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Credito di imposta ZES Unica 2025

Credito d’imposta ZES unica comunicazione integrativa 2025: da oggi scatta l’obbligo

18 Novembre, 2025

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Le imprese che puntano a beneficiare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno si trovano ora davanti a un passaggio decisivo. Dal 18 novembre fino al 2 dicembre 2025 si apre la finestra per trasmettere la comunicazione integrativa. Un adempimento che non ammette distrazioni: chi lo salta, perde tutto. La norma – contenuta nell’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 – si rivolge ai soggetti che hanno già inoltrato la domanda iniziale nei mesi scorsi. Adesso devono dimostrare che quegli investimenti sono stati davvero portati a termine. E devono farlo rispettando termini tassativi, pena la decadenza dall’agevolazione. Una scadenza che riguarda otto regioni del Sud Italia e l’Abruzzo, secondo la perimetrazione stabilita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

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🕒 Cosa sapere in un minuto

Scadenze operative

  • La comunicazione integrativa va presentata dal 18 novembre al 2 dicembre 2025
  • Deve attestare gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025
  • Le comunicazioni scartate tra 28 novembre e 2 dicembre possono essere ritrasmesse entro il 7 dicembre

Obbligatorietà e conseguenze

  • L’adempimento è obbligatorio a pena di decadenza dall’agevolazione
  • Riguarda le imprese che hanno già presentato la comunicazione originaria entro il 30 maggio 2025
  • Gli investimenti indicati non possono superare quelli della comunicazione iniziale

Contenuto della comunicazione

  • Conferma della realizzazione degli investimenti
  • Ammontare del credito d’imposta maturato
  • Estremi delle fatture elettroniche
  • Dati della certificazione rilasciata dal revisore legale

Modalità operative

  • Invio telematico tramite software “ZES UNICA INTEGRATIVA2025”
  • Trasmissione diretta o tramite intermediario abilitato
  • Possibilità di sostituire o annullare la comunicazione nella stessa finestra temporale

Parametri economici

  • Investimento minimo per progetto: 200.000 euro
  • Investimento massimo per progetto: 100 milioni di euro
  • Limite complessivo di spesa: 2,2 miliardi di euro
  • Terreni e immobili: max 50% dell’investimento totale

Utilizzo del credito

  • La percentuale effettiva di fruizione sarà comunicata entro il 12 dicembre 2025
  • Utilizzo in compensazione tramite F24 con codice tributo 7034
  • Per investimenti in leasing: invio certificazione a PEC dedicata entro 30 giorni

Ambito territoriale

  • Regioni ammesse: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo
  • Gli investimenti devono essere fisicamente localizzati nelle aree ammissibili

La finestra operativa e il vincolo temporale

La procedura prende avvio il 18 novembre. Da quella data le imprese hanno a disposizione poco più di due settimane. Il termine ultimo cade il 2 dicembre 2025. Entro questo intervallo occorre certificare l’avvenuta realizzazione degli investimenti dichiarati in precedenza, con particolare riferimento a quelli completati entro il 15 novembre.

Chi sbaglia a inviare la comunicazione – o chi vede il proprio file scartato dal sistema telematico negli ultimi giorni – ha una seconda possibilità. Ma limitata. Le comunicazioni respinte tra il 28 novembre e il 2 dicembre possono essere ritrasmesse entro il 7 dicembre. Oltre questa data non si accettano rinvii, salvo che lo scarto derivi da problemi tecnici gravi come codici di autenticazione non validi o file corrotti alla radice.

Il meccanismo prevede anche una certa flessibilità operativa. Durante la finestra di invio, ciascuna impresa può trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente. L’ultima versione validamente inviata è quella che conta. Oppure può scegliere di annullare tutto, ma questa opzione comporta la perdita definitiva del beneficio fiscale.

Requisiti documentali e certificazioni necessarie

Il modello da compilare non si limita a confermare gli investimenti realizzati. Va oltre. Deve contenere gli estremi delle fatture elettroniche relative alle spese sostenute, l’ammontare preciso del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivi, e soprattutto deve riportare i dati della certificazione prevista dal decreto ministeriale del 17 maggio 2024.

Questa certificazione – rilasciata dal revisore legale dei conti – attesta che le spese dichiarate corrispondono alla documentazione contabile aziendale e che sono state effettivamente sostenute. Un passaggio che mira a evitare dichiarazioni gonfiate o investimenti sulla carta. La tracciabilità diventa così un elemento centrale del procedimento.

C’è poi un aspetto particolare da considerare. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 168/2025, la dimensione dell’impresa rilevante ai fini del calcolo del credito è quella al momento della presentazione della comunicazione integrativa, non quella indicata nella domanda originaria. Se nel frattempo l’azienda è cresciuta o si è ridotta, conta lo stato attuale.

Modalità di trasmissione e software dedicato

L’invio avviene esclusivamente per via telematica attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate. Il beneficiario può procedere autonomamente oppure avvalersi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322/1998. Quest’ultima opzione risulta spesso preferibile per le realtà aziendali che non dispongono di strutture interne specializzate nella gestione degli adempimenti telematici.

Il software da utilizzare si chiama “ZES UNICA INTEGRATIVA2025” ed è disponibile sul portale dell’Amministrazione finanziaria. Dopo la trasmissione, il sistema rilascia una ricevuta. Questa può attestare la presa in carico della comunicazione oppure segnalare uno scarto a seguito dei controlli formali sui dati inseriti. Gli scarti vanno gestiti rapidamente, soprattutto se l’invio avviene a ridosso della scadenza.

Va notato che il modello è stato approvato con provvedimento n. 25972/2025, aggiornato al 7 novembre scorso. Le istruzioni operative sono allegate al provvedimento stesso e contengono indicazioni puntuali sui campi da compilare e sulle modalità di valorizzazione dei dati.

Investimenti ammissibili e soglie dimensionali

Il credito d’imposta si applica a progetti di investimento iniziale, secondo la definizione contenuta nell’articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento UE n. 651/2014. Rientrano nell’agevolazione gli acquisti di macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive esistenti o di nuova realizzazione. Anche i contratti di leasing finanziario sono ammessi, purché il bene sia effettivamente utilizzato dall’impresa beneficiaria.

I terreni e gli immobili strumentali possono essere inclusi nel progetto, ma con un limite preciso: il loro valore complessivo non può superare il 50% dell’investimento totale agevolabile. Questa soglia mira a evitare che il beneficio si concentri esclusivamente su operazioni immobiliari, privilegiando invece gli investimenti produttivi.

L’importo minimo per ciascun progetto è fissato a 200.000 euro. Il tetto massimo si colloca a 100 milioni di euro. Tra questi due estremi si muovono le strategie aziendali, che devono contemperare esigenze di crescita e vincoli di bilancio. Un’impresa che intende acquisire nuovi impianti produttivi per 450.000 euro, ad esempio, rientra pienamente nei parametri stabiliti dalla norma.

Nel caso di acconti fatturati tra il 20 settembre 2023 e il 31 dicembre 2024, relativi a investimenti poi completati nel corso del 2025, la certificazione deve attestare il collegamento tra l’acconto versato e l’investimento finale. Le fatture relative vanno allegate alla documentazione complessiva, creando una catena documentale chiara e verificabile.

Calcolo della percentuale effettiva e utilizzo in compensazione

Il limite complessivo di spesa per questa misura ammonta a 2,2 miliardi di euro. Data la natura del meccanismo – che prevede una percentuale variabile in funzione delle richieste totali – l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare un apposito provvedimento entro il 12 dicembre 2025. Questo provvedimento determinerà la percentuale di fruizione effettiva, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti indicati nelle comunicazioni integrative pervenute.

Solo dopo la pubblicazione di questo atto sarà possibile utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 7034. L’utilizzo avverrà esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. Per le imprese che hanno documentato gli investimenti con fatture elettroniche e che dispongono di certificazione valida, la compensazione sarà accessibile già dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.

Situazione diversa per gli investimenti acquisiti in leasing o non documentabili tramite fattura elettronica. In questi casi occorre attendere la verifica del Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. La certificazione va trasmessa alla casella PEC creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale. Questa procedura aggiuntiva può allungare i tempi di utilizzo del credito.

Vincoli sulla variazione degli investimenti dichiarati

Una delle novità più significative della disciplina attuale riguarda il limite massimo degli investimenti indicabili nella comunicazione integrativa. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 486, della legge n. 207/2024, l’ammontare degli investimenti non può superare quello già riportato nella comunicazione originaria.

Si tratta di una modifica rispetto alla disciplina applicata nel 2024. In pratica, se un’impresa aveva dichiarato inizialmente investimenti per 800.000 euro, nella comunicazione integrativa può indicare al massimo la stessa cifra, anche qualora nel frattempo abbia realizzato ulteriori acquisizioni. Questo vincolo mira a garantire la coerenza tra le diverse fasi del procedimento e a evitare che le risorse disponibili vengano saturate oltre le previsioni iniziali.

Nel caso in cui gli investimenti effettivi risultino inferiori a quelli dichiarati, l’impresa deve indicare l’importo reale. Il credito d’imposta sarà quindi calcolato sulle spese effettivamente sostenute e certificate, non su quelle meramente prospettate. La trasparenza diventa così un elemento costitutivo del meccanismo agevolativo.

Prospettive di proroga e sviluppi futuri

Secondo quanto emerge dal disegno di legge di bilancio 2026, l’agevolazione potrebbe essere prorogata agli anni 2026-2028. Questa eventuale estensione temporale permetterebbe alle imprese di pianificare investimenti pluriennali con maggiore certezza, potendo contare su un quadro normativo stabile per un periodo più ampio.

La proroga – se confermata – prevederà l’invio di apposite comunicazioni secondo modalità e termini che saranno definiti da successivi provvedimenti attuativi. Al momento si tratta di una previsione contenuta nel testo in discussione parlamentare, ma l’indicazione politica sembra orientata verso una conferma dell’impianto complessivo della misura.

Restano da chiarire alcuni profili operativi. In particolare, sarà necessario comprendere se verranno mantenute le stesse percentuali di credito d’imposta attualmente previste, differenziate in funzione della dimensione aziendale, oppure se si procederà a una revisione degli importi. Analogamente, andranno definite le modalità di coordinamento tra le comunicazioni relative agli anni diversi, per evitare sovrapposizioni o duplicazioni.

Territorio di applicazione e aree geografiche interessate

L’ambito territoriale dell’agevolazione comprende le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e alcune zone dell’Abruzzo. Si tratta delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, che identifica i territori ammissibili agli aiuti di Stato per finalità di sviluppo regionale.

Questa perimetrazione risponde alla necessità di concentrare le risorse nelle aree del Paese che presentano maggiori difficoltà strutturali dal punto di vista economico e occupazionale. Il credito d’imposta si inserisce così in una strategia più ampia di sostegno al Mezzogiorno, che vede l’impiego di diversi strumenti sia di natura fiscale che finanziaria.

Le imprese che operano in queste regioni possono beneficiare del credito a condizione che gli investimenti siano effettivamente localizzati nel territorio ammissibile. Non è sufficiente avere sede legale in una di queste regioni: ciò che conta è la destinazione fisica dei beni strumentali acquisiti. Una società con sede a Milano che investe in un nuovo stabilimento in Puglia può accedere all’agevolazione. Al contrario, un’impresa napoletana che acquista macchinari per la propria sede produttiva in Lombardia rimane esclusa.

Tabella riepilogativa degli elementi chiave

Elemento Dettaglio
Periodo invio 18 novembre – 2 dicembre 2025
Termine investimenti Entro il 15 novembre 2025
Software ZES UNICA INTEGRATIVA2025
Codice tributo F24 7034
Limite spesa 2,2 miliardi di euro
Importo minimo progetto 200.000 euro
Importo massimo progetto 100 milioni di euro
Terreni e immobili Max 50% dell’investimento
Ritrasmissione scarto Entro 7 dicembre 2025
PEC certificazione leasing creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it
Provvedimento percentuale Entro 12 dicembre 2025

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