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Credito di imposta 4.0 ai soci: attribuzione differita nelle società trasparenti

25 Settembre, 2025

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Le società di persone possono trasferire i crediti d’imposta per investimenti 4.0 ai propri soci anche negli esercizi successivi alla maturazione del beneficio fiscale. Una flessibilità temporale che l’Agenzia delle Entrate ha confermato durante una videoconferenza dello scorso 18 settembre, rispondendo a quesiti specifici sulla gestione di questi meccanismi agevolativi.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • La società di persone può attribuire ai soci il credito d’imposta 4.0 maturato anche negli anni successivi rispetto all’investimento.
  • La ripartizione deve rispettare le quote di partecipazione e risultare chiaramente nella dichiarazione fiscale (quadro RU).
  • I soci acquisiscono il credito nel proprio modello dichiarativo e possono usarlo in compensazione solo dopo averlo formalmente ricevuto.
  • L’utilizzo decorre dall’entrata in funzione/interconnessione del bene agevolato, non dalla sola maturazione del bonus.
  • Il credito annualmente attribuito ai soci sommato a quello fruito direttamente dalla società non può superare il limite di fruibilità dell’anno.
  • Fondamentale il coordinamento tra società trasparente e soci nella gestione e nell’utilizzo del beneficio fiscale.

Principi normativi dell’attribuzione per trasparenza

L’impostazione di base trova fondamento nella circolare n. 9 del 23 luglio 2021 (paragrafo 5.6.3), che riprende orientamenti già consolidati dalla risoluzione n. 163/2003. Secondo quanto precisato dall’amministrazione finanziaria, i crediti d’imposta concessi alle imprese possono essere ripartiti tra i soci di società di persone – o i collaboratori dell’impresa familiare – rispettando le quote di partecipazione agli utili.

Il meccanismo segue i principi dell’imputazione per trasparenza. Ma attenzione: non si tratta di una cessione vera e propria del credito. È piuttosto una forma particolare di utilizzo che richiede specifiche formalità procedurali.

Modalità operative e dichiarative

La procedura prevede che l’ente trasparente indichi nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi l’ammontare del credito spettante, quello eventualmente già utilizzato e il residuo disponibile. La ripartizione ai soci deve risultare chiaramente dalla documentazione fiscale, con indicazione precisa delle quote assegnate.

I soci acquisiscono il credito nella propria dichiarazione per utilizzarlo in compensazione. Un passaggio fondamentale: possono fruire della quota loro assegnata solo dopo averla formalmente acquisita nel proprio modello dichiarativo.

Tempistiche di fruizione e interconnessione

L’utilizzo del credito d’imposta non decorre dalla maturazione del beneficio (cioè dall’effettuazione dell’investimento), ma dall’entrata in funzione del bene che dà diritto all’agevolazione o dalla sua interconnessione. Una distinzione temporale che spesso genera incertezze nella prassi applicativa.

Quando la fruizione è frazionata in quote annuali, si deve rispettare un vincolo: la parte di credito attribuita ai soci, sommata a quella utilizzata direttamente dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente.

Attribuzione differita negli anni successivi

Qui sta la novità procedurale più significativa. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio della facoltà di attribuzione può avvenire:

  • Dal periodo d’imposta di maturazione del credito, nei limiti dell’ammontare spettante al netto di quello già fruito
  • Per ciascun anno successivo, nei limiti dell’ammontare ancora non utilizzato

Una flessibilità che permette di gestire strategicamente l’attribuzione in base alle esigenze fiscali dei soci. Naturalmente, sempre nel rispetto dei limiti quantitativi annuali.

Coordinamento tra società e soci

Il sistema richiede un coordinamento preciso tra la posizione della società trasparente e quella dei singoli soci. L’utilizzo da parte del socio resta subordinato alla possibilità di fruizione da parte dell’ente trasparente.

La fruizione potrà avvenire solo dopo l’entrata in funzione o l’interconnessione del bene agevolato. Un vincolo che nella casistica comune può creare sfasamenti temporali tra investimento e utilizzo effettivo del credito.

Aspetti procedurali nella dichiarazione

Nel modello di dichiarazione dell’ente trasparente occorre dare “evidenza formale” della ripartizione. Il quadro RU diventa lo strumento principale per tracciare il percorso del credito: dall’ammontare complessivo alla quota attribuita ai soci.

La corrispondente evidenziazione deve comparire anche nel modello del socio o collaboratore che riceve il credito. Un sistema di tracciabilità bidirezionale che garantisce il controllo fiscale delle operazioni.

Vincoli quantitativi e temporali

Come precisato nella circolare n. 9/2021, sussiste un limite fondamentale: in ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci (incrementata da quella utilizzata direttamente dalla società) non può eccedere la quota fruibile annualmente.

Questo vincolo opera sia nell’anno di maturazione che negli esercizi successivi. Una regola che richiede particolare attenzione nella pianificazione dell’attribuzione, soprattutto quando i crediti hanno importi significativi.

L’amministrazione finanziaria ha quindi confermato che – nel rispetto dei principi fissati dalla normativa – nulla impedisce di attribuire crediti d’imposta legittimamente maturati anche negli anni successivi. Una flessibilità temporale che può risultare strategica nella gestione fiscale delle società trasparenti.

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