Il governo italiano ha finalmente sbloccato una misura cruciale per incentivare gli investimenti delle imprese nella Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno. Dopo una lunga attesa e complicazioni amministrative, ĆØ stato firmato il decreto attuativo che definisce i dettagli del credito d’imposta di 1,8 miliardi di euro stanziati con il decreto “Sud” dello scorso settembre. Questa misura mira a promuovere lo sviluppo economico nelle regioni del Sud Italia, offrendo opportunitĆ di crescita e occupazione. Nell’articolo che segue, esploreremo in dettaglio questa importante misura, spiegando i requisiti, le percentuali di agevolazione, i vincoli e le procedure da seguire per accedere al credito d’imposta, fornendo esempi pratici e rispondendo alle domande più comuni.
Beneficiari e Requisiti
Il credito d’imposta ĆØ accessibile a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica o regime contabile, purchĆ© siano giĆ operative o intendano insediarsi nella ZES unica del Mezzogiorno. Per essere ammissibili, i progetti di investimento devono avere un valore compreso tra 200.000 euro e 100 milioni di euro, come definito dal Regolamento UE 651/2014.
Gli investimenti ammissibili includono:
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- Acquisto o leasing di macchinari, impianti e attrezzature destinati a nuove strutture produttive.
- Acquisto di terreni.
- Acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, ma solo entro il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per lāacquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita finale e i materiali di consumo.
Il perimetro geografico della ZES unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché le aree della regione Abruzzo individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Misura dell’Incentivo
Il credito d’imposta ĆØ differenziato in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entitĆ dell’investimento. Ecco le percentuali previste:
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- 40% degli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania e Puglia;
- 30% in Basilicata, Molise e Sardegna;
- 15% in Abruzzo.
Tuttavia, per le aree particolari di Taranto in Puglia e il Sulcis in Sardegna, interessate dal programma “Just Transition Fund” finanziato con i fondi UE, l’incentivo sale al 50%.
Le percentuali cambiano anche in base al valore del progetto ammissibile e alle dimensioni dell’impresa. Per investimenti inferiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Esempio: Una piccola impresa che effettua un investimento di 30 milioni di euro nella provincia di Taranto potrebbe beneficiare di un credito d’imposta pari al 70% dell’investimento (50% per l’area di Taranto + 20% per essere una piccola impresa con investimento sotto i 50 milioni).
Per progetti superiori a 50 milioni di euro, l’incentivo deve essere calcolato secondo la metodologia dell’Ā«importo di aiuto correttoĀ» del regolamento UE 651/2014.
Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa.
Regioni | Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento) |
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento) |
Grandi imprese (e PMI oltre i 50 milioni di investimento) |
Abruzzo (zone assistite) | 35% | 25% | 15% |
Molise | 50% | 40% | 30% |
Sardegna | 50% | 40% | 30% |
Sardegna (area transizione giusta) |
60% | 50% | 40% |
Campania | 60% | 50% | 40% |
Puglia | 60% | 50% | 40% |
Puglia (area transizione giusta) |
70% | 60% | 50% |
Basilicata | 50% | 40% | 30% |
Calabria | 60% | 50% | 40% |
Sicilia | 60% | 50% | 40% |
CumulabilitĆ e Vincoli
Il credito d’imposta ZES non ĆØ cumulabile con quello del programma “Transizione 5.0”, ma può essere cumulato con:
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- Incentivi che non sono aiuti di Stato.
- Aiuti “de minimis”.
- Altri aiuti di Stato che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensitĆ di aiuto più elevata consentita dalle regole UE.
Ć importante sottolineare alcuni vincoli:
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- Se i macchinari oggetto dell’investimento non entrano in funzione entro il secondo anno, il credito d’imposta viene rideterminato al ribasso escludendo questo costo.
- Se nei primi cinque anni il bene viene dismesso, ceduto a terzi, destinato a finalitĆ estranee all’esercizio d’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta decade completamente.
- C’ĆØ l’obbligo di mantenere l’attivitĆ nella ZES per almeno cinque anni una volta completato l’investimento, pena la decadenza completa dai benefici.
Procedure e Adempimenti
Le imprese interessate dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che intendono effettuare fino al 15 novembre dello stesso anno, che rappresenta la data ultima per accedere all’incentivo. Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirĆ il modello di comunicazione da utilizzare. Tale comunicazione preventiva dovrĆ avvenire a partire dal prossimo 12 giugno 2024 e non oltre il 12 luglio 2024.
Ć previsto un rigido meccanismo di controllo per verificare il rispetto del tetto delle risorse, fissato a 1,8 miliardi di euro. L’ammontare reale del credito d’imposta spettante sarĆ determinato dall’Agenzia delle Entrate rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. In pratica, se le richieste supereranno il limite di 1,8 miliardi, il credito d’imposta sarĆ proporzionalmente ridotto tra gli aventi diritto. Una volta chiuso lo sportello, entro dieci giorni l’Agenzia delle Entrate comjunicherĆ al beneficiario il credito di imposta effettivamente spettante.
I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano allāAgenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, lāammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito dāimposta maturato.
Oltre alla comunicazione preventiva, le imprese dovranno anche presentare una certificazione obbligatoria, rilasciata dal revisore dei conti o da una societĆ abilitata, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.
Conclusione
Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno rappresenta un’opportunitĆ significativa per le imprese di contribuire allo sviluppo economico del Sud Italia e di beneficiare di incentivi sostanziali. Tuttavia, ĆØ fondamentale comprendere appieno i requisiti, le percentuali di agevolazione, i vincoli e le procedure da seguire per accedere correttamente a questo incentivo.
Le imprese interessate devono valutare attentamente la fattibilitĆ e la convenienza degli investimenti nella ZES, tenendo conto delle proprie esigenze e delle condizioni specifiche del settore in cui operano.
Domande e Risposte
D: Quali sono le regioni comprese nella ZES unica?
R: Il perimetro geografico della ZES unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché le aree della regione Abruzzo individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
D: Quali sono gli investimenti ammissibili per il credito d’imposta?
R: Gli investimenti ammissibili includono l’acquisto o il leasing di macchinari, impianti e attrezzature destinati a nuove strutture produttive, nonchĆ© l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali, ma solo entro il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
D: Come varia l’entitĆ dell’incentivo?
R: L’entitĆ del credito d’imposta varia in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entitĆ dell’investimento. Ad esempio, ĆØ del 40% nelle regioni Calabria, Campania e Puglia, del 30% in Basilicata, Molise e Sardegna, e del 15% in Abruzzo. Tuttavia, per investimenti inferiori a 50 milioni di euro, i massimali aumentano di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
D: Il credito d’imposta ĆØ cumulabile con altri incentivi?
R: Il credito d’imposta ZES non ĆØ cumulabile con quello del programma “Transizione 5.0”, ma può essere cumulato con incentivi che non sono aiuti di Stato, con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensitĆ di aiuto più elevata consentita dalle regole UE.
D: Cosa succede se i macchinari oggetto dell’investimento non entrano in funzione entro il secondo anno?
R: Se i macchinari oggetto dell’investimento non entrano in funzione entro il secondo anno, il credito d’imposta viene rideterminato al ribasso escludendo questo costo.
D: Quali sono gli adempimenti a carico delle imprese per accedere al credito d’imposta?
R: Le imprese interessate dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e quelle previste entro il 15 novembre 2024, utilizzando un modello che sarĆ definito da un successivo provvedimento. Inoltre, dovranno presentare una certificazione obbligatoria, rilasciata da un revisore dei conti o da una societĆ abilitata, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.
D: Cosa accade se le richieste superano il limite di spesa previsto?
R: Ć previsto un rigido meccanismo di controllo per verificare il rispetto del tetto delle risorse, fissato a 1,8 miliardi di euro. Se le richieste supereranno il limite, l’ammontare reale del credito d’imposta spettante sarĆ determinato dall’Agenzia delle Entrate rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, riducendo proporzionalmente il credito tra gli aventi diritto.