Il 10 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 125 del 6 giugno 2024, che recepisce la direttiva europea 2022/2464/UE in materia di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Questa normativa segna un punto di svolta fondamentale, ampliando notevolmente la platea di aziende tenute a rendicontare il proprio impatto in termini di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).
Che cosa è la rendicontazione di sostenibilità
La rendicontazione di sostenibilità rappresenta un nuovo obbligo per molte imprese italiane, introducendo un cambiamento significativo nella comunicazione aziendale. Essa richiede alle aziende di fornire informazioni dettagliate sulle loro performance ambientali, sociali e di governance (ESG), andando oltre la tradizionale rendicontazione finanziaria. Questo processo implica la raccolta, l’analisi e la comunicazione di dati relativi all’impatto dell’azienda sull’ambiente e sulla società, nonché ai rischi e alle opportunità legati alla sostenibilità. Per le imprese italiane, ciò significa integrare considerazioni di sostenibilità nelle strategie aziendali, nei processi decisionali e nelle operazioni quotidiane. La rendicontazione di sostenibilità non è solo un esercizio di conformità normativa, ma diventa uno strumento strategico per migliorare la trasparenza, rafforzare la reputazione aziendale e rispondere alle crescenti aspettative di investitori, consumatori e altri stakeholder in materia di responsabilità sociale d’impresa.
Soggetti obbligati alla rendicontazione
La CSRD estende gli obblighi di rendicontazione a due principali categorie di imprese:
Grandi imprese e Gruppi di imprese
Sono considerate tali le società che, per due esercizi consecutivi, superano almeno due dei seguenti parametri:
- Totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- Ricavi netti delle vendite e prestazioni: 50 milioni di euro;
- Numero medio di dipendenti: 250.
Piccole e medie imprese quotate
Rientrano in questa categoria le società con valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati italiani o UE che, per due esercizi consecutivi, si collocano in almeno due dei seguenti intervalli:
- Totale dello stato patrimoniale: tra 450.000 e 25 milioni di euro;
- Ricavi netti: tra 900.000 e 50 milioni di euro;
- Numero medio di dipendenti: tra 11 e 250.
Inoltre, secondo il D.Lgs. 125/2024, le forme societarie coinvolte nel nuovo obbligo di rendicontazione di sostenibilità sono:
- Società per azioni (S.p.A.);
- Società in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.);
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice, qualora abbiano come soci società costituite nelle forme dell’allegato I della direttiva 2013/34/UE o forme giuridiche comparabili.
Inoltre, indipendentemente dalla forma giuridica, sono incluse:
- Le imprese di assicurazione;
- Gli enti creditizi.
Tempistiche di applicazione
L’entrata in vigore degli obblighi segue un approccio graduale:
- Dal 1° gennaio 2024: per le grandi imprese che sono enti di interesse pubblico e superano i 500 dipendenti;
- Dal 1° gennaio 2025: per le altre grandi imprese;
- Dal 1° gennaio 2026: per le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive;
- Dal 1° gennaio 2028: per le imprese di Paesi terzi.
Contenuto della rendicontazione
La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere inclusa in un’apposita sezione della relazione sulla gestione e dovrà contenere. Il contenuto della rendicontazione di sostenibilità deve includere le seguenti informazioni, con riguardo alle prospettive a breve, medio e lungo termine:
- Descrizione del modello e della strategia aziendale:
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- Resilienza del modello e della strategia aziendali in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
- Opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
- Piani dell’impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, per garantire che il modello e la strategia aziendale siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l’accordo di Parigi;
- Esposizione dell’impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
- Modo in cui il modello e la strategia aziendali tengono conto degli interessi degli stakeholder e dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità;
- Modalità di attuazione della strategia dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità.
- Obiettivi di sostenibilità:
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- Descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità;
- Progressi realizzati nel conseguimento di tali obiettivi;
- Obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050;
- Dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive.
- Ruolo degli organi di amministrazione e controllo:
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- Descrizione del ruolo in relazione alle questioni di sostenibilità;
- Competenze e capacità connesse allo svolgimento di tale ruolo;
- Accesso degli organi alle competenze e capacità in materia di sostenibilità.
- Politiche di sostenibilità:
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- Descrizione dettagliata delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità.
- Sistemi di incentivi:
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- Informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi legati agli obiettivi di sostenibilità per i membri degli organi di amministrazione e controllo.
- Procedure di due diligence:
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- Descrizione delle procedure applicate in relazione alle questioni di sostenibilitàM
- Principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi prodotti, servizi, rapporti commerciali e catena di fornitura;
- Azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti;
- Azioni poste in essere per prevenire, attenuare o porre rimedio agli impatti negativi, effettivi o potenziali;
- Risultati di tali azioni.
- Rischi legati alla sostenibilità:
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- Descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità;
- Principali dipendenze dell’impresa da tali questioni;
- Modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa.
- Indicatori di performance:
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- Indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni relative a tutti i punti precedenti.
- Procedure di individuazione delle informazioni:
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- Descrizione delle procedure attuate per individuare le informazioni incluse nella rendicontazione.
Standard di rendicontazione
Le informazioni dovranno essere fornite in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) adottati dalla Commissione europea. Gli Standard di rendicontazione, noti come European Sustainability Reporting Standards (ESRS), sono un elemento chiave della CSRD. Questi standard sono stati sviluppati dall’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e adottati dalla Commissione europea per garantire uniformità e comparabilità nelle rendicontazioni di sostenibilità delle imprese europee.
Attestazione sulla conformità
Il Decreto stabilisce che la rendicontazione di sostenibilità sia oggetto di attestazione da parte di un “revisore della sostenibilità”, abilitato ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Questa figura professionale è incaricata di esprimere, attraverso una relazione specifica definita dall’art. 14-bis del D.Lgs. 39/2010, le proprie conclusioni su diversi aspetti della rendicontazione. In particolare, il revisore deve valutare la conformità della rendicontazione alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, verificare la conformità all’obbligo di marcatura (quando sarà applicabile), e accertare l’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 8 del regolamento UE 2020/852 sulla Tassonomia.
Il livello di sicurezza richiesto per questa attestazione è inizialmente limitato. Tuttavia, il Decreto prevede che in futuro, dopo una valutazione di fattibilità da parte della Commissione europea, potrebbe essere richiesto un livello di sicurezza ragionevole. Questa progressione riflette l’intenzione di rafforzare gradualmente l’affidabilità delle informazioni di sostenibilità.
Per quanto riguarda i soggetti abilitati a svolgere questo ruolo, il Decreto offre diverse opzioni. L’incarico può essere affidato al medesimo revisore legale persona fisica già incaricato della revisione del bilancio, oppure a una società di revisione legale, che può essere la stessa incaricata della revisione del bilancio, purché l’attestazione sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità. Inoltre, è possibile conferire l’incarico a un revisore legale persona fisica appositamente designato.
Il Decreto introduce anche modifiche significative al D.Lgs. 39/2010, definendo i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’attività di assurance e le relative modalità di abilitazione. È previsto un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026, che potranno acquisire le competenze necessarie attraverso la formazione continua.
Le modalità di conferimento dell’incarico di assurance variano a seconda che il soggetto sottoposto ad assurance sia un ente di interesse pubblico, un ente sottoposto a regime intermedio o appartenga ad altre categorie. Il Decreto specifica inoltre le modalità di svolgimento dell’incarico, facendo riferimento a principi di assurance, etica e indipendenza applicabili.
Infine, il Decreto attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla CONSOB specifiche competenze, funzioni e poteri di vigilanza in relazione all’attività di attestazione. Questo sistema di supervisione mira a garantire la qualità e l’affidabilità del processo di attestazione, contribuendo così a rafforzare la credibilità delle informazioni di sostenibilità fornite dalle imprese.
Responsabilità e sanzioni
Gli amministratori sono responsabili di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità alle disposizioni del Decreto. L’organo di controllo vigila sull’osservanza di tali disposizioni.Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di rendicontazione, con limiti massimi ridotti per i primi due anni dall’entrata in vigore del Decreto:
- Per le società: non superiori a 150.000 euro.
- Per le società di revisione: non superiori a 125.000 euro.
- Per i revisori della sostenibilità: non superiori a 50.000 euro.
Pubblicità della rendicontazione
L’articolo 6 del Decreto disciplina in modo specifico le modalità di pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità, sia individuale che consolidata. Queste disposizioni mirano a garantire la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni per tutti gli stakeholder interessati. Nel dettaglio:
- Conformità con la normativa finanziaria:
- La pubblicazione deve avvenire in conformità con quanto previsto dall’articolo 154-ter del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) per i soggetti a cui si applica tale norma. Questo allineamento assicura coerenza tra la rendicontazione finanziaria e quella di sostenibilità.
- Modalità e termini di pubblicazione:
- La rendicontazione di sostenibilità, sia individuale che consolidata, inclusa nella relazione sulla gestione, deve essere pubblicata seguendo le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice Civile;
- Questi articoli regolano rispettivamente il deposito di bilanci e relazioni presso la sede sociale e il deposito del bilancio e delle relazioni presso il registro delle imprese.
- Pubblicazione online:
- È obbligatoria la pubblicazione sul sito internet della società. Questa disposizione garantisce un facile accesso alle informazioni da parte di un vasto pubblico.
- Alternativa per società senza sito web:
- Se la società non dispone di un sito internet, deve rendere disponibile una copia cartacea dei documenti a chiunque ne faccia richiesta. Questa disposizione assicura che anche le aziende meno digitalizzate possano adempiere all’obbligo di trasparenza.
- Pubblicazione della relazione di attestazione:
- Anche la relazione di attestazione della conformità, redatta ai sensi dell’articolo 14-bis del D.Lgs. 39/2010, deve essere pubblicata insieme alla rendicontazione di sostenibilità. Questo requisito aumenta la credibilità e l’affidabilità delle informazioni fornite.
- Tempistiche:
- La pubblicazione deve avvenire contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio, garantendo così una visione completa e integrata delle performance finanziarie e di sostenibilità dell’azienda.
- Durata della pubblicazione:
- I documenti devono rimanere pubblicamente accessibili per almeno 10 anni, assicurando la possibilità di analisi e confronti su un arco temporale significativo.
- Responsabilità:
- Gli amministratori della società sono responsabili della corretta e tempestiva pubblicazione di questi documenti.
- Sanzioni:
- In caso di mancata o incompleta pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, la cui entità varia a seconda della gravità dell’infrazione e delle dimensioni dell’azienda.
- Accessibilità e formato:
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- Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili e, ove possibile, in un formato leggibile da dispositivi automatici per facilitare l’analisi e il confronto dei dati.
Semplificazioni per le PMI quotate
Il Decreto prevede un regime semplificato per le piccole e medie imprese quotate, riconoscendo le loro specificità e risorse limitate. In particolare, l’articolo 3, comma 8 stabilisce che le PMI quotate possono limitare la propria rendicontazione di sostenibilità ai seguenti elementi essenziali:
- Una breve descrizione del modello e della strategia aziendale dell’impresa, focalizzandosi sugli aspetti chiave legati alla sostenibilità.
- Una descrizione sintetica delle politiche adottate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità, evidenziando gli impegni principali e le aree di intervento prioritarie.
- I principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità. Questo include una panoramica degli effetti più significativi delle attività aziendali sull’ambiente, la società e la governance.
- Le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali, o per porvi rimedio. Ciò implica una descrizione delle iniziative concrete messe in atto dall’azienda per gestire e mitigare i propri impatti.
- I principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, fornendo una visione d’insieme delle potenziali minacce legate a fattori ESG (Environmental, Social, Governance).
- Le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa, illustrando brevemente le strategie e i processi implementati per affrontare i rischi identificati.
- Gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui ai punti precedenti. Questi KPI (Key Performance Indicators) dovrebbero essere selezionati per fornire una rappresentazione sintetica ma significativa delle performance di sostenibilità dell’azienda.
Inoltre, il Decreto prevede un’ulteriore agevolazione temporanea: per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, le PMI quotate possono omettere completamente le informazioni di sostenibilità sopraelencate. In questo caso, sono tenute solamente a indicare brevemente le motivazioni di tale omissione all’interno della relazione sulla gestione.Queste semplificazioni mirano a non gravare eccessivamente sulle realtà di minori dimensioni, pur garantendo un livello adeguato di trasparenza sulle questioni di sostenibilità. L’approccio graduale consente alle PMI quotate di adeguarsi progressivamente ai nuovi requisiti di rendicontazione, dando loro il tempo di sviluppare le competenze e i sistemi necessari per una rendicontazione più completa in futuro.
Differenze con il bilancio di sostenibilità
La rendicontazione di sostenibilità prevista dal dal Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024 non va assolutamente confusa con Il bilancio di sostenibilità: mentre il bilancio di sostenibilità rimane uno strumento flessibile e volontario, la rendicontazione prevista dal decreto rappresenta un obbligo normativo più strutturato e standardizzato, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità delle imprese.
Il bilancio di sostenibilità è tradizionalmente uno strumento volontario utilizzato dalle aziende per comunicare le proprie performance in ambito ambientale, sociale ed economico. È un documento flessibile nella forma e nei contenuti, che le imprese possono adattare alle proprie esigenze comunicative. La rendicontazione di sostenibilità invece, è un obbligo normativo che si applica a determinate categorie di imprese, con tempistiche e modalità ben definite. Questa rendicontazione deve seguire standard precisi, in particolare gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), e deve essere inclusa in un’apposita sezione della relazione sulla gestione.
Il decreto introduce il concetto di “doppia materialità”, richiedendo alle imprese di rendicontare non solo come la sostenibilità influisce sulle loro attività, ma anche come le loro operazioni impattano sull’ambiente e la società. Inoltre, la rendicontazione prevista dal decreto deve essere sottoposta a verifica da parte di un revisore indipendente, aumentando così l’affidabilità e la comparabilità delle informazioni fornite.
Infine, la rendicontazione di sostenibilità del D.Lgs. 125/2024 richiede informazioni più dettagliate e strutturate rispetto al tradizionale bilancio di sostenibilità, coprendo aspetti come la strategia aziendale, gli obiettivi di sostenibilità, i rischi e le opportunità legati alle questioni ESG, e l’impatto dell’azienda lungo tutta la sua catena del valore.
Esempio pratico
Di seguito forniamo un esempio pratico di informativa sulla sostenibilità da inserire nella relazione sulla gestione di una grande impresa della grande distribuzione organizzata:
Sezione Sostenibilità – SuperMarket Italia S.p.A.
- Modello e strategia aziendale
SuperMarket Italia S.p.A. è leader nella grande distribuzione organizzata in Italia, con oltre 1.000 punti vendita e 35.000 dipendenti. Il nostro modello di business si basa sull’offerta di prodotti di qualità a prezzi competitivi, con un focus crescente sulla sostenibilità. La nostra strategia mira a:
- Ridurre l’impronta ambientale del 50% entro il 2030;
- Raggiungere il 100% di imballaggi riciclabili o riutilizzabili entro il 2025;
- Aumentare al 30% la quota di prodotti biologici e locali entro il 2026.
Per realizzare questi obiettivi, abbiamo pianificato investimenti per 200 milioni di euro nei prossimi 5 anni in:
- Efficientamento energetico dei punti vendita;
- Rinnovamento della flotta aziendale con veicoli elettrici;
- Implementazione di un sistema di tracciabilità della filiera.
- Obiettivi di sostenibilità
Oltre agli obiettivi strategici menzionati, ci siamo posti i seguenti target:
- Riduzione degli sprechi alimentari del 30% entro il 2025;
- 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2027;
- Riduzione del 25% delle emissioni di CO2 nella logistica entro il 2028.
- Governance della sostenibilità
Il CdA ha istituito un Comitato Sostenibilità, presieduto da un consigliere indipendente esperto in ESG. È stato nominato un Chief Sustainability Officer a diretto riporto dell’AD. Il 20% della remunerazione variabile del top management è legata al raggiungimento di obiettivi ESG.
- Politiche di sostenibilità
Abbiamo adottato politiche specifiche su:
- Approvvigionamento sostenibile e supporto ai produttori locali;
- Riduzione e gestione dei rifiuti;
- Efficienza energetica e utilizzo di energie rinnovabili;
- Inclusione e diversità nel personale.
- Procedure di due diligence e impatti
Abbiamo implementato un sistema di valutazione dei fornitori basato su criteri ESG. Nel 2024 abbiamo condotto 200 audit sui principali fornitori, rilevando 15 casi di non conformità che hanno portato all’implementazione di piani di miglioramento.Il principale impatto negativo delle nostre attività riguarda la produzione di rifiuti, in particolare imballaggi in plastica. Per mitigarlo, abbiamo avviato un progetto di redesign degli imballaggi dei prodotti a marchio proprio, riducendo del 20% l’utilizzo di plastica vergine.
- Rischi di sostenibilità
I principali rischi identificati sono:
- Interruzioni della catena di approvvigionamento dovute a eventi climatici estremi;
- Aumento dei costi energetici;
- Cambiamenti nelle preferenze dei consumatori verso prodotti più sostenibili.
Per gestirli, stiamo diversificando i fornitori, investendo in efficienza energetica e ampliando la gamma di prodotti sostenibili.
- Indicatori chiave di performance (KPI)
- Emissioni di CO2: 500.000 tonnellate (-5% vs 2023);
- Consumo energetico: 450 kWh/m² (-8% vs 2023);
- Percentuale di rifiuti riciclati: 75% (2023: 70%);
- Quota di prodotti biologici e locali: 22% (2023: 18%);
- Percentuale di donne in posizioni manageriali: 35% (2023: 32%).
Schema riassuntivo
Di seguito forniamo una tabella che fornisce una panoramica sintetica dei punti chiave della nuova normativa CSRD, includendo le imprese coinvolte, le tempistiche di applicazione, il contenuto della rendicontazione e le semplificazioni previste per le PMI quotate.
Aspetto | Dettagli |
---|---|
Normativa di riferimento |
|
Soggetti obbligati |
|
Criteri dimensionali imprese grandi | Almeno 2 su 3:
|
Criteri PMI quotate | Almeno 2 su 3:
|
Entrata in vigore |
|
Collocazione informazioni |
|
Contenuti principali |
|
Dettagli modello e strategia |
|
Obiettivi di sostenibilità |
|
Ruolo organi societari |
|
Procedure di due diligence |
|
Rischi di sostenibilità |
|
Semplificazioni per PMI quotate | Rendicontazione limitata a:
|
Conclusioni
L’introduzione della CSRD rappresenta una sfida significativa per molte imprese italiane, soprattutto quelle di medie dimensioni che potrebbero non avere esperienza pregressa in materia di rendicontazione non finanziaria. Sarà necessario sviluppare nuove competenze, implementare sistemi di raccolta e analisi dati, e in molti casi ripensare processi e strategie aziendali in un’ottica di maggiore sostenibilità.Tuttavia, questa normativa non deve essere vista solo come un obbligo, ma come un’opportunità per le imprese di migliorare la propria competitività e reputazione sul mercato. La maggiore trasparenza richiesta dalla CSRD può infatti tradursi in un vantaggio competitivo, soprattutto in un contesto in cui investitori e consumatori sono sempre più attenti alle performance di sostenibilità delle aziende.
Nei prossimi anni, sarà fondamentale monitorare attentamente l’implementazione di questa normativa, valutandone l’impatto effettivo sul tessuto imprenditoriale italiano e sulla transizione verso un’economia più sostenibile. Le aziende dovranno essere proattive nell’adeguarsi ai nuovi requisiti, vedendoli come un’opportunità di innovazione e miglioramento continuo.
Riferimenti normativi
- Decreto Legislativo 6 giugno 2024, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024
- Direttiva europea 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022
- Regolamento 537/2014/UE
- Direttiva 2004/109/CE
- Direttiva 2006/43/CE• Direttiva 2013/34/UE• Decreto Legislativo 254/2016 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 125/2024)
- Codice Civile (artt. 2435-bis e 2435-ter)
- Decreto Legislativo 39/2010 sulla revisione legale• Decreto Legislativo 58/1998 (Testo Unico della Finanza)
- Decreto Legislativo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)
- Decreto Legislativo 136/2015 sulla contabilità bancaria• Decreto Legislativo 127/1991 sul bilancio consolidato
- European Sustainability Reporting Standards (ESRS) adottati dalla Commissione europea