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Credito di imposta ZES Unica 2025

Credito di imposta ZES 2025: bonus aggiuntivo precluso a chi usa Transizione 5.0

14 Gennaio, 2026

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La legge di bilancio 2026 introduce un contributo supplementare per chi aveva richiesto il credito d’imposta ZES Unica relativo agli investimenti del 2025. Ma c’è un vincolo che esclude diverse aziende: non possono accedere le imprese che hanno già ottenuto il credito Transizione 5.0 sugli stessi beni. Una clausola, questa, che rischia di creare situazioni paradossali – basta anche un solo investimento agevolato con il 5.0 per perdere tutto il bonus extra ZES.

Come funziona il meccanismo del contributo aggiuntivo

I commi da 448 a 452 dell’articolo 1 della legge 199/2025 prevedono un incremento rispetto a quanto già assegnato con il provvedimento dello scorso 12 dicembre. Quest’ultimo aveva fissato l’agevolazione al 60,3811% dell’importo indicato nella comunicazione integrativa che le imprese avevano presentato per accedere al credito ZES Unica, istituito dall’articolo 15 del decreto legge 124/2023.

Ora arriva un’integrazione: chi aveva fatto domanda in modo corretto riceverà nel 2026 un ulteriore 14,6189% calcolato sempre sull’importo della comunicazione integrativa. Sommando le due quote si arriva al 75% complessivo di quanto richiesto entro il 2 dicembre 2025.

Il calcolo del credito tiene conto della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, e le percentuali massime variano secondo la regione e la dimensione aziendale. Le piccole imprese con investimenti fino a 50 milioni possono raggiungere il 45% in Calabria, Campania e Puglia (53% nei territori in transizione giusta della Puglia), mentre scendono al 38% in Basilicata, Molise e Sardegna. Per le medie imprese con investimenti fino a 50 milioni le percentuali sono rispettivamente del 38% e del 30%, e per le grandi imprese o PMI con investimenti oltre i 50 milioni si va dal 30% al 23%. Discorso a parte per l’Abruzzo nelle zone assistite, dove le percentuali sono decisamente più basse.

Il vincolo con Transizione 5.0 che blocca tutto

Ed è qui che si complica la situazione. Il contributo aggiuntivo viene riconosciuto solo se l’operatore economico non ha ottenuto il credito Transizione 5.0 – previsto dall’articolo 38 del decreto legge 19/2024 – per uno o più investimenti che erano stati inseriti nella comunicazione integrativa ZES.

Tradotto: se un’azienda ha beneficiato del credito 5.0 anche solo per un bene tra quelli che componevano la base di calcolo del credito ZES Unica, perde l’accesso all’intero bonus aggiuntivo del 14,6189%. Non c’è proporzionalità, è una questione di tutto o niente. Una scelta legislativa che penalizza chi ha cercato di massimizzare le agevolazioni disponibili – e che probabilmente farà discutere.

La domanda tra aprile e maggio 2026

Non basta aver presentato la comunicazione integrativa entro il 2 dicembre scorso. Per ottenere il contributo supplementare serve un ulteriore passaggio telematico all’Agenzia delle Entrate, che si potrà effettuare dal 15 aprile al 15 maggio 2026.

In questa comunicazione l’impresa dovrà dichiarare, sotto forma di atto notorio, di non aver ricevuto il credito Transizione 5.0 per gli investimenti oggetto della domanda ZES. Si tratta di un’autodichiarazione con tutte le responsabilità del caso.

Le modalità tecniche di invio e i dati da inserire nella domanda saranno definiti con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe arrivare entro il 16 febbraio 2026. C’è da aspettare quindi chiarimenti operativi su come compilare la richiesta e quali documenti allegare.

Quando si rischia di perdere il bonus già ottenuto

La legge di bilancio 2026 prevede situazioni in cui il credito aggiuntivo può essere rideterminato o addirittura revocato. Occorre fare riferimento all’articolo 16, comma 4, del decreto legge 124/2023, che elenca i casi di ricalcolo dell’agevolazione ZES.

Se si verificano le ipotesi previste da quella norma, anche il contributo supplementare viene ridotto in proporzione. L’importo utilizzato in eccesso va restituito entro la scadenza per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di ricalcolo.

Più grave la situazione di chi non aveva i requisiti per accedere al bonus aggiuntivo. In questo caso scatta la decadenza proporzionale dall’agevolazione. Stessa sorte per chi ha fornito elementi non veritieri o ha reso dichiarazioni false nella comunicazione da inviare tra aprile e maggio 2026. Una dichiarazione mendace comporta la perdita del contributo supplementare, oltre alle eventuali sanzioni penali e amministrative.

Un esempio pratico per capire i numeri

Consideriamo un’impresa campana di medie dimensioni che ha investito 40 milioni in nuovi macchinari nella ZES Unica, presentando regolarmente la comunicazione integrativa a dicembre 2025. Secondo la percentuale massima applicabile (38%), avrebbe potuto ottenere un credito d’imposta di 15,2 milioni.

Con il provvedimento del 12 dicembre scorso, che ha fissato l’agevolazione al 60,3811%, ha ricevuto circa 9,18 milioni. Ora, presentando la domanda tra aprile e maggio 2026 e dichiarando di non aver usato Transizione 5.0 sugli stessi investimenti, potrà ottenere un ulteriore 14,6189%, pari a circa 2,22 milioni. Il totale sale così a 11,4 milioni, che corrisponde al 75% dei 15,2 milioni teoricamente spettanti.

Ma se quell’impresa avesse ottenuto il credito Transizione 5.0 anche solo per una macchina utensile da 200mila euro inserita tra gli investimenti ZES, perderebbe completamente i 2,22 milioni del bonus aggiuntivo. Un meccanismo che non lascia spazio a sfumature.

Gli aspetti ancora da chiarire con il provvedimento attuativo

Restano diversi nodi interpretativi che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, atteso per metà febbraio, dovrà sciogliere. Non è chiaro, ad esempio, come debba comportarsi un’azienda che ha richiesto Transizione 5.0 ma non ha ancora ricevuto conferma del riconoscimento. Può presentare comunque la domanda per il bonus ZES aggiuntivo, salvo poi rinunciare se dovesse arrivare l’ok sul 5.0? O deve attendere l’esito definitivo prima di muoversi?

Altro tema delicato è la tracciabilità degli investimenti. Come dimostrare in modo inequivocabile che un certo bene ha beneficiato o meno del credito Transizione 5.0, soprattutto in caso di investimenti complessi o di macchinari acquisiti in leasing? Serviranno probabilmente codici identificativi o documentazione specifica da conservare.

E poi c’è la questione dei controlli. L’autodichiarazione in forma di atto notorio espone l’imprenditore a responsabilità penali in caso di falsità, ma quali verifiche incrociate farà l’Agenzia delle Entrate tra i database delle due agevolazioni? Il rischio è che emergano discrepanze solo dopo anni, con conseguenti contenziosi.

Le prospettive per le imprese davanti a questa scelta

La convivenza tra ZES Unica e Transizione 5.0 si conferma complicata. Le imprese che hanno pianificato investimenti significativi nel 2025 si trovano ora a dover fare i conti con un sistema che, invece di sommare le opportunità, le mette in alternativa – almeno per quanto riguarda il bonus aggiuntivo ZES.

Chi ha già usato Transizione 5.0 deve rassegnarsi a ricevere solo il 60,3811% del credito ZES richiesto. Chi invece non l’ha fatto può arrivare al 75%, ma deve muoversi velocemente per presentare la domanda nella finestra temporale di un mese tra aprile e maggio.

Una situazione che probabilmente farà discutere nei prossimi mesi, sia tra gli operatori economici sia tra i professionisti che li assistono. Resta da vedere se ci saranno correttivi normativi o se il meccanismo rimarrà così come disegnato dalla legge di bilancio 2026.

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