplinare

Secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 21 del DL 98/2011, il super bollo auto costituisce un’addizionale erariale. La misura attuale deriva dall’articolo 16, primo comma del DL 201/2011. Riguarda autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo quando la potenza supera i 185 chilowatt.

Il legislatore ha però omesso di specificare le modalità operative per l’accertamento. Manca una disciplina che chiarisca se l’Agenzia delle Entrate debba procedere con avviso formale oppure direttamente mediante iscrizione a ruolo. Ancora più rilevante, non esiste indicazione espressa sui termini – decadenziali o prescrizionali – entro cui tale attività deve concludersi.

Nella prassi operativa, l’amministrazione pare muoversi attraverso avviso di accertamento seguito da iscrizione a ruolo e notifica della cartella. Ma questa prassi, non codificata, lascia aperti numerosi interrogativi sulle tutele del contribuente e sui limiti temporali dell’azione amministrativa.

Decadenza o prescrizione: quale natura giuridica

La questione preliminare attiene alla natura del termine applicabile all’attività di accertamento del super bollo auto. Occorre distinguere tra decadenza e prescrizione.

Il termine decadenziale circoscrive l’intervallo entro cui l’ente impositore può esercitare il potere di accertamento. Decorso tale periodo, il diritto a pretendere il tributo si estingue. È una questione che si collega alla fase costitutiva del rapporto tributario.

La prescrizione opera invece come modo di estinzione del rapporto già costituito. Si fonda sull’inerzia del titolare del diritto e riguarda generalmente la riscossione. Le due figure vanno quindi tenute distinte, anche se nella pratica contenziosa talvolta si sovrappongono.

Per il super bollo, il nucleo della controversia si concentra proprio su questo: quale termine si applica all’emissione dell’avviso di accertamento?

L’orientamento giurisprudenziale: il termine quinquennale

La Corte di Giustizia tributaria di Roma, con sentenza del 9 dicembre 2022 n. 13929/10/22, ha fornito indicazioni importanti sulla materia. Il collegio ha stabilito che per il recupero dell’imposta straordinaria sui beni di lusso (quale appunto è il super bollo) si applica analogicamente la disciplina dell’imposta di registro. Il termine rilevante è quindi quello quinquennale, non quello triennale previsto per la tassa automobilistica ordinaria.

La Corte di secondo grado del Lazio ha confermato questa lettura con la sentenza n. 994/14/24 del 13 febbraio 2024. Qui emerge con chiarezza che l’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di accertamento entro 5 anni dal verificarsi del presupposto d’imposta. Il riferimento normativo è l’articolo 76, comma primo del DPR 131/1986, che disciplina appunto i termini per l’imposta di registro.

Va notato come la Corte romana, pur parlando formalmente di “prescrizione”, richiami in realtà i termini previsti per l’imposta di registro. Questi sono per loro natura decadenziali (riguardano cioè l’attività di accertamento, non la riscossione). La terminologia talvolta imprecisa delle pronunce non deve trarre in inganno: si discute di decadenza dell’azione accertativa.

Il precedente del tributo straordinario del 1992

Il fondamento dell’analogia con l’imposta di registro risiede in un precedente normativo risalente al 1992. L’articolo 8 del DL 384/1992 aveva istituito un’imposta straordinaria sulle autovetture per quell’anno. La competenza all’accertamento fu attribuita agli uffici del registro.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4569 del 1° marzo 2006, ha affrontato la questione dei termini applicabili a quel tributo. I giudici di legittimità hanno ritenuto di richiamare per analogia la disciplina del tributo straordinario del 1992, anziché applicare le regole del bollo auto ordinario.

Le motivazioni sono condivisibili sul piano tecnico-giuridico. Bollo auto e super bollo presentano nature giuridiche completamente diverse. Il primo costituisce una tassa automobilistica. Trova la propria causa nella controprestazione fornita dallo Stato attraverso l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico. Questa iscrizione consente la circolazione del veicolo.

Il super bollo è invece un’imposta straordinaria. Colpisce i beni di lusso in quanto manifestazione di capacità contributiva. La distinzione non è puramente nominalistica ma sostanziale.

La diversa distribuzione della potestà impositiva

Un ulteriore elemento di differenziazione riguarda la distribuzione delle competenze tra enti. Per il bollo auto ordinario, la potestà impositiva spetta alle Regioni. Per il super bollo, la competenza è attribuita all’Agenzia delle Entrate come ente erariale.

Questa differenza organizzativa riflette la diversa natura dei due tributi. Il bollo auto si configura come tributo regionale (pur con peculiarità che ne fanno un tributo “attribuito” piuttosto che istituito dalle Regioni). Il super bollo è imposta statale a tutti gli effetti.

Applicare al super bollo auto la disciplina dei termini prevista per il bollo ordinario appare quindi privo di fondamento sistematico. I due tributi non solo hanno cause giuridiche diverse, ma coinvolgono anche soggetti attivi distinti.

La disciplina del bollo auto: termine triennale escluso

Per completezza, occorre ricordare la disciplina del bollo auto ordinario. Qui opera un termine di 3 anni. L’articolo 5, comma 52 del DL 953/1982 prevede che gli accertamenti per omesso o insufficiente versamento vadano notificati entro 3 anni dalla scadenza del pagamento.

Questo termine triennale non trova applicazione per il super bollo. La giurisprudenza esclude categoricamente tale soluzione. Le ragioni risiedono proprio nella diversità strutturale tra i due tributi, già evidenziata.

È dunque da escludere che si possa applicare al super bollo auto la disciplina dei termini decadenziali/prescrizionali di 3 anni prevista per il bollo auto. Le pronunce dei giudici tributari si sono espresse con chiarezza su questo punto.

Profili operativi e questioni ancora aperte

L’individuazione del termine quinquennale per il super bollo auto decadenza non risolve tutte le problematiche applicative. Restano aperti alcuni interrogativi.

Sul piano del dies a quo (momento iniziale del termine), si considera la data in cui si verifica il presupposto d’imposta. Per il super bollo, questo coincide sostanzialmente con il momento in cui il veicolo supera la soglia di potenza rilevante (185 kW) ed è detenuto dal contribuente.

Meno chiaro è il regime della cartella di pagamento successiva all’avviso di accertamento. Qui entrano in gioco i termini per l’iscrizione a ruolo, che seguono una disciplina propria. Secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c) del DPR 602/1973, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento diviene definitivo.

Alcune pronunce recenti della giustizia tributaria (si veda la sentenza della CGT Basilicata n. 9 del 22 gennaio 2025) hanno ritenuto applicabile anche per il bollo auto questo termine biennale. Non è ancora del tutto pacifico se tale orientamento valga anche per il super bollo, data la peculiarità del tributo.

Gli atti interruttivi e le sospensioni normative

Come per ogni termine di natura decadenziale o prescrizionale, rileva la disciplina degli atti interruttivi. Qualsiasi manifestazione di volontà dell’amministrazione diretta a esercitare il diritto di credito interrompe il termine. Il conteggio riparte dal giorno successivo.

Occorre inoltre considerare le sospensioni previste da normative emergenziali. Durante il periodo pandemico (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), i termini tributari sono stati sospesi per 541 giorni. Questa sospensione ha allungato di fatto molti termini di decadenza e prescrizione.

Per i contribuenti che invocano la decadenza dell’azione accertativa relativa ad annualità 2017-2020, è necessario tenere conto di tale periodo di sospensione nel calcolo dei termini. L’effetto di quella normativa, pur terminata, continua a produrre conseguenze sui termini ancora pendenti.

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